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Sez. U, Sentenza n. 4741 del 23/07/1981 (Rv. 415470 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PU - COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA DOPO L'ABBANDONO DI UNA PRECEDENTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA LEGITTIMAMENTE INTRODOTTA - POTERE DELLA PA DI RINNOVARE LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - SUSSISTENZA - DIRITTO DEL PROPRIETARIO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PERSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415470-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PU - COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA DOPO L'ABBANDONO DI UNA PRECEDENTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA LEGITTIMAMENTE INTRODOTTA - POTERE DELLA PA DI RINNOVARE LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - SUSSISTENZA - DIRITTO DEL PROPRIETARIO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PERSISTENZA - LIMITI.*

Poiche nessuna norma o principio pone come presupposto o limite del potere di espropriazione l'inesistenza attuale dell'opera pubblica, l'avvenuta costruzione di questa dopo l'abbandono di una precedente procedura espropriativa legittimamente introdotta, non priva la pa del potere di rinnovare la dichiarazione di pubblica utilita, senza che possa farsi questione di indicazione dei termini iniziale e finale dei lavori, fermo restando il diritto del proprietario al risarcimento dei danni per il periodo intercorrente dal momento dell'occupazione illegittima alla data del decreto di esproprio conseguente alla rinnovata procedura espropriativa.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)