diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5910 del 24/03/2004 (Rv. 571505 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 cod. civ., come modificato dal D.Lgs. n. 18 del 2001 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571505-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'art. 2112 cod. civ., nel testo introdotto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, non ha efficacia retroattiva e non è in ogni caso applicabile a fattispecie completamente esaurite prima della entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 18 del 2001.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)