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Sez. 3 - , Sentenza n. 2798 del 31/01/2023 (Rv. 667051 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA | Omessa diagnosi di malformazione del feto - Danni da lesione del diritto all’autodeterminazione - Risarcibilità - Limitazione a quelli correlati alla mancata interruzione della gravidanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667051-01

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche a quelli connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita (quali, ad es., il ricorso, per tempo, ad una psicoterapia o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Legge 22/05/1978 num. 194 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)