Sez. L, Ordinanza n. 30 del 20/01/1995 (Rv. 489772 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Errore materiale - Ricorso per la correzione - Precedente mandato al difensore nominato per il giudizio definito con la sentenza da correggere - Estensione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione può essere proposto (in relazione anche alla disciplina dettata dall'art. 391-bis cod. proc. civ.) dallo stesso difensore già nominato con la sentenza da correggere, sulla base della procura rilasciatagli per tale giudizio, dato che il procedimento di correzione della sentenza affetta da errore materiale non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto ad identificare, con la sua corretta espressione grafica, l'effettiva volontà del giudice, come già espressa in sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)