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Sez. L, Sentenza n. 6926 del 26/05/2000 (Rv. 536935 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Interposizione fittizia - Potere di recesso - Licenziamento intimato dal soggetto interposto - Inefficacia.
Stato
decisa il 2000-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536935-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro, il potere di recesso deve essere esercitato dal contraente reale e non già da quello fittizio; pertanto, è inefficace il licenziamento intimato dal soggetto interposto, privo del potere di recesso.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)