Sez. 2, Sentenza n. 12210 del 20/02/2007 Cc. (dep. 22/03/2007) Rv. 236132 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE | Falsificazione integrale della polizza e del contrassegno assicurativo - Impedimento all'instaurazione del rapporto assicurativo - Inidoneità lesiva della condotta - Insussistenza del reato - Falsità in scrittura privata - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE
In tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49 com. 2, Cod. Pen. art. 49 com. 3, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 642 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)