Sez. L, Sentenza n. 5910 del 24/03/2004 (Rv. 571505 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 cod. civ., come modificato dal D.Lgs. n. 18 del 2001 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
L'art. 2112 cod. civ., nel testo introdotto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, non ha efficacia retroattiva e non è in ogni caso applicabile a fattispecie completamente esaurite prima della entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 18 del 2001.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)