Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Capo II. Autorizzazione dell’oicvm
Art. 5
1. Per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato conformemente alla presente direttiva Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri.
2. Un fondo comune d’investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine hanno approvato la richiesta della società di gestione di gestire tale fondo comune, il regolamento del fondo e la scelta del depositario. Una società d’investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine hanno approvato il suo atto costitutivo e la scelta del depositario, nonché, se del caso, la richiesta della società di gestione di gestire tale società di investimento.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, se l’OICVM non è stabilito nello Stato membro di origine della società di gestione, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM decidono sulla richiesta della società di gestione di gestire l’OICVM ai sensi dell’articolo 20. Non costituisce una condizione per l’autorizzazione il fatto che l’OICVM sia gestito da una società di gestione con sede legale nello Stato membro di origine dell’OICVM né che la società di gestione eserciti o deleghi eventuali attività nello Stato membro di origine dell’OICVM.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM non autorizzano un OICVM se:
a) esse constatino che la società di investimento non soddisfa i presupposti stabiliti al capo V; o
b) la società di gestione non è autorizzata alla gestione di un OICVM nel proprio Stato membro di origine.
Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 2, la società di gestione o, se del caso, la società d’investimento, è informata, entro due mesi dalla presentazione della richiesta completa, del fatto che l’autorizzazione dell’OICVM sia stata o meno concessa. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM non possono autorizzare un OICVM se gli esponenti aziendali del depositario non possiedono il requisito dell’onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine, l’identità degli esponenti aziendali del depositario, nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica, è immediatamente notificata alle autorità competenti. Si intendono per esponenti aziendali le persone che, a norma della legge o dell’atto costitutivo, rappresentano il depositario ovvero che determinano effettivamente la politica dell’attività del depositario.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM negano l’autorizzazione se l’OICVM è soggetto a divieto giuridico (stabilito ad esempio dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo) di commercializzare le proprie quote nello Stato membro di origine.
6. Né la sostituzione della società di gestione o del depositario, né alcuna modifica del regolamento del fondo o dell’atto costitutivo della società d’investimento possono avere luogo senza l’approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM.
7. Gli Stati membri assicurano che informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attuazione della presente direttiva, relative alla costituzione e al funzionamento degli OICVM siano facilmente accessibili a distanza о con mezzi elettronici. Gli Stati membri assicurano che dette informazioni siano disponibili almeno in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, e siano aggiornate.
8. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo: l'«AESFEM»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio12, può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Capo III. Obblighi relativi alle società di gestione
Sezione 1. Condizioni di accesso all’attività
Art. 6
1.
L’accesso all’attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. L’autorizzazione rilasciata a una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri.
L’AESFEM riceve notifica di ogni autorizzazione concessa nonché pubblica e aggiorna sul proprio sito web un elenco delle società di gestione autorizzate.
2. Nessuna società di gestione svolge attività diverse dalla gestione di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, a meno che non si tratti della gestione aggiuntiva di altri organismi di investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva e in merito alla quale la società di gestione è sottoposta alla vigilanza prudenziale, ma le cui quote non sono commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa. L’attività di gestione di OICVM comprende, ai fini della presente direttiva, le funzioni citate nell’elenco di cui all’allegato II.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di OICVM, anche i servizi seguenti:
a) gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE; e
b) a titolo di servizi accessori:
i) consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE;
ii) custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo.
Le società di gestione non sono in nessun caso autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare unicamente i servizi di cui al presente paragrafo, né a prestare servizi accessori senza essere autorizzate a svolgere i servizi di cui al primo comma, lettera a).
4. L’articolo 2, paragrafo 2, e gli articoli 12, 13 e 19 della direttiva 2004/39/CE si applicano alla prestazione, da parte delle società di gestione, dei servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Art. 7
1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti non autorizzano una società di gestione se la stessa non soddisfa i seguenti requisiti:
a) la società di gestione dispone di un capitale iniziale pari almeno a 125000 EUR tenuto conto di quanto segue:
i) quando il valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione supera 250000000 EUR, la società di gestione deve disporre di fondi propri aggiuntivi il cui importo è pari allo 0,02 % del valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione che supera i 250000000 EUR, ma il totale richiesto del capitale iniziale e dell’importo aggiuntivo non deve superare tuttavia 10000000 EUR;
ii) ai fini del presente paragrafo, per portafogli della società di gestione si devono intendere:
fondi comuni di investimento gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega,
società di investimento della cui gestione è incaricata la società di gestione in questione,
altri organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega;
iii) a prescindere dall’ammontare dei sopra indicati importi, i fondi propri della società di gestione non devono mai essere inferiori all’importo stabilito all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento e del Consiglio5.
b) le persone che dirigono di fatto la società di gestione hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati immediatamente all’autorità competente; l’attività della società di gestione deve essere decisa da almeno due persone che soddisfino tali requisiti;
c) la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di gestione; e
d) tanto l’amministrazione centrale quanto la sede legale della società di gestione sono situate nello stesso Stato membro.
Ai fini della lettera a) del primo comma gli Stati membri possono dispensare le società di gestione dall’obbligo di disporre di fino al 50 % dell’importo aggiuntivo di fondi propri di cui al punto i) se esse beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione; questi ultimi devono avere la sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti alle norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario.
2. Se esistono stretti legami tra la società di gestione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti rilasciano l’autorizzazione solo se tali stretti legami non ostacolano l’efficace esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Le autorità competenti negano l’autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di gestione ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti l’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti impongono alle società di gestione di comunicare le informazioni necessarie per verificare in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente paragrafo.
3. Le autorità competenti informano il richiedente, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione L’eventuale rifiuto deve essere motivato.
4. La società di gestione può iniziare la sua attività non appena l’autorizzazione è rilasciata.
5. Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione rilasciata a una società di gestione soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società:
a) non utilizzi l’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o abbia cessato l’attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;
b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
d) non è più conforme alla direttiva 2006/49/CE se l’autorizzazione comprende anche la gestione discrezionale di portafogli di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva;
e) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o
f) ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale.
6. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di gestione, compreso il programma di attività;
b) i requisiti applicabili alla società di gestione a norma del paragrafo 2 e le informazioni per la notifica di cui al paragrafo 3;
c) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché gli ostacoli che possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva e all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE, in combinato disposto con l’articolo 11 della presente direttiva.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b). Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 8
1. Le autorità competenti non rilasciano a una società di gestione l’autorizzazione per accedere all’attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata nonché dell’entità della medesima. Le autorità competenti negano l’autorizzazione se, in funzione della necessità di assicurare una gestione sana e prudente della società di gestione, non sono certe dell’idoneità degli azionisti o soci di cui al primo comma.
2. Gli Stati membri non applicano alle succursali di società di gestione, che hanno la propria sede legale fuori della Comunità e iniziano o svolgono già la loro attività, disposizioni che assicurino loro un trattamento più favorevole di quello accordato alle succursali di società di gestione la cui sede legale si trova in uno Stato membro.
3. Le autorità competenti dell’altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito all’autorizzazione di qualsiasi società di gestione che sia:
a) una controllata di un’altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro;
b) una controllata dell’impresa controllante di un’altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; oppure
c) una società controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un’altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro.
Sezione 2. Relazioni con i paesi terzi
Art. 9
1. Le relazioni con i paesi terzi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2004/39/CE. Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all’articolo 15 della direttiva 2004/39/CE vanno interpretati come «società di gestione», e l’espressione «prestare servizi d'investimento» di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE va interpretata come «prestare servizi».
2. Gli Stati membri informano l’AESFEM e la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dagli OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo. La Commissione esamina tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata. L’AESFEM assiste la Commissione nell’esecuzione di detti compiti.
Sezione 3. Condizioni di esercizio
Art. 10
1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione esigono che la società di gestione da esse autorizzata soddisfi in ogni momento le condizioni di cui all’articolo 6 e all’articolo 7, paragrafi 1 e 2. I fondi propri di una società di gestione non devono scendere al di sotto del livello previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tale società, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato di tempo per rettificare la situazione o cessare l’attività.
2. La vigilanza prudenziale su una società di gestione spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione indipendentemente dal fatto che la società di gestione crei una succursale o presti servizi in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono la responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di una società di gestione.
Art. 11
1. Alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni degli articoli 10, 10 bis e 10 ter della direttiva 2004/39/CE.
2. Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/39/CE vanno interpretati come «società di gestione».
3. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire un elenco esauriente di informazioni, come previsto al presente articolo, con riferimento all’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l’articolo 10 bis, paragrafo 2, di tale direttiva. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate, come previsto al presente articolo, con riferimento all’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 12
1. Ogni Stato membro redige le norme prudenziali che le società di gestione autorizzate in quello Stato membro, per quanto concerne l’attività di gestione degli OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, devono osservare in ogni momento. In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, tenuto conto anche della natura degli OICVM gestiti da una società di gestione, esigono che ciascuna di tali società:
a) abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure adeguate di controllo interno che comprendano, in particolare, regole per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento in conto proprio e che assicurino, quanto meno, che qualunque transazione in cui intervenga l’OICVM possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che il patrimonio degli OICVM gestito dalla società di gestione sia investito conformemente al regolamento del fondo o al suo atto costitutivo e alle norme in vigore;
b) sia strutturata e organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio che gli interessi degli OICVM o dei clienti siano pregiudicati dai conflitti d’interessi tra la società e i suoi clienti, tra due dei suoi clienti, tra uno dei suoi clienti e un OICVM o tra due OICVM.
2. Le società di gestione che sono autorizzate a prestare i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a):
a) non possono investire la totalità o una parte del portafoglio di un investitore in quote di organismi d’investimento collettivo che esse gestiscono, salvo previa autorizzazione generale del cliente;
b) sono soggette, con riguardo ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, alle disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi d’indennizzo degli investitori12.
3. Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112 bis, misure che precisano le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).
4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito alle procedure, alle disposizioni, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 13
1. Se la legislazione dello Stato membro di origine della società di gestione consente alle società di gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l’esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni, devono essere soddisfatti tutti i presupposti seguenti:
a) la società di gestione informa in modo appropriato le autorità competenti del proprio Stato membro di origine; le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione trasmettono senza indugio le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM;
b) il mandato non deve pregiudicare l’efficacia della vigilanza sulla società di gestione e in particolare non deve impedire a questa di agire, né agli OICVM di essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori;
c) se la delega riguarda la gestione degli investimenti, il mandato deve essere conferito solo a imprese autorizzate o registrate ai fini della gestione di patrimoni e soggette a vigilanza prudenziale; la delega deve essere conforme ai criteri di ripartizione degli investimenti periodicamente definiti dalle società di gestione;
d) nel caso in cui il mandato abbia a oggetto la gestione degli investimenti e sia conferito a una impresa di un paese terzo, deve essere garantita la collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate;
e) il mandato per la funzione principale di gestione degli investimenti non deve essere conferito né al depositario, né a una qualsiasi altra impresa i cui interessi possano essere in conflitto con quelli della società di gestione o dei detentori delle quote;
f) devono essere previste misure che consentono alle persone che dirigono la società di gestione di controllare efficacemente e in ogni momento l’attività dell’impresa alla quale il mandato viene conferito;
g) il mandato non deve impedire alle persone che dirigono la società di gestione di impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni all’impresa titolare del mandato e di revocare il mandato stesso con effetto immediato, ove ciò sia nell’interesse degli investitori;
h) tenuto conto della natura delle funzioni da delegare, l’impresa alla quale le funzioni sono delegate deve essere qualificata e idonea a svolgere le funzioni di cui trattasi; e
i) i prospetti dell’OICVM devono specificare le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare ai sensi del presente articolo.
2. La responsabilità della società di gestione o del depositario non è pregiudicata dall’aver delegato a terzi alcune sue funzioni. La società di gestione non delega le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma.
Art. 14
1. Ciascuno Stato membro redige le regole di condotta che le società di gestione in esso autorizzate devono osservare in ogni momento. Tali norme devono attuare almeno i principi di cui al presente paragrafo. Tali principi obbligano la società di gestione a:
a) agire, nell’esercizio della propria attività, in modo leale e corretto, nell’interesse degli OICVM che gestisce e dell’integrità del mercato;
b) agire con la competenza, l’impegno e la diligenza necessari, nell’interesse degli OICVM che gestisce e dell’integrità del mercato;
c) disporre delle risorse e delle procedure necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività, e utilizzarle in modo efficace;
d) cercare di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non sia possibile, provvedere a che gli OICVM che gestisce siano trattati in modo equo; e
e) conformarsi a tutte le prescrizioni applicabili all’esercizio delle proprie attività in modo da promuovere gli interessi dei propri investitori e l’integrità del mercato.
2. Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112 bis, misure volte a garantire che la società di gestione soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 1, in particolare allo scopo di:
a) definire opportuni criteri per agire con correttezza ed equità e con la competenza, la cura e la diligenza necessari, nel migliore interesse degli OICVM;
b) precisare i principi richiesti per garantire che le società di gestione utilizzino in modo efficace le risorse e le procedure necessarie per il corretto svolgimento delle loro attività; e
c) definire le misure che è ragionevolmente lecito attendersi dalle società di gestione al fine di individuare, prevenire, gestire e/o rendere noti conflitti d’interesse, come pure di definire gli opportuni criteri per determinare le tipologie di conflitti d’interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi degli OICVM.
3. Per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 14 bis
1. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di elaborare e applicare politiche e prassi retributive che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio, che non incoraggino un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono né pregiudichino il rispetto dell’obbligo della società di gestione di agire nel migliore interesse dell’OICVM.
2. Le politiche e prassi retributive comprendono le componenti fisse e variabili delle retribuzioni e i benefici pensionistici discrezionali.
3. Le politiche e le prassi retributive si applicano a tali categorie di personale, tra cui l’alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell’alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio delle società di gestione o degli OICVM che gestiscono.
4. Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti e/o ai partecipanti ai mercati finanziari in merito alle persone di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’applicazione dei principi di cui all’articolo 14 ter. Gli orientamenti tengono conto dei principi riguardanti sane politiche retributive, stabiliti nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione15, delle dimensioni delle società di gestione e degli OICVM che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. In sede di elaborazione di tali orientamenti, l’ESMA collabora strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («ABE»), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio16 al fine di assicurare l’uniformità rispetto agli obblighi introdotti in altri settori dei servizi finanziari, in particolare gli enti creditizi e le imprese di investimento.
Art. 14 ter
1. Nell’elaborare e nell’applicare le politiche retributive di cui all’articolo 14 bis, le società di gestione si attengono, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:
a) la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che la società di gestione amministra;
b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione e degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM e comprende misure intese a evitare i conflitti d’interesse;
c) la politica retributiva è adottata dall’organo di gestione della società di gestione, nella sua funzione di sorveglianza, e detto organo adotta e riesamina almeno annualmente i principi generali stessa della politica retributiva in questione ed è responsabile della loro applicazione, che controlla. Solo i membri dell’organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive nella società di gestione in questione e che hanno competenze in gestione dei rischi e retribuzioni svolgono i compiti di cui alla presente lettera;
d) l’attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle prassi retributive adottate dall’organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza;
e) i membri del personale che svolgono funzioni di controllo sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell’impresa soggetti al loro controllo;
f) la retribuzione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione dei rischi e di controllo della conformità è direttamente controllata dal comitato per le retribuzioni, se esistente;
g) qualora la retribuzione sia legata ai risultati, l’importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazione dei risultati del singolo e dell’unità aziendale interessata o dell’OICVM interessato e dei relativi rischi, nonché dei risultati generali della società di gestione e nella valutazione dei risultati individuali sono presi in considerazione criteri finanziari e non finanziari;
h) la valutazione dei risultati è eseguita in un quadro pluriennale appropriato al periodo di detenzione raccomandato agli investitori dell’OICVM gestito dalla società di gestione, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine dell’OICVM stesso e sui relativi rischi di investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui risultati sia ripartito sullo stesso periodo;
i) la retribuzione variabile garantita è eccezionale ed è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno di impegno;
j) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte della retribuzione complessiva sufficientemente alta per consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione;
k) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non ricompensare gli insuccessi;
l) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili individuali o collettive delle retribuzione, prevede un meccanismo di rettifica completa volto ad integrare tutti i pertinenti tipi di rischi presenti e futuri;
m) in funzione della struttura giuridica dell'OICVM e del suo regolamento o atto costitutivo, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 % di qualsiasi componente della retribuzione variabile, è composta da quote o azioni dell'OICVM interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti con incentivi di efficacia analoga a uno degli strumenti di cui alla presente lettera, a meno che la gestione di OICVM rappresenti meno del 50 % del portafoglio totale gestito dalla società di gestione, nel qual caso il minimo del 50 % non si applica. Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti ad un’adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi della società di gestione, degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della retribuzione differita in conformità della lettera n), sia alla parte della componente variabile della retribuzione non differita;
n) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40 %, della componente variabile della retribuzione, è differita su un periodo appropriato in considerazione del periodo di detenzione raccomandato agli investitori dell’OICVM interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi dell’OICVM in questione. Il periodo di cui alla presente lettera è di almeno tre anni; la retribuzione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della retribuzione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito;
o) la retribuzione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della società di gestione nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell’unità aziendale, dell’OICVM e della persona interessati. La retribuzione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati della società di gestione o dell’OICVM interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;
p) la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società di gestione e degli OICVM che gestisce. Se il dipendente lascia la società di gestione prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dalla società di gestione per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti di cui alla lettera m). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti di cui alla lettera m), con riserva di un periodo di mantenimento di cinque anni;
q) il personale è tenuto ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi retributivi;
r) la retribuzione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l’elusione delle prescrizioni stabilite nella presente direttiva.
2.
In conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 l’ESMA può chiedere alle autorità competenti informazioni sulle politiche e prassi retributive di cui all’articolo 14 bis della presente direttiva.
L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, include negli orientamenti per le politiche retributive disposizioni concernenti le modalità con cui criteri retributivi settoriali diversi, ad esempio quelli stabiliti dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio17 e dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio18, devono essere applicati qualora i dipendenti o altre categorie di personale prestino servizi soggetti a criteri retributivi settoriali diversi.
3. I principi stabiliti dal paragrafo 1 si applicano ai benefici di qualsiasi tipo versati dalla società di gestione, a qualsiasi importo versato direttamente dallo stesso OICVM, comprese le commissioni di incentivo, e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni dell’OICVM, eseguito a vantaggio di tali categorie di personale, tra cui l’alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell’alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul loro profilo di rischio o sul profilo di rischio degli OICVM che gestiscono.
4.
Le società di gestione significative per le loro dimensioni o le dimensioni degli OICVM che gestiscono, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività, istituiscono un comitato per le retribuzioni. Il comitato per le retribuzioni è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio.
Il comitato per le retribuzioni istituito, se del caso, secondo gli orientamenti dell’ESMA di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 4, è responsabile della preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio della società di gestione o degli OICVM interessati, che devono essere adottate dall’organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza. Il comitato per le retribuzioni è presieduto da un membro dell’organo di gestione che non esercita funzioni esecutive nella società di gestione in questione. I membri del comitato per le retribuzioni sono membri dell’organo di gestione e non svolgono alcuna funzione esecutiva nella società di gestione in questione.
Ove il diritto nazionale preveda la rappresentanza dei dipendenti nell’organo di gestione, il comitato per le retribuzioni comprende uno o più rappresentanti dei dipendenti. Nell’elaborazione delle sue decisioni, il comitato per le retribuzioni tiene conto degli interessi a lungo termine degli investitori e di altre parti interessate nonché dell’interesse pubblico.
Art. 15
Le società di gestione o, se del caso, le società d’investimento adottano le misure necessarie ai sensi dell’articolo 92 e definiscono procedure e meccanismi appropriati intesi a garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e che questi ultimi non siano limitati nell’esercizio dei loro diritti qualora la società di gestione sia autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM. Tali misure consentono agli investitori di presentare reclami nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del proprio Stato membro. Le società di gestione definiscono inoltre procedure e meccanismi appropriati per mettere a disposizione informazioni su richiesta del pubblico o delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM.
Sezione 4. Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi
Art. 16
1. Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione autorizzate dal proprio Stato membro di origine possano esercitare nel loro territorio le attività per le quali hanno ricevuto l’autorizzazione, costituendovi una succursale o in regime di libera prestazione di servizi. Se una società di gestione così autorizzata propone, senza stabilire una succursale, soltanto di commercializzare le quote dell’OICVM che essa gestisce, come previsto all’allegato II, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine dell’OICVM, senza proporre di effettuare altre attività o servizi, tale commercializzazione è soggetta esclusivamente ai requisiti di cui al capo XI.
2. Gli Stati membri non subordinano lo stabilimento di una succursale o la libera prestazione di servizi ad alcuna autorizzazione né al requisito di una determinata dotazione di capitale né ad altra misura di effetto equivalente.
3. Fatte salve le condizioni di cui al presente articolo, un OICVM è libero di designare una società di gestione autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM, o di essere gestito dalla stessa, ai sensi delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, purché tale società di gestione osservi le disposizioni di cui:
a) all’articolo 17 o all’articolo 18; e
b) agli articoli 19 e 20.
Art. 17
1. Oltre alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7, una società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro, al fine di esercitare le attività per cui è stata autorizzata, comunica tale intenzione alle autorità competenti dello Stato membro di origine.
2. Gli Stati membri esigono che ogni società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro fornisca, all’atto della comunicazione di cui al paragrafo 1, le informazioni e i documenti seguenti:
a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende stabilire una succursale;
b) un programma di attività indicante le attività e i servizi di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere nonché la struttura organizzativa della succursale; tale programma include una descrizione della procedura di gestione dei rischi esistente nella società di gestione. Esso comprende altresì una descrizione delle procedure e delle disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 15;
c) il recapito nello Stato membro ospitante della società di gestione, ove possono esserle richiesti i documenti; e
d) i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, a meno che non abbiano motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria della società di gestione in rapporto alle attività che essa intende esercitare, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal loro ricevimento in forma completa e ne danno comunicazione alla società di gestione. Esse inoltre comunicano le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo che miri a tutelare gli investitori. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, qualora rifiutino di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, rendono note le ragioni di tale rifiuto alla società di gestione interessata entro due mesi dal ricevimento delle informazioni in forma completa. Tale rifiuto o ogni mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine della società di gestione. Qualora una società di gestione intenda esercitare l’attività di gestione collettiva di portafogli di cui all’allegato II, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione allegano alla documentazione inviata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione un attestato da cui risulti che la società di gestione è stata autorizzata ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, unitamente a una descrizione della portata dell’autorizzazione della società di gestione e ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta società di gestione è autorizzata a gestire.
4. Una società di gestione che fornisce servizi tramite una succursale all’interno del territorio dello Stato membro ospitante deve rispettare le norme redatte dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi dell’articolo 14.
5. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione hanno la responsabilità di vigilare sulla conformità con il paragrafo 4.
6. Prima che la succursale di una società di gestione inizi l’attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione dispongono di un periodo di due mesi, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, per predisporre la vigilanza sull’osservanza da parte della società di gestione delle norme di loro competenza.
7. La succursale può essere stabilita e iniziare l’attività dal momento in cui riceve una comunicazione in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione o dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 6, in caso di silenzio di dette autorità.
8.
In caso di modifica delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, lettere b), c) o d), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante della società di gestione, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possano adottare una decisione su detta modifica ai sensi del paragrafo 3 e le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possano pronunciarsi ai sensi del paragrafo 6.
Se, a seguito della modifica di cui al primo comma, la società di gestione non dovesse essere più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione informano la società di gestione entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma che non può attuare la modifica. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione informano di conseguenza le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.
Se la modifica di cui al primo comma è attuata dopo che sono state trasmesse le informazioni ai sensi del secondo comma e se a seguito di detta modifica la società di gestione non è più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione adottano tutte le opportune misure conformemente all'articolo 98 e notificano senza indebito ritardo le misure adottate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.
9. In caso di modifica delle informazioni notificate ai sensi del paragrafo 3, primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione aggiornano le informazioni che figurano nell’attestato di cui al paragrafo 3, terzo comma e informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione di qualsiasi modifica della portata dell’autorizzazione della società di gestione o dei dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che la predetta autorità di gestione è autorizzata a gestire.
10. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 18
1. Ogni società di gestione che intenda esercitare per la prima volta le attività per le quali è stata autorizzata nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione:
a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende operare; e
b) un programma di attività indicante le attività e i servizi di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere, che include una descrizione della procedura di gestione dei rischi esistente nella società di gestione. Esso comprende altresì una descrizione delle procedure e dei meccanismi adottati ai sensi dell’articolo 15.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, entro un mese dal loro ricevimento. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione comunicano inoltre le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo applicabile che miri a tutelare gli investitori. Qualora una società di gestione intenda esercitare l’attività di gestione collettiva di portafogli di cui all’allegato II, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione allegano alla documentazione inviata alle competenti autorità dello Stato membro ospitante della società di gestione un attestato da cui risulti che la società di gestione è stata autorizzata ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, unitamente a una descrizione della portata dell’autorizzazione della società di gestione e ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta società di gestione è autorizzata a gestire. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 93, la società di gestione può quindi iniziare l’attività nello Stato membro ospitante della società di gestione.
3. Una società di gestione che presta servizi in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme emanate dallo Stato membro di origine della società di gestione, ai sensi dell’articolo 14.
4. In caso di modifica del contenuto delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante della società di gestione, prima di procedere alla modifica stessa. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione aggiorna le informazioni contenute nell’attestato di cui al paragrafo 2 e comunica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione qualsiasi modifica alla portata dell’autorizzazione della società di gestione o ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta autorità di gestione è autorizzata a gestire.
5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 19
1. Una società di gestione che fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli su base transfrontaliera mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme dello Stato membro di origine della società di gestione in materia di organizzazione della società di gestione, compresi il regime di delega, le procedure di gestione dei rischi, le norme prudenziali e la vigilanza, le procedure di cui all’articolo 12 e gli obblighi informativi che le incombono. Tali norme non sono più rigorose di quelle applicabili alle società di gestione che svolgono la propria attività esclusivamente nel loro Stato membro di origine.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione hanno la responsabilità di verificare la conformità alle norme di cui al paragrafo 1.
3. Una società di gestione che fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli su base transfrontaliera mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme dello Stato membro di origine dell’OICVM in materia di costituzione e funzionamento degli OICVM, in particolare le norme applicabili:
a) alla costituzione e all’autorizzazione dell’OICVM;
b) all’emissione e al rimborso di quote e azioni;
c) alle politiche e ai limiti d’investimento, tra cui il calcolo dell’esposizione complessiva e della leva finanziaria;
d) ai vincoli sui prestiti concessi e assunti e sulle vendite allo scoperto;
e) alla valutazione del patrimonio e alla contabilità dell’OICVM;
f) al calcolo del prezzo di emissione o di rimborso e gli errori del calcolo del valore patrimoniale netto e al relativo indennizzo per gli investitori;
g) alla distribuzione o al reinvestimento dei rendimenti;
h) agli obblighi di informativa e rendicontazione dell’OICVM, compresi il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori e le relazioni periodiche;
i) alle modalità previste per la commercializzazione;
j) ai rapporti con i detentori di quote;
k) alla fusione e alla ristrutturazione dell’OICVM;
l) allo scioglimento e alla liquidazione dell’OICVM;
m) ove applicabile, al contenuto del registro dei detentori delle quote;
n) alle spese di autorizzazione e di vigilanza connesse all’OICVM; e
o) all’esercizio dei diritti di voto dei detentori di quote e di altri diritti degli stessi correlati alle lettere da a) a m).
4. La società di gestione si conforma agli obblighi previsti dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo e a quelli previsti dal prospetto, che devono essere in linea con la legge applicabile di cui ai paragrafi 1 e 3.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM sono responsabili di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. La società di gestione decide, ed è responsabile, per l’adozione e l’attuazione di tutte le misure e le decisioni organizzative necessarie per garantire la conformità con le norme in materia di costituzione e funzionamento dell’OICVM e con gli obblighi previsti dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo nonché con gli obblighi previsti dal prospetto.
7. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione sono responsabili della vigilanza sull’adeguatezza dei meccanismi e dell’organizzazione predisposti dalla società di gestione per conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti gli OICVM da essa gestiti.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione autorizzate in un determinato Stato membro non siano soggette a eventuali ulteriori requisiti disposti nello Stato membro di origine dell’OICVM riguardo agli aspetti disciplinati dalla presente direttiva, salvo nei casi espressamente menzionati dalla stessa.
Art. 20
1. Fatto salvo l’articolo 5, una società di gestione che faccia richiesta di gestire un OICVM stabilito in un altro Stato membro fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM la seguente documentazione:
a) il contratto scritto concluso con il depositario di cui all’articolo 22, paragrafo 2;
b) informazioni sulle modalità di delega riguardo a funzioni in materia di gestione e amministrazione di investimenti, di cui all’allegato II.
Se una società di gestione gestisce già un OICVM dello stesso tipo nello Stato membro di origine dell’OICVM, è sufficiente fare riferimento alla documentazione già fornita.
2. Ove ciò sia necessario per garantire la conformità con le norme per le quali sono responsabili, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione di fornire chiarimenti e informazioni circa la documentazione di cui al paragrafo 1 e, in base all’attestato di cui agli articoli 17 e 18, accertarsi se il tipo di OICVM per cui è richiesta l’autorizzazione è coperto o meno dall’autorizzazione concessa alla società di gestione. Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione esprimono il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta iniziale.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM possono rifiutare la richiesta della società di gestione soltanto se:
a) la società di gestione non osserva le norme che rientrano nelle loro competenze ai sensi dell’articolo 19;
b) la società di gestione non è autorizzata dalle autorità competenti del proprio Stato membro di origine a gestire il tipo di OICVM per cui si richiede l’autorizzazione; o
c) la società di gestione non ha fornito la documentazione di cui al paragrafo 1.
Prima di rifiutare una richiesta, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM consultano le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.
4. La società di gestione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM qualsiasi successiva modifica sostanziale alla documentazione di cui al paragrafo 1.
5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di gestione di un OICVM stabilito in un altro Stato membro. La Commissione può adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (CE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la fornitura di informazioni. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 21
1. Uno Stato membro ospitante della società di gestione può esigere, a fini statistici, che tutte le società di gestione aventi una succursale nel suo territorio presentino periodicamente alle autorità competenti di tale Stato membro ospitante un resoconto delle attività svolte in tale Stato membro ospitante.
2. Lo Stato membro ospitante della società di gestione può esigere dalle società di gestione che svolgono attività nel suo territorio, mediante lo stabilimento di una succursale o in regime di libera prestazione di servizi, le informazioni necessarie per verificare l’osservanza da parte di tali società delle disposizioni loro applicabili che rientrano tra le competenze dello Stato membro ospitante della società di gestione. Non possono tuttavia essere richieste informazioni più rigorose di quelle che sono tenute a comunicare le società di gestione autorizzate nello Stato membro in questione, per verificare l’osservanza da parte loro delle medesime norme. Le società di gestione garantiscono che le procedure e i meccanismi di cui all’articolo 15 consentano alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM di ottenere direttamente dalla società di gestione le informazioni di cui al presente paragrafo.
3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, ove accertino che una società di gestione, la quale abbia una succursale o presti servizi nel loro territorio, non ottempera a una delle norme rientranti tra le loro competenze, esigono che la società di gestione in questione ponga termine a detta violazione e ne informano le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.
4. Se la società di gestione in questione si rifiuta di fornire allo Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni che rientrano tra le competenze di quest’ultimo o non prende le opportune misure per porre fine alla violazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione informano in proposito le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché la società di gestione fornisca le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o ponga termine alla violazione. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.
5. Se la società di gestione continua a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o persiste nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari, di cui allo stesso paragrafo, in vigore nello Stato membro ospitante della società di gestione, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o in quanto tali misure risultano inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono intervenire in uno dei seguenti modi:
a) dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, possono adottare misure adeguate, ivi incluse quelle di cui agli articoli 98 e 99, per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, per impedire a tale società di gestione di avviare nuove transazioni nel loro territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle società di gestione gli atti necessari a tali misure. Ove il servizio fornito all’interno dello Stato membro ospitante della società di gestione consista nella gestione di un OICVM, lo Stato membro in questione può esigere che la società di gestione cessi di gestire tale OICM, o
b) ove ritengano che l’autorità competente dello Stato membro di origine della società di gestione non abbia agito adeguatamente, possono deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 4 o 5 che comporti misure o sanzioni è debitamente motivata e comunicata alla società di gestione interessata. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata adottata.
7. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 o 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono, nei casi urgenti, adottare le misure cautelari indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e degli altri soggetti cui sono prestati i servizi. La Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell’adozione di tali misure nel più breve tempo possibile. Previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure, fatte salve le prerogative dell’AESFEM a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
8. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione consultano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM prima di revocare l’autorizzazione della società di gestione. In tali casi, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM adottano misure adeguate per salvaguardare gli interessi degli investitori. Tali misure possono comprendere decisioni che impediscono alla società di gestione in questione di avviare nuove transazioni nel suo territorio. Ogni due anni la Commissione redige una relazione su tali casi.
9. Gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui rifiutano l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 o una richiesta ai sensi dell’articolo 20 e tutte le misure adottate a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Ogni due anni la Commissione redige una relazione su tali casi.
Capo IV. Obblighi riguardanti il depositario
Art. 22
1. Le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione assicurano che sia nominato un unico depositario ai sensi del presente capo.
2.
La nomina del depositario è provata da un contratto scritto.
Il contratto disciplina, tra l’altro, il flusso di informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni per l’OICVM per il quale è stato nominato depositario, come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative pertinenti.
3. Il depositario:
a) assicura che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso o l’annullamento di quote dell’OICVM siano effettuati in conformità del diritto nazionale applicabile e del regolamento o dell’atto costitutivo del fondo;
b) assicura che il valore delle quote dell’OICVM sia calcolato conformemente al diritto nazionale applicabile e al regolamento o all’atto costitutivo del fondo;
c) esegue le istruzioni della società di gestione o di una società di investimento, salvo qualora siano in contrasto con il diritto nazionale applicabile, con il regolamento o l’atto costitutivo del fondo;
d) assicura che nelle operazioni relative alle attività dell’OICVM il controvalore sia rimesso all’OICVM nei termini d’uso;
e) assicura che i redditi dell’OICVM ricevano una destinazione conforme al diritto nazionale applicabile e al regolamento o all’atto costitutivo del fondo.
4.
Il depositario assicura l’adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell’OICVM e in particolare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori o per loro conto all’atto della sottoscrizione delle quote dell’OICVM siano stati ricevuti e che tutti i contanti dell’OICVM siano stati registrati in conti di liquidità che sono:
a) aperti a nome dell’OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell’OICVM o del depositario che agisce per conto dell’OICVM;
b) aperti presso uno dei soggetti di cui all’Articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE della Commissione19 e
c) tenuti conformemente ai principi stabiliti all’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.
Qualora i conti di liquidità siano aperti a nome del depositario che opera per conto dell’OICVM, i contanti del soggetto di cui al primo comma, lettera b) e i contanti propri del depositario non sono registrati in suddetti conti.
5. Le attività dell’OICVM sono affidate al depositario a fini di custodia, come segue:
a) per gli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia, il depositario:
i) tiene in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario;
ii) garantisce che tutti i summenzionati strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario siano registrati nei libri contabili in conti separati, in conformità dei principi stabiliti dall’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE, aperti a nome dell’OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell’OICVM, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti all’OICVM conformemente alla legge applicabile in qualsiasi momento;
b) per altre attività, il depositario:
i) verifica la proprietà da parte dell’OICVM o da parte della società di gestione che agisce per conto dell’OICVM di dette attività, verificando se l’OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell’OICVM ha la proprietà sulla base delle informazioni o dei documenti forniti dall’OICVM o dalla società di gestione e, se disponibili, sulla base di prove esterne;
ii) conserva un registro relativo alle attività per le quali è accertato che l’OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell’OICVM hanno la proprietà e lo mantiene aggiornato.
6. Il depositario fornisce periodicamente alla società di gestione o alla società di investimento un inventario esauriente di tute le attività dell’OICVM.
7.
Le attività detenute in custodia dal depositario non sono riutilizzate per conto proprio da quest’ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia. Il riutilizzo comprende qualsiasi operazione su attività detenute in custodia, tra cui (ma non solo) la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito.
Le attività detenute in custodia dal depositario possono essere riutilizzate a condizione che:
a) il riutilizzo di tali attività sia eseguito per conto dell’OICVM;
b) il depositario esegua le istruzioni della società di gestione a nome dell’OICVM;
c) il riutilizzo avvenga a vantaggio dell’OICVM e nell’interesse dei titolari di quote; e
d) l’operazione sia coperta da garanzia collaterale liquida di alta qualità ricevuta dall’OICVM mediante contratto con trasferimento del titolo di proprietà.
Il valore di mercato della garanzia collaterale è, in ogni momento, pari almeno al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.
8. Gli Stati membri assicurano che, in caso di insolvenza del depositario e/o di qualsiasi terzo situato nell’Unione al quale sia stata delegata la custodia di attività di un OICVM, le attività dell’OICVM stesso tenute in custodia siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori di tale depositario e/o terzo.
Art. 22 bis
1. Il depositario non delega a terzi le funzioni di cui all’articolo 22, paragrafi 3 e 4.
2. Il depositario può delegare a terzi le funzioni di cui all’articolo 22, paragrafo 5 unicamente se:
a) le funzioni non siano delegate nell’intento di aggirare gli obblighi della presente direttiva;
b) il depositario possa dimostrare che sussiste un motivo oggettivo per la delega;
c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell’eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli;
3.
Le funzioni di cui all’articolo 22, paragrafo 5, possono essere delegate dal depositario ad un terzo solo qualora quest’ultimo, in qualsiasi momento durante l’esecuzione delle funzioni delegategli:
a) abbia le strutture e le competenze adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività dell’OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell’OICVM che gli sono state affidate;
b) per quanto riguarda i compiti di custodia di cui all’articolo 22, paragrafo 5, lettera a), sia soggetto:
i) a regolamentazione prudenziale, compresi i requisiti patrimoniali minimi, e ad una vigilanza efficaci nella giurisdizione interessata;
ii) ad audit esterni per garantire che gli strumenti finanziari siano in suo possesso;
c) tenga separate le attività dei clienti del depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano, in qualsiasi momento, essere chiaramente identificate come appartenenti ai clienti di un dato depositario;
d) abbia adottato tutte le misure necessarie per assicurare che, in caso di insolvenza del terzo, le attività dell’OICVM tenute in custodia dal terzo siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo; e
e) ottemperi agli obblighi e ai divieti generali stabiliti dall’articolo 22, paragrafi 2, 5 e 7 e dall’articolo 25.
Fermo restando il primo comma, lettera b), punto i), ove il diritto di un paese terzo preveda l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di delega di cui alla predetta lettera, il depositario può delegare le sue funzioni al soggetto locale solo nella misura in cui ciò sia previsto dal diritto di tale paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, e solo nel caso in cui:
a) gli investitori dell’OICVM interessato siano stati debitamente informati, prima del loro investimento, del fatto che tale delega è prescritta per legge nel diritto del paese terzo, delle circostanze che la giustificano e dei rischi che tale delega comporta;
b) la società di investimento o la società di gestione per conto dell’OICVM abbia incaricato il depositario di delegare al soggetto locale la custodia di tali strumenti finanziari.
Il terzo può a sua volta subdelegare le funzioni, purché siano soddisfatte le stesse condizioni. In tal caso, alle parti interessate si applica, mutatis mutandis, l’articolo 24, paragrafo 2.
4. Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati ai fini della suddetta direttiva o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata una delega delle funzioni di custodia.