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Sez. 3, Sentenza n. 1910 del 21/07/1967 (Rv. 328860 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI - STATO DI BISOGNO - APPROFITTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO - INSUSSISTENZA - ENTITA DELLE RECIPROCHE PRESTAZIONI - ACCERTAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328860-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI - STATO DI BISOGNO - APPROFITTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO - INSUSSISTENZA - ENTITA DELLE RECIPROCHE PRESTAZIONI - ACCERTAMENTO - IRRILEVANZA.*

Riguardo all'Azione generale di rescissione per lesione, prevista dall'art. 1448 cod. civ., quando risulti comunque esclusa la sussistenza della condizione dello stato di bisogno di una parte, come causa di accettazione di una prestazione a suo carico sproporzionata rispetto a quella dovutagli, e risulti mancata l'altra condizione dell'approfittamento di tale stato di bisogno, da parte dell'altro contraente, non vi e alcuna necessita ne possibilita di disporre accertamenti in ordine all'entita delle reciproche prestazioni, non potendosi comunque conseguire il risultato della rescissione del contratto. Cfr. 689-65 2596-64.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)