Sez. U, Ordinanza n. 4838 del 25/02/2025 (Rv. 673811-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio ex art. 11, comma 3, c.p.a. - Barriera della prima udienza - Individuazione - Rinvio per integrazione del contraddittorio - Tempestività della decisione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
La tempestività del conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio ex art. 11, comma 3, c.p.a. è contrassegnata dalla barriera preclusiva della prima udienza, da intendersi in senso sostanziale, con la conseguenza che detta tempestività non è esclusa dal fatto che il giudice amministrativo, rilevato un difetto nel contraddittorio, abbia concesso un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, rinviando ad una udienza successiva nella quale il conflitto è stato sollevato, in quanto il dubbio di giurisdizione presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio fra le parti.
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)