Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1 Fiscalizzazione degli oneri sociali
1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i diversi settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali:
a) e' differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983 il termine previsto nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881;3
b) e' ridotto di due punti per i contributi relativi all'intero numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1983, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, l'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.
2. Per l'elaborazione di proposte organiche per la disciplina della materia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' istituita una commissione tecnica composta da funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e da persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di dodici unita', di cui non piu' di sei estranee alla pubblica amministrazione scelte fra esperti in materie economiche, giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali e di tecnica e contabilita' aziendale designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative degli imprenditori e dei sindacati.
3. La commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, coadiuvato da apposita segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione: del presente decreto.3
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1983, N.79
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1983, N.79
Art. 2 Copertura finanziaria della fiscalizzazione degli oneri sociali
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge nell'anno 1983, valutato in complessive lire 7.900 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 527 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;
b) quanto a lire 662 miliardi con le maggiori entrate recate dai decreti-legge 22 dicembre 1982, n. 925, 12 gennaio 1983, n. 7, concernenti modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, e 10 gennaio 1983, n. 4, relativo al nuovo regime fiscale degli apparecchi di accensione;
c) quanto a lire 6.711 miliardi con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, in materia di condono fiscale, dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, concernente provvedimenti urgenti in materia fiscale, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, relativo a misure in materia tributaria, e dal decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, riguardante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3 Indennita' integrativa speciale
1. A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni della misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale in attivita' di servizio sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e valutato ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria.
2. Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennita' integrativa speciale, si applica a decorrere dal trimestre 1 novembre 1982-31 gennaio 1983.
3. Con decorrenza dal 1 febbraio 1983, per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferito al trimestre considerato, l'indennita' integrativa speciale e', rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale statale in attivita' di servizio dell'importo di L. 6.800.4
Art. 4 Perequazione automatica delle pensioni
1. A decorrere dalla computabilita' dell'indice relativo al trimestre novembre 1982-gennaio 1983, il valore unitario di ciascun punto di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ed all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' fissato in L. 5.440 mensili per i punti accertati successivamente al mese di ottobre 1982.
2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei punti e' uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma".
3. L'ammontare del valore unitario del punto di cui al precedente primo comma, si applica per la determinazione delle variazioni dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, spettanti ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Art. 5 Maggiorazione degli assegni familiari
1. I soggetti che per legge corrispondono gli assegni familiari provvedono immediatamente ad avviare gli occorrenti adempimenti al fine di assicurare la puntuale erogazione della maggiorazione degli assegni familiari di cui al comma successivo.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1983, ai lavoratori dipendenti e' corrisposta con le modalita' previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, una maggiorazione degli assegni familiari esclusivamente per i figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, a carico di eta' inferiore ai 18 anni compiuti, in misura modulata in relazione al reddito familiare ed al numero degli stessi figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata al presente decreto.
3. La maggiorazione di cui al comma precedente e' corrisposta anche ai lavoratori che fruiscono delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente e ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi che fruiscano delle maggiorazioni previste per carichi familiari.
4. La stessa maggiorazione spetta altresi' ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonche' ai titolari di pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.
5. Con effetto dal 1 luglio 1983, e con l'osservanza delle condizioni e delle misure previste dal precedente secondo comma, la maggiorazione e' corrisposta al personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza nonche' ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale.
6. La maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 6 Determinazione del reddito per la maggiorazione degli assegni familiari
1. Il reddito familiare di cui al precedente articolo 5 e' costituito dal reddito complessivo, conseguito dai coniugi e dai figli minori ed equiparati a carico nonche' dai figli maggiorenni conviventi, assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di imposta dell'anno immediatamente precedente al periodo di paga in corso al 1 luglio di ciascun anno. La determinazione reddituale di cui sopra ha valore per le erogazioni corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo.
2. La maggiorazione non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione e da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, assoggettabili all'IRPEF, e' inferiore al settanta per cento del predetto reddito familiare complessivo.
3. Per l'accertamento del reddito familiare di cui al precedente primo comma, gli interessati sono tenuti a produrre annualmente la dichiarazione prevista dallo articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano l'erogazione degli assegni familiari e degli altri trattamenti di famiglia.
Art. 7 Copertura finanziaria per la maggiorazione degli assegni familiari
1. L'onere recato dalle disposizioni di cui all'articolo 5 e' valutato in lire 1.300 miliardi in ragione d'anno.
2. Per l'anno 1983 l'onere, valutato in lire 650 miliardi, e' iscritto in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro da cui saranno prelevati, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi da assegnare alle amministrazioni dello Stato, alle aziende ed amministrazioni autonome, alla Cassa unica assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alle altre gestioni assicurative gestite dall'Istituto medesimo e alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, a fronte delle maggiori occorrenze dalle stesse sostenute per l'applicazione del citato articolo 5.
3. All'onere predetto si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, in materia di condono fiscale.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Per gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'onere relativo e' posto a carico dei rispettivi bilanci e resta assorbito nelle minori spese che gli stessi registreranno per le intervenute nuove modalita' di determinazione della indennita' integrativa speciale.
Art. 8 Disposizioni speciali per i giovani Chiamate nominative
1. Ai fini dell'urgente sostegno all'occupazione giovanile e dell'inserimento dei giovani in attivita' produttive qualificate, i datori di lavoro possono avanzare richieste nominative per l'assunzione di lavoratori, di eta' compresa tra i 15 ed i 29 anni, con contratto di lavoro a termine avente finalita' formative, di durata non superiore a dodici mesi.
2. All'atto della presentazione delle richieste di cui al primo comma i datori di lavoro sono tenuti a specificare il programma formativo sul lavoro, le sue modalita' di svolgimento ed il tipo di qualificazione perseguito. Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.
3. Il rapporto di cui al primo comma puo' essere convertito a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento o al termine di esso ed il lavoratore deve essere adibito ad attivita' corrispondenti alla formazione conseguita.
4. I giovani non assunti in corso di contratto dal datore di lavoro presso il quale hanno svolto l'attivita' di cui al primo comma possono, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attivita' corrispondenti alla formazione conseguita.
5. La facolta' di cui al primo comma puo' essere esercitata per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte di datori di lavoro che nello stesso periodo non provvedano a riduzioni di personale ovvero a sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Per il medesimo periodo i datori di lavoro, per una quota pari alla meta' del totale dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato per i quali e' prescritta la richiesta numerica, possono inoltrare richiesta nominativa ; la quota anzidetta, nei territori della Campania e della Basilicata, puo' essere maggiorata dalle commissioni regionali dell'impiego per le ipotesi e con le procedure di cui all'articolo 1-bis, secondo e terzo comma, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, numero 140. La ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di richieste; nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva.
7. Resta comunque ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.
8. Al fine di rendere operanti i processi di mobilita' interaziendale, le commissioni regionali per l'impiego possono estendere la facolta' di cui al sesto comma alle imprese che assumano lavoratori iscritti in liste di mobilita' concordate nella contrattazione collettiva o previste dalle leggi vigenti.
9. Le disposizioni che precedono non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia.
Art. 8-bis Disposizioni per i lavoratori stagionali
1. I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volonta' di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici.
Art. 9 Norme urgenti in materia di assunzioni obbligatorie
1. COMMA SOPPRESSO DALLA l. 25 MARZO 1983, N.79
2. COMMA SOPPRESSO DALLA l. 25 MARZO 1983, N.79
3. COMMA SOPPRESSO DALLA l. 25 MARZO 1983, N.79
4. Gli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sospesi nei confronti delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive, . . ., o soggette ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario a norma della legge 12 agosto 1977, numero 675, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.
5. Ove le aziende di cui al comma precedente procedano al licenziamento collettivo di dipendenti, il numero degli invalidi soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non puo' essere superiore alle percentuali previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Art. 10 Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata
1. Per il personale avente diritto all'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della indennita' stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno e' determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianita' di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianita' massime di servizio, la frazione sara' ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dello articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.
2. E' fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.554 lorde mensili pari all'indennita' integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982.
3. La differenza tra l'importo dell'indennita' integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianita' di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicate nel comma precedente e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennita' medesima.
4. Le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'eta' di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilita' a favore dei superstiti.
5. Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza stessa e' differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianita' minima, ed in ogni caso non oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'.
6. Al personale di cui al comma precedente che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza a far tempo dalla data stessa, e' data facolta', purche' sia ancora in servizio, di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuita' a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro.
7. Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 11
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesse della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere pei la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - SCOTTI -
BODRATO - GORIA -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 1