Sez. 1, Sentenza n. 3101 del 22/03/1991 (Rv. 471394 - 01)
Avvocatura dello Stato - Rappresentanza e difesa facoltativa di enti pubblici | Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) - Delibera dell'ente - Necessità - Esclusione.
Avvocatura dello Stato - Rappresentanza e difesa facoltativa di enti pubblici
A seguito dell'autorizzazione conferita con d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 873 (pubblicato l'11 gennaio 1979), il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in favore dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP), resta soggetto alle innovazioni introdotte dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103 (modificativo dell'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611), in tema di estensione agli enti regionali delle regole dettate per la rappresentanza e difesa delle amministrazioni sottoposte a tutela o vigilanza dello Stato, e, pertanto, salvo i casi di conflitto con lo Stato o le regioni, compete "ex lege", senza che si richieda una apposita deliberazione dell'ente medesimo (necessaria solo per derogare alla norma, attribuendo lo "ius postulandi" ad un avvocato del libero foro).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, DPR 06/10/1978 num. 873 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)