Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
Testo in vigore al
Art. 56 Dichiarazione doganale
1. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.
Art. 57
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 8 NOVEMBRE 1990, N. 374
Art. 58 Visita preventiva. Modifica della dichiarazione
1. Su richiesta del proprietario e prima della presentazione della dichiarazione, la dogana puo' permettere che le merci siano scaricate e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario, la qualita' e la quantita'.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 8 NOVEMBRE 1990, N. 374.
Art. 59
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 8 NOVEMBRE 1990, N. 374.
Art. 60 Esenzione dalla visita doganale
1. I plichi delle lettere e delle carte descritti nei "Fogli di via" portati dagli agenti postali sono esenti dalla visita e dalle prescrizioni doganali.
2. Sono, inoltre, esenti da visita le corrispondenze diplomatiche portate da corrieri autorizzati, purche' racchiuse in pieghi suggellati con sigilli ufficiali.
Art. 61 Analisi ed esame tecnico delle merci
1. Qualora per esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci che le vengono presentate, si procede, fatta salva la facolta' prevista nel terzo comma dell'art. 59, all'invio dei campioni o, quando occorra, delle merci stesse al Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette ovvero ad altro laboratorio di Stato od organo tecnico al quale sia devoluta la specifica competenza in materia. I campioni o le merci devono, in presenza dello operatore; essere identificati con i sigilli della dogana e dello interessato; per la spedizione e la restituzione dei campioni si applicano le disposizioni dell'art. 72.
2. In attesa del risultato di analisi o di esame tecnico dei campioni e sempreche' non vi ostino motivi di carattere economico e valutario od altre cause, la dogana liquida provvisoriamente i diritti sulla base della dichiarazione e consente il rilascio della merce, verso prestazione di cauzione per i maggiori diritti ai quali le merci possono andare soggette, con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 83; se si tratta di operazione doganale diversa dalla importazione definitiva o dall'esportazione definitiva, sara' prestata cauzione per l'intero ammontare dei diritti ai quali le merci possono andare soggette.
3. Prima di autorizzare il rilascio della merce, la dogana procede, con le modalita' indicate nel precedente comma, al prelevamento di altri campioni, dei quali dovra' curare la conservazione in previsione della eventuale instaurazione di procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti giurisdizionali.
4. Il risultato di analisi o di esame tecnico deve essere notificato all'operatore. Ove questi non richieda, entro trenta giorni dalla notifica, la ripresa del contraddittorio, il risultato predetto si intende accettato e su tale base la dogana procede alla riliquidazione dei diritti ed agli altri adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 59; se i diritti liquidati provvisoriamente in base alla dichiarazione risultano maggiori di quelli dovuti, la dogana, promuove d'ufficio la procedura per il relativo rimborso.
Art. 62 Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite per via mare
1. La dogana ha facolta' di consentire che le operazioni doganali relative a merci di ogni specie giunte o spedite per via di mare possano essere eseguite a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco, o dopo lo imbarco, quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) il carico della nave o di ciascun serbatoio o stiva sia costituito da merce di unica qualita' e di facile riconoscimento;
b) sussistano elementi dai quali possa fondatamente dedursi che la quantita' di merce contenuta nella nave od in ciascun serbatoio o stiva corrisponda a quella risultante dai documenti relativi al carico.
2. L'operazione a bordo della nave puo' essere effettuata anche quando per il riconoscimento della merce occorra procedere all'analisi di campioni di essa; in tali casi si rendono applicabili le disposizioni del precedente articolo.
3. Le merci estere nazionalizzate a bordo della nave, anche se di bandiera straniera, anziche' essere sbarcate possono proseguire con la medesima nave per altri porti dello Stato sotto osservanza delle disposizioni doganali prescritte per il cabotaggio. Le eventuali eccedenze riscontrate nel porto di sbarco sono considerate merci estere; per esse devono essere pagati i relativi diritti doganali, fatta salva l'applicazione di penalita', ove ne ricorrano gli estremi.
Art. 63 Visite di controllo
1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i capi degli uffici doganali od i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo saltuarie, sia sulle merci gia' visitate in tutto o in parte, sia su quelle non visitate a norma dell'art. 59, terzo comma.
2. Le visite di controllo devono essere sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della guardia di finanza a norma dell'art. 21 e dagli operatori interessati.
3. La disposizione del primo comma si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.
Art. 64 Procedura eccezionale di accertamento
1. In casi straordinari di necessita' e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze il capo del compartimento doganale, su proposta del capo della circoscrizione doganale ed informando tempestivamente il Ministero, puo' impartire disposizioni ai funzionari doganali incaricati affinche', senza la osservanza delle normali procedure e con l'adozione di adeguate cautele, le merci abbiano l'esito doganale voluto dagli operatori sulla sola base della presentazione della dichiarazione, corredata della prescritta documentazione e della prova dell'avvenuto pagamento o cauzionamento dei diritti doganali gravanti sulle merci stesse. Anche in tali casi possono, ove se ne ravvisi la necessita', essere compiuti i controlli saltuari previsti nel precedente articolo.
Capo IV. Impugnazione e revisione dell'accertamento
Art. 65 Risoluzione delle contestazioni presso gli uffici doganali
1. Qualora, nel corso dell'accertamento sorga contestazione circa la qualificazione, il valore o l'origine della merce dichiarata ovvero circa il regime di tara od il trattamento degli imballaggi, il proprietario puo' chiedere che si proceda a visita di controllo a norma dell'art. 63. Ove non richieda tale visita o non ne accetti il risultato, puo' chiedere che sia sentito il parere di due periti, uno dei quali da lui scelto fra quelli compresi nelle liste approvate dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, e l'altro designato dal capo della dogana. Il parere dei periti, anche se concorde, non e' tuttavia vincolante per la dogana. Ciascuna delle due parti e' tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito; al perito designato dalla dogana la spesa e' liquidata in base alla tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze.
2. Su richiesta della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato ed a spese della medesima puo' essere designato da ciascuna delle due parti un numero maggiore di periti.
3. Sulla contestazione decide, con provvedimento motivato, il capo della dogana; la decisione deve essere subito notificata all'interessato.
4. Se il proprietario della merce non intende accettare la decisione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica deve chiedere che si proceda alla redazione di apposito verbale.
5. Il verbale, redatto in duplice esemplare entro un termine all'uopo fissato dalla dogana, e' sottoscritto da entrambe le parti; uno degli esemplari e' consegnato all'operatore interessato. Se questi per qualsiasi motivo non sottoscrive il verbale, si fa menzione di tale circostanza nel verbale stesso e si procede alla relativa notifica.
6. Qualora per la risoluzione della insorta contestazione lo operatore non ne richieda il deferimento all'esame dei periti, il verbale viene redatto nel momento stesso in cui la contestazione e' sorta.
7. Contemporaneamente alla redazione del verbale e sempreche' non si sia gia' provveduto in precedenza in applicazione del primo comma dell'art. 61, si procede al prelevamento dei campioni con l'osservanza delle modalita' indicate nell'articolo medesimo; ove non sia possibile, attesa la qualita' della merce, prelevare i campioni, si supplisce con disegni, con fotografie o con una dettagliata descrizione fatta d'accordo fra le due parti ovvero da due periti da esse a cio' delegati.
8. Dopo la redazione del verbale puo' essere autorizzato il rilascio della merce con l'osservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 61; in tal caso, la cauzione e' commisurata alla differenza fra i diritti che sarebbero dovuti secondo l'accertamento della dogana e quelli calcolati in base alla dichiarazione.
Art. 66 Procedimento amministrativo di prima istanza per la risoluzione delle controversie
1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui al precedente articolo, a pena di decadenza, l'operatore puo' chiedere al capo del compartimento doganale di provvedere alla risoluzione della controversia. A tal fine deve presentare apposita istanza alla competente dogana, producendo i documenti ed indicando i mezzi di prova ritenuti utili.
2. L'istanza, unitamente al verbale, alle eventuali relazioni dei periti di cui al primo comma del precedente articolo ed alle proprie controdeduzioni, e' trasmessa dalla dogana entro i successivi dieci giorni al capo del compartimento doganale, che decide sulla controversia con provvedimento motivato dopo aver sentito il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali, costituito in ciascun compartimento doganale a norma dell'art. 67. Copia delle controdeduzioni della dogana deve essere fatta pervenire all'operatore interessato.
3. Decorso inutilmente il termine indicato nel primo comma, si intende accettata la pretesa della dogana, la quale procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.
Art. 67 Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali
1. Il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali si compone di un presidente, di quattro membri effettivi, di due membri supplenti e di un segretario.
2. Il presidente ed i membri effettivi e supplenti sono scelti fra esperti particolarmente qualificati in materia doganale e merceologica residenti nel compartimento, con esclusione di coloro che prestano servizio nell'amministrazione finanziaria e degli spedizionieri doganali. Esplica le funzioni di segretario un funzionario del compartimento doganale, di qualifica non inferiore ad ispettore.
3. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro per le finanze; la scelta di almeno tre dei membri effettivi e di un membro supplente deve essere fatta su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio nel compartimento.
4. Ciascun collegio e' costituito per quattro anni; alla scadenza i componenti possono essere confermati.
5. Ove se ne ravvisi la necessita', puo' essere nominato un numero maggiore di membri effettivi e supplenti, in modo da consentire la suddivisione del collegio in due o piu' sezioni, ciascuna composta di quattro membri effettivi e due supplenti.
6. Le sezioni possono essere presiedute da vice presidenti designati dal presidente fra i membri effettivi delle sezioni stesse; per ciascuna sezione oltre la prima e' nominato un segretario aggiunto.
Art. 68 Procedimento amministrativo di seconda istanza per la risoluzione di controversie
1. La decisione del capo del compartimento doganale deve essere emessa nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della formale istanza di cui all'art. 66 e deve essere subito notificata all'interessato dalla competente dogana.
2. Avverso la decisione del capo del compartimento doganale e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze; il ricorso deve essere presentato alla dogana competente, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla notifica della decisione medesima.
3. Il ricorso di cui al secondo comma, unitamente a tutti gli atti della controversia, e' dalla dogana trasmesso al Ministero delle finanze. Il Ministro decide con provvedimento motivato dopo aver sentito il collegio consultivo centrale dei periti doganali, costituito a norma del successivo articolo.
4. Decorso inutilmente il termine indicato nel secondo comma, si intende accettata la decisione di prima istanza. In tal caso la dogana procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.
Art. 69 Collegio consultivo centrale dei periti doganali
1. Il collegio consultivo centrale dei periti doganali si compone di un presidente, di diciotto membri effettivi, di quattro membri supplenti, di un segretario e di un segretario aggiunto. Il presidente e' scelto fra i docenti universitari di materie tecnico-scientifiche.
2. I membri effettivi e supplenti sono ripartiti come segue:
a) tre membri effettivi, dei quali due scelti dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per il commercio con lo estero, non appartenenti alle rispettive amministrazioni, che abbiano speciale competenza tecnico-merceologica in materia industriale, agricola e commerciale;
b) nove membri effettivi e quattro supplenti scelti dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'agricoltura e le foreste, fra le persone aventi diversa competenza in materia industriale, agricola e commerciale che saranno proposte al detto Ministro, due per ciascuna, da tredici camere, di commercio, industria, agricoltura ed artigianato designate per ogni triennio dal Ministro stesso;
c) sei membri effettivi designati due dal Ministero del commercio con l'estero, due dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fra funzionari dei Ministeri stessi di qualifica non inferiore a dirigente superiore.
3. Esplicano le funzioni di segretario e di segretario aggiunto funzionari del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata.
4. Il collegio e' articolato su due sezioni di un numero uguale di membri, ciascuna delle quali elegge nel suo seno un vice presidente.
5. Il presidente provvede all'assegnazione dei membri alle sezioni; egli puo' assumere la presidenza di qualunque sezione e puo' altresi' stabilire che gli affari piu' importanti vengano deferiti all'esame delle due sezioni in seduta congiunta sotto la sua presidenza.
6. I componenti del collegio consultivo centrale sono nominati con decreto del Ministro per le finanze. Il collegio e' costituito per tre anni; alla scadenza del triennio i componenti possono essere confermati.
7. La qualita' di presidente o membro del collegio consultivo centrale non e' compatibile con quella di presidente o membro di un collegio consultivo compartimentale dei periti doganali.
Art. 70 Decisioni del Ministro
1. La decisione del Ministro per le finanze deve essere emessa nel termine di sei mesi dalla data di presentazione del ricorso di cui all'art. 68 secondo comma e deve essere subito notificata all'interessato per il tramite della competente dogana.
2. Con la decisione del Ministro l'accertamento si intende definito.
3. Entro dieci giorni dalla notifica la dogana procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.
Art. 71 Disposizioni sul funzionamento dei collegi consultivi
1. Per la validita' delle riunioni dei collegi consultivi compartimentali e di quello centrale, ovvero delle relative sezioni, e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi membri, compreso nel computo il presidente.
2. I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
3. I pareri dei collegi non sono vincolanti per l'autorita' chiamata a decidere la controversia; tuttavia, nel caso che la decisione sia difforme dal parere, l'autorita' stessa deve precisare nel proprio provvedimento i motivi del dissenso. In ogni caso la decisione va notificata all'operatore corredata dal parere del collegio.
4. Sia l'Amministrazione finanziaria sia il proprietario della merce possono presentare memorie aggiuntive e documenti, di cui la controparte ha diritto di prendere visione, e possono essere sentiti dai collegi per chiarimenti; in tal caso il proprietario della merce puo' farsi assistere o rappresentare da uno spedizioniere doganale o da altro professionista. Prima della emissione del parere da parte del collegio, l'operatore ed i funzionari dell'amministrazione che siano stati invitati a presenziare alla discussione devono ritirarsi.
5. Ai componenti dei collegi consultivi spetta, per ciascuna seduta, il trattamento previsto dalle disposizioni concernenti i compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali, nonche' il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio se provenienti da altre sedi. Ai fini del trattamento di missione o del rimborso delle spese di viaggio i componenti estranei alle amministrazioni dello Stato sono equiparati ai dipendenti civili dello Stato che rivestono la qualifica di dirigente superiore.
Art. 72 Altre norme relative ai procedimenti di prima e seconda istanza
1. Le spese per la spedizione dei campioni, comprese quelle per la restituzione agli interessati della parte di essi eventualmente residuata, sono a carico degli operatori.
2. La richiesta di restituzione dei campioni deve pervenire alla dogana entro centoventi giorni dalla definizione dell'accertamento.
3. Decorso inutilmente tale termine, i campioni stessi, qualora non debbano essere tenuti a disposizione di organi giurisdizionali ai sensi dell'art. 76, sono considerati abbandonati e vengono assoggettati al trattamento previsto per le merci cadute in abbandono presso le dogane.
4. Sono anche a carico dell'operatore le spese per eventuali sopralluoghi del collegio consultivo e per l'esecuzione di analisi o di altri accertamenti tecnici da parte dei laboratori od uffici non dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, disposti su richiesta dell'operatore medesimo.
Art. 73 Pareri preventivi del collegio consultivo centrale
1. Quando ne sia richiesto dal Ministro per le finanze o da una camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il collegio consultivo centrale dei periti doganali puo' esprimere il proprio parere su questioni di massima nonche' sulla classificazione, origine e valore imponibile, sul regime delle tare e sul trattamento degli imballaggi relativamente a merci per le quali, non esiste controversia fra dogana e contribuenti.
Art. 74
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 8 NOVEMBRE 1990, N. 374
Art. 75 Previsione dell'accertamento definito a seguito di controversia doganale
1. La revisione dell'accertamento di cui al precedente articolo non e' ammessa quando comporti il riesame di questioni gia' decise dal capo del compartimento o dal Ministro in sede di procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie, salvo che non risultino omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base della decisione.
Art. 76 Rimedi giurisdizionali
1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 8 NOVEMBRE 1990, N. 374.
2. Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale la merce o i campioni prelevati ai sensi degli articoli 61 e 65 devono essere tenuti a disposizione dell'organo giurisdizionale.