Sez. 5, Sentenza n. 9309 del 11/06/2003 (Rv. 564116 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Presupposto impositivo - Occupazione o detenzione di aree scoperte - Eccezioni - Deroghe - Operatività in via automatica - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
L'art. 62, comma primo, del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta per l'occupazione o la detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Una tale previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma secondo dello stesso articolo; deroghe che peraltro non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione" ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)