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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18649 del 03/09/2014 (Rv. 631965 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudizialità - Presupposti - Sottoposizione della questione pregiudiziale davanti allo stesso o ad altro giudice - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631965-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Presupposto indefettibile per la legittima adozione del provvedimento di sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 cod. proc. civ., è la pendenza, dinanzi allo stesso o ad altro giudice, di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha revocato il provvedimento impugnato, reso nel corso di un'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, in quanto il giudizio presupposto, inerente l'azione ex art. 244 cod. civ., non era stato ancora instaurato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)