Sez. 3, Sentenza n. 2168 del 10/01/1984 Ud. (dep. 08/03/1984) Rv. 163037 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE IN DIFFORMITÀ DELLA CONCESSIONE - MANCATO CONTRASTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI - IRRILEVANZA AI FINI DEL REATO - RATIO.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE IN DIFFORMITÀ DELLA CONCESSIONE - MANCATO CONTRASTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI - IRRILEVANZA AI FINI DEL REATO - RATIO.*
In tema di costruzione edilizia, le modifiche esecutive del progetto approvato sono fonte di responsabilità penale, ai sensi dell'art. 17 legge 28 gennaio 1977 n. 10, anche quando non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali; tali modifiche, invero, rappresentano pur sempre l'inosservanza dello strumento urbanistico particolare consistente nella concessione, le cui prescrizioni, anche se implicite, non possono subire incontrollata variazione da parte degli operatori in corso d'opera, anche per impreviste o imprevedibili occorrenze. (V mass n 160402).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)