Sez. 1, Sentenza n. 19729 del 02/10/2015 (Rv. 636694 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Nuova disciplina delle revocatorie fallimentari introdotta dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 35 del 2005 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, per violazione dell'art. 77 Cost., laddove non prevede l'applicazione retroattiva della nuova disciplina in materia di revocatorie fallimentari alle cause non ancora definite con sentenza irrevocabile, atteso che, da un lato, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge (fermo restando il limite della irretroattività della legge penale) e, dall'altro, il presupposto di necessità ed urgenza della decretazione in esame ha il proprio fondamento nel proposito di assicurare migliori condizioni concorrenziali alle imprese, attraverso una tutela rafforzata delle posizioni giuridiche dei creditori-finanziatori ed inerente alle aspettative di recupero o restituzione delle risorse erogate alle imprese insolventi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)