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Sez. 3, Sentenza n. 20288 del 04/10/2011 (Rv. 619526 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Pagamento del debito - Onere probatorio gravante sul debitore - Diversa imputazione del pagamento - Onere probatorio gravante sul creditore.
Stato
decisa il 2011-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619526-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)