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Sez. 5, Sentenza n. 10350 del 01/07/2003 (Rv. 564695 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito - Determinazione in base al "redditometro" - Fatti indici di maggiore capacità contributiva - Ulteriori prove - Necessità - Esclusione - Inesistenza del reddito o esistenza in misura inferiore - Prova - Onere del contribuente.
Stato
decisa il 2003-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564695-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" dispensa l'Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti - indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)