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Sez. 2 - , Sentenza n. 15041 del 11/06/2018 (Rv. 649068 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - USUCAPIONE | Decorrenza termine per usucapione - Ricostruzione di fabbricato preesistente - Identità fra precedente e nuova struttura - Onere della prova - Ripartizione fra le parti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649068-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - USUCAPIONE

In tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre il convenuto, che affermi di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente "in loco", deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)