Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 84 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato
1.
Gli enti stabiliscono l’importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dagli interessi di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
a) il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
i) l’importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
1) laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
2) laddove la filiazione sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
ii) l’importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
b) ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
In deroga al primo comma, lettera a), l’autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente che l’importo aggiuntivo degli interessi di minoranza è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato.
2.
Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, gli interessi di minoranza di detta filiazione non possono essere inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
3. Se un’autorità competente deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all’articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2033, gli interessi di minoranza all’interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.
4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo di subconsolidamento necessario ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 85 e 87.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5.
Le autorità competenti possono concedere una deroga all'applicazione del presente articolo ad una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a) la sua attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni;
b) è soggetta a vigilanza prudenziale su base consolidata;
c) consolida un ente filiazione in cui detiene solo una partecipazione minoritaria in virtù del legame di controllo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 37;
d) oltre il 90 % del capitale primario di classe 1 consolidato richiesto deriva dall'ente filiazione di cui alla lettera c) calcolato su base subconsolidata.
Se, dopo il 28 giugno 2013, una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfa le condizioni di cui al primo comma diventa una società di partecipazione finanziaria mista madre, le autorità competenti possono concedere la deroga di cui al primo comma a detta società di partecipazione finanziaria mista madre purché essa soddisfi le condizioni previste da detto comma.
6. Se gli enti creditizi affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete (network), ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, hanno istituito un sistema di garanzia reciproca che prevede che non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle deduzioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi interesse di minoranza risultante all'interno del sistema di garanzia reciproca.
Art. 85 Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato
1.
Gli enti stabiliscono l’importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
a) il capitale di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
i) l’importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
1) laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
2) laddove la filiazione sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
ii) l’importo del capitale di classe 1 consolidato relativo a tale filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
(b) il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli elementi di capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 di tale impresa.
In deroga al primo comma, lettera a), l’autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente che l’importo aggiuntivo del capitale di classe 1 è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato.
2.
Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, il capitale di classe 1 ammissibile di detta filiazione non può essere incluso nel capitale di classe 1 consolidato.
3. Se un’autorità competente deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all’articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all’articolo 6 del regolamento(EU) 2019/2033, gli strumenti di classe 1 all’interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti quali fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.
Art. 86 Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato
Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato gli interessi di minoranza dell'impresa inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
Art. 87 Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati
1.
Gli enti stabiliscono l’importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
a) i fondi propri della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
i) l’importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
1) laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri;
2) laddove la filiazione sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri;
ii) l’importo dei fondi propri relativo a tale filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri;
b) i fondi propri ammissibili dell’impresa, espressi in percentuale della somma di tutti gli elementi del capitale di base di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2, esclusi gli importi di cui all’articolo 62, lettere c) e d), di tale impresa.
In deroga al primo comma, lettera a), l’autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente che l’importo aggiuntivo dei fondi propri è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato.
2.
Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, i fondi propri ammissibili di detta filiazione non possono essere inclusi nei fondi propri consolidati.
3. Se un’autorità competente deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all’articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2033, gli strumenti di fondi propri all’interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti quali fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.
Art. 88 Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato
Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato sottraendo dai fondi propri ammissibili dell'impresa inclusi nei fondi propri consolidati il capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato.
Art. 88 bis Strumenti di passività ammissibili aventi i requisiti
Le passività emesse da una filiazione che ha sede nell'Unione e appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione hanno i requisiti per essere incluse negli strumenti di passività ammissibili consolidate di un ente ai sensi dell'articolo 92 bis, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono emesse conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2014/59/UE;
b) sono acquistate da un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
c) non superano l'importo determinato sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):
i) la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'importo degli strumenti di fondi propri emessi ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2014/59/UE;
ii) l'importo prescritto dall'articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
Art. 88 ter Imprese di paesi terzi
Ai fini del presente titolo, i termini «impresa di investimento» ed «ente» comprendono le imprese stabilite in paesi terzi che se fossero stabilite nell’Unione rientrerebbero nella definizione di tali termini di cui al presente regolamento.
Titolo III. Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
Art. 89 Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
1. A una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell’ente in un’impresa che non è un soggetto del settore finanziario, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.
2. L’importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1 che supera il 60 % del suo capitale ammissibile è soggetto al paragrafo 3.
3.
Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250 % al maggiore dei seguenti importi:
i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;
ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;
b) le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.
Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b).
4.
Art. 90 Alternativa alla ponderazione del rischio del 1250 %
In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1250 % agli importi che superano i limiti specificati all'articolo 89, paragrafi 1 e 2, gli enti possono dedurre tali importi dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
Art. 91 Eccezioni
1. Le azioni o quote in imprese non contemplate all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale ammissibile di cui a detto articolo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) tali azioni o quote sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione di assistenza finanziaria, a norma dell'articolo 79;
b) la detenzione di tali azioni o quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per cinque giorni lavorativi o meno;
c) tali azioni o quote sono detenute a nome dell'ente e per conto altrui.
2. Le azioni o quote che non hanno carattere d'immobilizzi finanziari di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui all'articolo 89.
Parte. Parte tre requisiti patrimoniali
Titolo I. Requisiti generali, valutazione e segnalazione
Capo 1. Livello dei fondi propri richiesto
Sezione 1. Requisiti di fondi propri per gli enti
Art. 92 Requisiti di fondi propri
1. Subordinatamente agli articoli 93 e 94, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti di fondi propri:
a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %;
b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %;
c) un coefficiente di capitale totale dell'8 %.
d) un coefficiente di leva finanziaria del 3 %.
1 bis.
Oltre ai requisiti di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera d), un G-SII mantiene una riserva del coefficiente di leva finanziaria pari alla misura dell'esposizione complessiva del G-SII di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento moltiplicata per il 50 % del coefficiente della riserva applicabile ai G-SII in conformità dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.Un G-SII soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria solo con il capitale di classe 1. Il capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera d) e alla direttiva 2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste.
Un G-SII soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria solo con il capitale di classe 1. Il capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste.
Se un G-SII non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria è soggetto al requisito di conservazione del capitale di cui all'articolo 141 ter della direttiva 2013/36/UE.
Se un G-SII non soddisfa contemporaneamente il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e il requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE è soggetto al più elevato dei requisiti di conservazione del capitale di cui agli articoli 141 e 141 ter di tale direttiva.
2. Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue:
a) il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
b) il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
c) il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
3.
Gli enti calcolano l’importo complessivo dell’esposizione al rischio come segue: TREA = max {U-TREA; x · S-TREA} dove:
TREA (total risk exposure amount) = l’importo complessivo dell’esposizione al rischio del soggetto;
U-TREA (un-floored total risk exposure amount) = l’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 4;
S-TREA (standardised total risk exposure amount) = l’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 5;
x = 72,5 %.
In deroga al primo comma, uno Stato membro può decidere che l’importo complessivo dell’esposizione al rischio sia l’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio, calcolato conformemente al paragrafo 4, per gli enti che fanno parte di un gruppo con un ente impresa madre nello stesso Stato membro, a condizione che tale ente impresa madre o, nel caso di gruppi composti da un organismo centrale e da enti affiliati permanentemente, l’insieme costituito dall’organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati calcoli l’importo complessivo dell’esposizione al rischio conformemente al primo comma su base consolidata.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4. L’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 del presente articolo:
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, compreso il rischio di controparte, e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II della presente parte e all’articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente, esclusi importi delle esposizioni ponderati per il rischio dal portafoglio di negoziazione dell’ente;
b) i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:
i) il rischio di mercato, calcolato conformemente al titolo IV della presente parte;
ii) le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;
c) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, calcolati conformemente al titolo IV della presente parte per tutte le attività all’esterno del portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci;
d) i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento, calcolati conformemente agli articoli 378 e 380;
e) i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, calcolati conformemente al titolo VI della presente parte;
f) i requisiti di fondi propri per il rischio operativo, calcolati conformemente al titolo III della presente parte;
g) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell’ente per i tipi di operazioni e accordi seguenti, calcolati conformemente al titolo II della presente parte:
i) contratti elencati all’allegato II e derivati su crediti;
ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;
iii) finanziamenti con margini basati su titoli o merci;
iv) operazioni con regolamento a lungo termine.
5. L’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio è calcolato come la somma del paragrafo 4, lettere da a) a g), dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 e dei requisiti che seguono:
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, incluso il rischio di controparte, e il rischio di diluizione di cui al paragrafo 4, lettera a), e per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell’ente di cui alla lettera g) di tale paragrafo sono calcolati senza ricorrere ad alcuno dei metodi seguenti:
i) il metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione di cui all’articolo 221;
ii) il metodo basato sui rating interni di cui al titolo II, capo 3;
iii) il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni di cui agli articoli 258, 259 e 260 e il metodo della valutazione interna di cui all’articolo 265;
iv) il metodo dei modelli interni di cui al titolo II, capo 6, sezione 6;
b) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), sono calcolati senza utilizzare:
i) il metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter; né
ii) qualsiasi metodo elencato alla lettera a) del presente paragrafo, ove applicabile;
c) i requisiti di fondi propri per tutte le attività di un ente esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci di cui al paragrafo 4, lettera c), sono calcolati senza ricorrere al metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter.
6. Le disposizioni che seguono si applicano ai calcoli dell’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio di cui al paragrafo 4 e dell’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio di cui al paragrafo 5:
a) i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere d), e), e f), comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;
b) gli enti moltiplicano i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), per 12,5.
Art. 92 bis Requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII
1. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono soggetti G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:
a) un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell’ente espressi in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3;
b) un coefficiente non basato sul rischio del 6,75 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:
a) entro i tre anni successivi alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII;
b) entro due anni dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in a norma della direttiva 2014/59/UE;
c) entro due anni dalla data in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in elementi del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.
3.
Art. 92 ter Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE
1. Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione soddisfano costantemente requisiti di fondi propri e passività ammissibili pari al 90 % dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.
2. A fini di conformità con il paragrafo 1, il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili vengono presi in considerazione soltanto se tali strumenti sono di proprietà dell'impresa madre capogruppo del G-SII non UE e sono stati emessi direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo, a condizione che tutte queste entità siano stabilite nel stesso paese terzo della suddetta impresa madre capogruppo o in uno Stato membro.
3. Uno strumento di passività ammissibili è preso in considerazione a fini di conformità con il paragrafo 1 soltanto se soddisfa tutte le seguenti condizioni supplementari:
a) in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito derivante dalla passività è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti dalle passività che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e che non possono essere considerate fondi propri;
b) è soggetto ai poteri di svalutazione o di conversione in conformità degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE.
Art. 93 Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale
1. I fondi propri di un ente non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell'autorizzazione.
2. Gli enti creditizi già esistenti alla data del 1o gennaio 1993 e il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello fissato per il capitale iniziale possono proseguire le loro attività. In questo caso l'importo dei fondi propri di tali enti non può divenire inferiore all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.
3.
4. Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l’ente precedentemente, l’importo dei fondi propri dell’ente raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto.
5. In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, l’importo dei fondi propri dell’ente risultante dalla fusione non può divenire inferiore al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non sarà raggiunto almeno il livello di capitale iniziale richiesto.
6. Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la prescrizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 non si applicano.
Art. 94 Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione
1. In deroga all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore ad entrambe le soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile utilizzando i dati con riferimento all’ultimo giorno del mese:
a) il 5 % delle attività totali dell'ente;
b) 50 milioni di EUR.
2. Se entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte, gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione nel modo seguente:
a) per i contratti di cui all’allegato II, punto 1, i contratti relativi agli strumenti di capitale di cui a tale allegato, punto 3, e i derivati su crediti, gli enti possono esentare tali posizioni dal requisito di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b);
b) per le posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli enti possono sostituire il requisito di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b), con il requisito calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a).
3.
Gli enti calcolano l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese ai fini del paragrafo 1 conformemente alle seguenti prescrizioni:
a) tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 104 sono incluse nel calcolo, ad eccezione delle seguenti:
i) le posizioni su tassi di cambio e merci;
ii) le posizioni in derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione o delle esposizioni al rischio di controparte e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato di tali coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
b) tutte le posizioni incluse nel calcolo conformemente alla lettera a) sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;
c) il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata.
Ai fini del primo comma, per posizione lunga si intende che il valore di mercato della posizione aumenta quando aumenta il valore del suo principale fattore di rischio e per posizione corta si intende che il valore di mercato della posizione diminuisce quando aumenta il valore del suo principale fattore di rischio.
Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alla lettera a).
c)
4. Qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, indipendentemente dagli obblighi di cui agli articoli 74 e 83 della direttiva 2013/36/UE, non si applicano l'articolo 102, paragrafi 3 e 4, gli articoli 103 e 104 ter del presente regolamento.
5. Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2.
6. L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente l'autorità competente.
7. L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 entro tre mesi in uno dei seguenti casi:
a) l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per tre mesi consecutivi;
b) l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
8. Se un ente ha cessato di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo, esso è autorizzato a calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.
9. Gli enti non assumono, acquistano o vendono una posizione nel portafoglio di negoziazione al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.
10.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo per individuare il principale fattore di rischio di una posizione e per determinare se un’operazione rappresenta una posizione lunga o corta di cui al paragrafo 3 del presente articolo, all’articolo 273 bis, paragrafo 3, e all’articolo 325 bis, paragrafo 2.
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ABE tiene conto del metodo elaborato per le norme tecniche di regolamentazione prescritte conformemente all’articolo 279 bis, paragrafo 3, lettera b).
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sezione 2. Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento
Art. 95 Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento
Art. 96 Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE
Art. 97 Fondi propri basati sulle spese fisse generali
Art. 98 Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata
Capo 2. Disposizioni in materia di calcolo e di segnalazione
Capo 3. Portafoglio di negoziazione
Art. 102 Requisiti per il portafoglio di negoziazione
1. Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono esenti da restrizioni che ne limitano la negoziabilità o, in alternativa, possono essere coperte.
2. La finalità della negoziazione è dimostrata sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente agli articoli 103, 104 e 104 bis.
3. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per gestire il loro portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 103.
4. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera b), le posizioni del portafoglio di negoziazione sono assegnate alle unità di negoziazione.
5. Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono soggette ai requisiti per la valutazione prudente di cui all'articolo 105.
6. Gli enti trattano le coperture interne conformemente all'articolo 106.
Art. 103 Gestione del portafoglio di negoziazione
1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:
a) le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri;
b) se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way);
c) per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado:
i) di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;
ii) di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;
iii) di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;
d) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;
e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;
f) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di negoziazione;
g) se e in che misura l'ente possa riclassificare il rischio o le posizioni del portafoglio di negoziazione come rischio o posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o viceversa, nonché i requisiti di tali riclassificazioni conformemente all'articolo 104 bis.
2. Nel gestire le posizioni o i portafogli di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:
a) l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per la posizione o i portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione, che è approvata dall'alta dirigenza e comprende il periodo di detenzione atteso;
b) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni o dei portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione; tali politiche e procedure includono quanto segue:
i) quali posizioni o portafogli di posizioni possono essere assunti da ciascuna unità di negoziazione o, se del caso, da negoziatori designati;
ii) la fissazione di limiti di posizione e il monitoraggio della loro adeguatezza;
iii) la garanzia che i negoziatori abbiano facoltà di aprire e gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;
iv) la garanzia che le posizioni siano oggetto di comunicazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione del rischio dell'ente;
v) la garanzia che le posizioni siano attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e che sia effettuata una valutazione della negoziabilità o della possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;
vi) procedure e controlli antifrode attivi;
c) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato.
a)
b)