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Sez. 3, Sentenza n. 2216 del 25/11/2015 Ud. (dep. 20/01/2016) Rv. 266090 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato paesaggistico - Causa estintiva di cui all'art. 181, comma primo quinquies, D.Lgs. n. 42 del 2004 - Operatività - Approvazione del progetto esecutivo - Sufficienza - Esclusione - Attestazione di intervenuta esecuzione dei lavori ad opera della competente autorità - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266090-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di tutela penale del paesaggio, la speciale causa estintiva prevista dall'art. 181, comma primo quinquies, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, opera a condizione che l'autore dell'abuso documenti il rilascio, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, dell'attestazione di intervenuta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente la sentenza impugnata avesse considerato non soddisfatto l'onere probatorio in questione a fronte delle dichiarazioni di un testimone e della produzione in giudizio dell'autorizzazione regionale concernente il progetto di esecuzione dei lavori di ripiantumazione di un terreno vincolato, oggetto di disboscamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)