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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 27 marzo 1963, cause riunite C-28/62, C-29/62 e C-30/62

Decisione
decisa il 1963-03-27
ECLI
ECLI:EU:C:1963:6

Epigrafe

Nei procedimenti ruinití 28, 29 e 30-62 aventi ad oggetto la richiesta rivolta alla Corte, ai sensi dell'articolo 177, primo comma, lettera a) e terzo comma, del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, dalla Tariefcommissie, supremo Foro olandese in materia fiscale, e diretta ad ottenere, nelle cause davanti ad essa vertenti fra la società Da Costa en Schaake N.V., con sede in Amsterdam, rappresentata dagli Avvocati H.G. Stibbe e L.F.D. ter Kuile, del Foro di Amsterdam (28-62), la società N.V. Schuitenvoerderij en Expeditiekantoor, già Jacob Meijer, con sede in Venlo (29-62), la società Hoechst-Holland N.V., con sede in Amsterdam (30-62), e l'Amministrazione olandese delle imposte, rappresentata dagli Ispettorati dei dazi d'importazione e delle imposte di consumo di Amsterdam (causa 28-62), e rispettivamente di Venlo (causa 29-62) e di Rotterdam (causa 30-62), che siano risolte in via pregiudiziale le seguenti questioni : 1. se l'articolo 12 del Trattato C.E.E. abbia effetto interno, in altre parole, se i cittadini degli Stati membri possano trarre direttamente da detto articolo dei diritti che il giudice è tenuto a tutelare, 2. in caso affermativo, se vi sia stato un aumento illecito ai sensi dell'articolo 12 del Trattato C.E.E., ovvero si tratti semplicemente di una ragionevole modifica della disciplina in vigore anteriormente al 1o marzo 1960, modifica che, pur implicando un aumento in senso aritmetico, non si deve ritenere vietata dall'articolo 12, LA CORTE composta dai signori : A. M. Donner, Presidente, L. Delvaux e R. Rossi, Presidenti di sezione, Ch. L. Hammes, A. Trabucchi (relatore), R. Lecourt e W. Strauss, giudici, Avvocato generale : M. Lagrange, Cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine all'attuale giudizio e altresì lo svolgimento del procedimento si possono così riassumere :

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › a) Nella causa 28-62

paragrafo 1
Il 3 maggio 1960, come da dichiarazione doganale di pari data, la società anonima Da Costa en Schaake N.V. importava dalla Repubblica federale di Germania merci descritte nel documento doganale come «Frigen 11/12, n. 5050, cioè derivati alogenati degli idrocarburi, 50 % dicloro-difluoro metano, 50 % tricloro-difluoro metano».
paragrafo 2
Secondo il provvedimento in data 24 giugno 1960, n. 328 B.T., dell'Amministrazione olandese delle imposte, all'epoca dell'importazione detto prodotto andava classificato sotto la posizione 38.19-b-6 della tariffa dei dazi d'importazione basata sul Protocollo di Bruxelles del 25 luglio 1958, ratificato dai Paesi Bassi con legge 16 dicembre 1959.
paragrafo 3
La posizione 38.19-b-6 aveva il seguente tenore :
paragrafo 4
«Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscugli di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove. … b. altri : 6. altri 10 % 9 % e».
paragrafo 5
L'Amministrazione olandese delle imposte applicava di conseguenza al prodotto in contestazione il dazio del 10 % ad valorem.
paragrafo 6
Contro tale provvedimento la Da Costa en Schaake N.V. proponeva ricorso alla Tariefcommissie.
paragrafo 7
Secondo la ricorrente, la merce andava classificata sotto la posizione 29.02-b-3, la quale recita :
paragrafo 8
«Derivati alogenati degli idrocarburi : … b. altri : 3. altri 0 %».
paragrafo 9
Essa deduceva a sostegno che, visto il divieto di cui all'articolo 12 del Trattato C.E.E., il Protocollo di Bruxelles del 25 luglio 1958, stipulato fra i tre paesi del Benelux e ratificato dai Paesi Bassi con legge 16 dicembre 1959, non poteva far sì che al prodotto di cui trattasi venisse applicato un dazio d'importazione superiore a quello (0 %) applicato il 1o gennaio 1958.
paragrafo 10
L'Amministrazione olandese delle imposte ribatteva che l'articolo 12 del Trattato C.E.E. non è direttamente applicabile ai cittadini degli Stati che hanno sottoscritto il Trattato stesso.

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › b) Nella causa 29-62

paragrafo 1
Il 14 marzo 1960, come da dichiarazione doganale di pari data, la società anonima N.V. Schuitenvoerderij en Expeditiekantoor v/h Jacob Meijer (in prosieguo chiamata «Jacob Meijer») importava dalla Repubblica federale di Germania una partita di materiale per installazioni elettriche, di bachelite, descritto nel documento doganale come «scatole di bachelite da murare».
paragrafo 2
Secondo il provvedimento in data 3 settembre 1960, n. 59 B, dell'Amministrazione olandese delle imposte, all'epoca dell'importazione, detto prodotto andava classificato sotto la posizione 39.07-d della tariffa dei dazi d'importazione basata sul Protocollo di Bruxelles del 25 luglio 1958, ratificato dai Paesi Bassi con legge 16 dicembre 1959.
paragrafo 3
Al 14 marzo 1960 detta posizione aveva il seguente tenore :
paragrafo 4
«Lavori delle'sostanze di cui alle voci da 39.01 a 39.06 inclusa : … d. di altre sostanze 20 % 18 % e».
paragrafo 5
Contro detto provvedimento la Jacob Meijer proponeva ricorso alla Tariefcommissie, sostenendo che la maggiorazione (rispetto al dazio applicato all'atto dell'entrata in vigore del Trattato C.E.E.) implicita in questa classificazione era in contrasto con l'articolo 12 dello stesso Trattato.
paragrafo 6
Secondo la ricorrente, la merce di cui trattasi andava classificata sotto la voce 85.19, la quale recita :
paragrafo 7
«Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè. interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; regolatori automatici di tensione a commutazione mediante resistenza, induttanza, a contatti vibranti o a motore; quadri di comando o di distribuzione, ad eccezione dei quadri di comando telefonici 10 % 9 % e».
paragrafo 8
L'Amministrazione olandese delle imposte ribatteva con lo stesso argomento opposto alla Da Costa en Schaake N.V.

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › c) Nella causa 30-62

paragrafo 1
Il 12 maggio 1960, la società anonima N.V. Rhenus Transport-maatschappij importava dalla Repubblica federale di Germania un prodotto in polvere indicato nella dichiarazione doganale come «Asplit CN».
paragrafo 2
Secondo il provvedimento in data 16 luglio 1960, n. 585 Tar/1960, dell'Amministrazione olandese delle imposte, all'epoca dell'importazione detto prodotto andava classificato sotto la posizione 38.19-b-6 della tariffa dei dazi d'importazione basata sul Protocollo di Bruxelles del 25 luglio 1958, stipulato dai tre paesi membri del Benelux e ratificato dai Paesi Bassi con legge 16 dicembre 1959.
paragrafo 3
Al 12 maggio 1960 detta posizione aveva il seguente tenore :
paragrafo 4
«Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscugli di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove : … b. altri : 6. altri 10 % 9 % e».
paragrafo 5
Contro detto provvedimento la società Hoechst-Holland N.V., in qualità di mandataria dell'importatore, proponeva ricorso alla Tariefcommissie.
paragrafo 6
La ricorrente non sollevava alcuna eccezione circa la classificazione della merce di cui trattasi, ma contestava l'applicazione del dazio del 9 % ad valorem, posto che all'atto dell'entrata in vigore del Trattato C.E.E. la merce stessa era esente da dazio doganale.
paragrafo 7
L'Amministrazione delle imposte ribatteva che :
paragrafo 8
«L'articolo 12 del Trattato C.E.E. contiene semplicemente una norma diretta agli Stati membri della Comunità; il Trattato non ha perciò forza precettiva e non può quindi essere direttamente applicato ai cittadini. Questa tesi trova conferma nell'articolo 170, primo comma, del Trattato stesso».

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › d) In tutte e tre le cause

paragrafo 1
Nelle adunanze del 22 gennaio e del 21 maggio 1962, la Tariefcommissie stabiliva che le merci di cui trattasi andavano classificate sotto le voci e posizioni indicate dall'Amministrazione delle imposte, ma dichiarava al tempo stesso che le parti avevano manifestamente sollevato una questione relativa all'interpretazione del Trattato C.E.E. ; essa sospendeva quindi il procedimento nei tre giudizi e con ordinanza 18 settembre 1962 sottoponeva alla Corte di Giustizia le due questioni pregiudiziali sopra riportate, il tutto in conformità all'articolo 177, terzo comma, del Trattato.
paragrafo 2
Il 2 ottobre 1962, il Cancelliere della Corte notificava le tre ordinanze della Tariefcommissie alle parti nei tre giudizi amministrativi, agli Stati membri ed alla Commissione C.E.E., in conformità all'articolo 20 dello Statuto della Corte di Giustizia C.E.E.
paragrafo 3
A norma della stessa disposizione, le ricorrenti nel giudizio amministrativo, la Commissione della C.E.E. ed il Governo della Repubblica federale di Germania hanno presentato osservazioni scritte in ciascuna delle tre cause.
paragrafo 4
Con ordinanza 24 gennaio 1963 la Corte, constatato che le questioni d'interpretazione deferitele dalla Tariefcommissie erano identiche nelle tre cause, ne ha disposto la riunione agli effetti della discussione orale e della sentenza.
paragrafo 5
Nell'udienza del 19 febbraio 1963 la Commissione della C.E.E. ha presentato deduzioni orali.
paragrafo 6
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 13 marzo 1963.

SENTENZA › IN FATTO › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20, secondo comma, dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.

paragrafo 1
Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20, secondo comma, dello Statuto della Corte di Giustizia, allegato al Trattato C.E.E., si possono così riassumere :

SENTENZA › IN FATTO › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20, secondo comma, dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E. › A — SULLA PRIMA QUESTIONE

paragrafo 1
La Commissione della C.E.E. si richiama alla memoria depositata ed alle deduzioni orali svolte nella causa 26-62.
paragrafo 2
Il Governo, della Repubblica federale di Germania sostiene che l'articolo 12 del Trattato C.E.E. si limita a stabilire norme che gli Stati membri devono osservare nell'emanare provvedimenti legislativi e che esso ha quali destinatari esclusivi detti Stati. L'obbligo imposto agli Stati membri sussiste quindi solo nei confronti delle altre parti contraenti. Soltanto queste e la Commissione, che ha il compito di far osservare il Trattato, possono perciò trarne dei diritti.
paragrafo 3
Circa la questione se gli Stati membri adempiano gli obblighi loro imposti dall'articolo 12 del Trattato C.E.E., gli amministrati possono così far valere nei confronti della Pubblica amministrazione unicamente i diritti loro attribuiti dal rispettivo ordinamento costituzionale. Posto che l'articolo 12 impone un obbligo soltanto agli Stati, la questione dell'efficacia giuridica di una disposizione di legge nazionale emanata in contrasto con esso va risolta, non già in base al Trattato C.E.E., ma esclusivamente con la scorta del diritto interno. Se pertanto uno degli Stati membri non applichi o non osservi il Trattato, solo gli altri Stati membri o la Commissione possono denunciare l'inosservanza.
paragrafo 4
La Da Costa en Schaake N.V. assume che nell'istituire il mercato comune non si è voluto dar vita ad una serie di obblighi che vincolino soltanto gli Stati membri nei loro reciproci rapporti, bensì ad una Comunità dotata di autonoma esistenza. Essa critica il tenore della prima questione deferita alla Corte, ed al richiamo fatto dalla. Tariefcommissie, ai diritti che gli amministrati possono trarre dall'articolo 12, oppone che, per stabilire se una disposizione del Trattato abbia «effetto interno», ci si dovrebbe valere di altri criteri. Ad esempio, tanto l'articolo 210, quanto l'articolo 177 hanno senza dubbio effetto interno, benchè destinatari degli stessi non siano direttamente i cittadini degli Stati membri.
paragrafo 5
Per stabilire in quali casi il giudice nazionale sia chiamato a garantire la corretta interpretazione ed applicazione del Trattato, essa propone i seguenti criteri: le norme devono poter prescindere da qualsiasi intervento degli organi legislativi nazionali o delle Istituzioni della Comunità; il tenore o il contenuto di esse devono far comprendere che si tratta di norme precettive; le norme devono essere formulate in modo sufficientemente compiuto.
paragrafo 6
L'articolo 12 soddisferebbe tutte queste condizioni. Il suo contenuto sarebbe tale da renderlo applicabile senza previa precisazione da parte del legislatore nei singoli Stati membri. Nemmeno sarebbe necessario l'intervento del legislatore comunitario, posto che tutti i dazi doganali in vigore all'atto dell'entrata in vigore del Trattato erano determinati e noti al 1o gennaio 1957 (articolo 14). Benchè l'articolo 12 abbia quali destinatari non già i singoli, bensì gli Stati, esso conterrebbe una norma fondamentale la cui violazione lederebbe i principi basilari della Comunità, di guisa che i singoli, i quali fossero lesi dalla violazione stessa, meriterebbero di essere tutelati. Infine, l'articolo 12 si presterebbe perfettamente ad essere immediatamente applicato dai giudici nazionali, qualora essi disapplichino i dazi d'importazione o d'esportazione aumentati o introdotti in violazione di detto articolo.
paragrafo 7
La Jacob Meijer deduce che i cittadini degli Stati membri possono trarre direttamente dall'articolo 12 dei diritti soggettivi.
paragrafo 8
Secondo la Hoechst-Holland N.V., nulla permette di ritenere che gli Stati membri abbiano voluto sottrarre l'applicazione del diritto comunitario alla normale competenza dei giudici nazionali; l'articolo 12 del Trattato C.E.E. conterrebbe un precetto atto ad essere immediatamente eseguito, senza alcun previo intervento del legislatore nazionale; chiunque potrebbe ottenere che il giudice applichi detto articolo, anche se esso è in contrasto con norme di diritto interno.

SENTENZA › IN FATTO › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20, secondo comma, dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E. › B — SULLA SECONDA QUESTIONE

paragrafo 1
La Commissione della C.E.E. rileva che, nelle attuali controversie, come già nella causa 26-62, si devono distinguere nella seconda questione un «problema principale», a proposito del quale essa si richiama alle deduzioni svolte nella causa 26-62, e un «problema secondario», cioè a quale interpretazione dell'articolo 12 il giudice nazionale debba attenersi onde stabilire quale fosse il dazio vigente, per un determinato prodotto, all'atto dell'entrata in vigore del Trattato. Richiamandosi alla sua memoria nella causa 26-62, la Commissione osserva che nelle cause 28 e 29-62 è pacifico fra le parti quale fosse, all'atto dell'entrata in vigore del Trattato, il dazio applicato alle merci di cui trattasi e precisamente, nella causa 28-62 dazio nullo e nella causa 29-62 il dazio del 10 % ad valorem. L'introduzione di un dazio, nel primo caso, e la maggiorazione dello stesso, nel secondo caso, sarebbero quindi in contrasto con l'articolo 12 del Trattato C.E.E. Quanto alla causa 30-62, non è chiaro, secondo la Commissione, se l'Amministrazione olandese ammetta ciò che assume il mandatario del dichiarante, cioè che anteriormente al 1o marzo 1960 sulla merce di cui trattasi non gravava alcun dazio d'importazione. Non avendo la Tariefcommissie ancora effettuato alcuna autonoma indagine circa l'esatta composizione e il preciso impiego della merce, la Commissione ritiene non essere attualmente possibile determinare in modo definitivo :
paragrafo 2
a) quale dazio dovesse essere applicato alla merce di cui trattasi a norma della vecchia tariffa; b) quale dazio — uguale o diverso a quello di cui al punto a) — fosse di fatto applicato all'atto dell'entrata in vigore del Trattato e nel periodo immediatamente precedente.
paragrafo 3
La Commissione afferma essere molto probabile che la trasposizione abbia implicato, a partire dal 1o marzo 1960, un aumento incompatibile con l'articolo 12 del Trattato.
paragrafo 4
La Da Costa en Schaake N.V. sottolinea che l'obbligo degli Stati membri di osservare le disposizioni del Trattato in materia doganale ha carattere assoluto, come risulta in particolare dall'articolo 37, paragrafo 2; un qualsivoglia aumento dei dazi d'importazione sarebbe inammissibile.
paragrafo 5
La Jacob Meijer rileva che, stando alla relazione finale fatta alla Seconda Camera del Parlamento dopo la discussione del progetto di nuova tariffa del Benelux, il Governo olandese ammette che il divieto d'aumentare i dazi in vigore, di cui all'articolo 12 del Trattato, colpisca anche gli aumenti dovuti a modifiche di carattere tecnico.
paragrafo 6
Il Governo tedesco osserva che la questione se una determinata norma interna sia in armonia con l'obbligo sancito dall'articolo 12 non può essere risolta dalla Corte adita a norma dell'articolo 177 del Trattato, giacchè non verte sull'interpretazione dello stesso.
paragrafo 7
Tanto la Commissione della C.E.E., quanto la Da Costa en Schaake N.V., la Jacob Meijer e la Hoechst-Holland N.V. sostengono infine che la trasposizione della vecchia tariffa nella nomenclatura di Bruxelles avrebbe potuto in qualche caso dar luogo ad aumenti del dazio, ma che nulla vieta di ovviare all'inconveniente suddividendo opportunamente le voci doganali.

SENTENZA › IN FATTO › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20, secondo comma, dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E. › C — SULLA QUESTIONE SE LE DOMANDE SIANO DIVENUTE PRIVE DI OGGETTO

paragrafo 1
Nel corso della discussione orale, la Commissione ha dedotto che le domande presentate nelle attuali controversie sono divenute prive di oggetto a seguito della sentenza pronunziata dalla Corte il 5 febbraio 1963, nella causa 26-62, con la quale sono state risolte le stesse questioni.

SENTENZA › IN DIRITTO

paragrafo 1
Sotto l'aspetto processuale, il procedimento proposto dalla Tariefcommissie per ottenere che la Corte si pronunci in via pregiudiziale a norma dell'articolo 177 del Trattato C.E.E., non ha costituito oggetto di eccezioni, nè dà luogo a rilievi d'ufficio.
paragrafo 2
La Commissione, comparsa in virtù dell'articolo 20 dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E., assume che la domanda va respinta perchè priva di oggetto, in quanto le questioni sulle quali si chiede l'interpretazione della Corte nel presente procedimento sono già state risolte con la sentenza del 5 febbraio, n. 26-62, che ha definito identiche questioni sorte in analoga fattispecie. Tale tesi non appare fondata.
paragrafo 3
Si deve infatti anzitutto distinguere fra l'obbligo che l'articolo 177, terzo comma, impone al giudice nazionale di ultima istanza e la facoltà che il secondo comma di detto articolo conferisce a qualsiasi giudice nazionale di deferire alla Corte delle Comunità questioni d'interpretazione del Trattato; se l'articolo 177, ultimo comma, impone, senza restrizioni, ai Fori nazionali — quali la Tariefcommissie — le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno, di deferire alla Corte qualsiasi questione d'interpretazione davanti ad essi sollevata, l'autorità dell'interpretazione data dalla Corte ai sensi dell'articolo 177 può tuttavia far cadere la causa di tale obbligo e così renderlo senza contenuto.
paragrafo 4
Ciò si verifica in ispecie qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale.
paragrafo 5
Quando, nell'ambito concreto di una controversia vertente avanti un giudice nazionale, la Corte dà un'interpretazione del Trattato, essa si limita a trarre dalla lettera e dallo spirito di questo il significato delle norme comunitarie, mentre l'applicazione alla fattispecie delle norme così interpretate rimane riservata al giudice nazionale; tale concezione corrisponde alla funzione assegnata alla Corte dall'articolo 177, che mira a garantire l'unità dell'interpretazione del diritto comunitario nei sei Stati membri.
paragrafo 6
D'altronde, se l'articolo 177 non avesse tale portata, le disposizioni di rito contenute nell'articolo 20 dello Statuto della Corte di Giustizia, le quali prevedono la partecipazione al procedimento degli Stati membri e delle Istituzioni comunitarie, e quelle dell'articolo 165, terzo comma, che impongono alla Corte di pronunciarsi in adunanza plenaria, non avrebbero ragione d'essere. Infine, quest'aspetto dell'attività svolta dalla Corte, nell'ambito dell'articolo 177, trova conferma nell'assenza di parti nel senso proprio del termine che caratterizza tale procedimento.
paragrafo 7
Ciò non toglie che l'articolo 177 permette sempre ai giudici nazionali, ove lo ritengano opportuno, di deferire nuovamente alla Corte delle questioni di interpretazione; ciò emerge dall'articolo 20 dello Statuto della Corte di Giustizia, ai termini del quale il procedimento previsto per la definizione delle questioni pregiudiziali si svolge di diritto non appena una questione del genere venga deferita da un giudice nazionale.
paragrafo 8
La Corte è pertanto tenuta a pronunciarsi sulle presenti domande.
paragrafo 9
Nel merito, l'interpretazione dell'articolo 12 del Trattato C.E.E. nei presenti casi richiesta è stata già data con la sentenza della Corte del 5 febbraio 1963, n. 26-62; la Corte ha infatti dichiarato che :
paragrafo 10
1o L'articolo 12 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. 2o Per stabilire se un dazio doganale, o una tassa di effetto equivalente, siano stati aumentati in ispregio al divieto sancito dall'articolo 12 del Trattato, si deve aver riguardo al dazio, o alla tassa, effettivamente applicati dallo Stato membro di cui trattasi all'atto dell'entrata in vigore del Trattato.
paragrafo 11
«L'aumento può essere stato causato tanto da una rielaborazione della tariffa cui consegua la classificazione della merce sotto una voce colpita da un dazio più elevato, quanto dalla maggiorazione del dazio doganale».
paragrafo 12
Essendo le questioni d'interpretazione qui sollevate identiche a quelle già definite e non avendo la Corte ravvisato alcun nuovo elemento, per rispondere alla Tariefcommissie va fatto rinvio alla precedente sentenza.

SENTENZA › IN DIRITTO › Spese

paragrafo 1
Le spese sostenute dalla Commissione della C.E.E. e dai Governi degli Stati membri che han presentato osservazioni non possono dar luogo a rifusione. L'attuale giudizio ha il carattere di un incidente sollevato nella lite pendente davanti alla Tariefcommissie: a questa quindi spetta di provvedere sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi : Letti gli atti di causa, Sentita la relazione del giudice relatore, Sentite le deduzioni orali della Commissione della C.E.E., Sentite le conclusioni dell'avvocato generale, Visti gli articoli 9, 12, 14, 169, 170 e 177 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea, Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Vista la propria sentenza del 5 febbraio 1963, n. 26-62, LA CORTE statuendo sulle domande sottopostele in via pregiudiziale dalla Tariefcommissie con le ordinanze del 19 settembre 1962, dichiara : 1o Non vi è luogo di dare una nuova interpretazione dell'articolo 12 del Trattato C.E.E.; 2o Spetta alla Tariefcommissie provvedere sulle spese del presente giudizio.

Firme

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 27 marzo 1963. Donner Delvaux Rossi Hammes Trabucchi Lecourt Strauss Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 27 marzo 1963. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente A. M. Donner

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