Provvedimenti per la cooperazione
Testo in vigore al
Capo I. Vigilanza e ispezioni
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, per le cooperative e i loro consorzi ammessi a pubblici appalti;
Visti i regi decreti 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 13 dicembre 1927, n. 2499 e 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, contenenti norme di vigilanza sulle societa' cooperative;
Visto il titolo VI, capo I del Codice civile, Libro V;
Visti il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo unico delle leggi sul bollo ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, contenente il testo unico delle leggi sul registro;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;
HA SANZIONATO E PROMULGA:
Art. 1
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Art. 2
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Art. 3
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Art. 4
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Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Art. 8
1. Le societa' cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvedera' a depositarli presso un istituito di credito di diritto pubblico.
3. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite le modalita' relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime.
4. Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporra' l'erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.
5. Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.3 ---------------
Art. 9
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Art. 10 Poteri degli ispettori
1. Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresi' i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.
2. Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il verbale e' redatto in tre originali, datati e sottoscritti, oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente, il quale puo' farvi iscrivere le sue osservazioni.
3. Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente ispezionato puo' presentare ulteriori osservazioni.
4. L'ispettore e' tenuto al segreto d'ufficio.
5. Uno degli originali rimane presso l'ente, gli altri due vengono trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto la ispezione o al Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria o di ispezione straordinaria.
6. Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla data del verbale.
7. Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero dell'industria e commercio, ove trattasi di cooperative di produzione.
8. Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.
Art. 11 Effetti delle ispezioni
1. In caso di constatate gravi irregolarita', il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facolta', valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.
2. Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale puo', nei casi piu' gravi, decretare la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale, nonche' la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i provvedimenti di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella, legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, nonche' agli articoli 2543, 2544, 2545 Codice civile.
3. I provvedimenti di cui ai precedente comma, allorche' si tratti di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, ed ove trattasi di cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'industria e commercio.
4. Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.
Art. 12 Annotazioni dei risultati delle ispezioni
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura che i provvedimenti adottati in seguito all'ispezione siano annotati nel registro prefettizio e nello schedario generale.
Capo II. Registri prefettizi e schedario generale
Art. 13
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Art. 14
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Art. 15
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Art. 16
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Capo III. Commissioni
Art. 17 Ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza
1. Per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza si applicano le disposizioni contenute nel titolo terzo, cap. I del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modifiche, oltre le seguenti:
a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26 del regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie di cooperative della Provincia. All'uopo il prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno sessanta giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria.
Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso puo' essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da un ente cooperativo della Provincia o da un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta. Il Ministro decide definitivamente, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative.
Della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte inoltre rappresentanti del movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo art. 18;b) le funzioni ispettive di cui all'art. 30, lettera b) del regolamento stesso sono svolte sull'ordinamento e il funzionamento degli enti iscritti onde accertare la sussistenza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalle leggi e dai regolamenti.3
Art. 18
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Art. 19
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Art. 20
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