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Sez. 2, Sentenza n. 3553 del 18/10/1976 (Rv. 382308 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - ACCORDO DELLE PARTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382308-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - ACCORDO DELLE PARTI - NECESSITA.*

L'art 278 cod proc civ, prevedendo la pronuncia alla condanna generica alla prestazione, su istanza di parte, e la possibilita di condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti in cui si ritenga gia raggiunta la prova, non autorizza la scissione del processo per la liquidazione del danno e il pagamento della somma residua, ma, al contrario, dispone che alla sentenza di condanna generica segua l'ordinanza per la prosecuzione del processo. Pertanto, in assenza di un accordo delle parti o, quanto meno, della mancata opposizione del convenuto alla richiesta di liquidazione in separato giudizio, l'accertamento dell'an debeatur e la liquidazione del quantum debeatur debbono aver luogo in un unico processo. (V 1383/75, mass n 374928).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)