Sez. 1, Sentenza n. 1564 del 26/05/1971 (Rv. 351953 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZA - MOTIVAZIONE - STATUIZIONE GIUDIZIALE - CONDIZIONI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZA - MOTIVAZIONE - STATUIZIONE GIUDIZIALE - CONDIZIONI.*
Una statuizione giudiziale puo anche essere contenuta nella sola parte motiva della sentenza quando costituisce la premessa logica della decisione, quale suo presupposto necessario. (nella specie, ai fini della impugnazione con regolamento di Competenza, ovvero con appello, si e ritenuto che abbia conosciuto del merito della causa una sentenza in cui il giudice, riconosciuta la propria Competenza, ha in motivazione, respinto la domanda di assoluzione dall'osservanza del giudizio ex art 189 cod proc civ, ritenendo che la mancata formulazione delle conclusioni di merito non importa abbandono della relativa domanda, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio). (V 479'69, mass n 338573).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)