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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 75 Linee della parentela

1. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 Computo dei gradi

1. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

2. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 Limite della parentela

1. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 Affinita'

1. L'affinita' e' il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

2. Nella linea e nel grado in cui taluno e' parente d'uno dei coniugi, egli e' affine dell'altro coniuge.

3. L'affinita' non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Cessa se il matrimonio e' dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.

Titolo VI. Del matrimonio

Capo I. Della promessa di matrimonio

Art. 79 Effetti

1. La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne' ad eseguire cio' che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art. 80 Restituzione dei doni

1. Il promittente puo' domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non e' stato contratto.

2. La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e' avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 81 Risarcimento di danni

1. La promessa di matrimonio, fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da persona maggiore di eta' o dal minore autorizzato da chi deve dare l'assenso per la celebrazione del matrimonio, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno e' risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

2. Lo stesso risarcimento e' dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

3. La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

Capo II. Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico

1. Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e' regolato in conformita' del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

1. Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato e' regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto e' stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

Capo III. Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

Sezione I. Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 84 Eta'

1. Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni sedici, la donna che non ha compiuto gli anni quattordici.

2. Il Re o le autorita' a cio' delegate possono per gravi motivi accordare dispensa, ammettendo al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

Art. 85 Interdizione per infermita' di mente

1. Non puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di mente.

2. Se l'istanza di interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Art. 86 Liberta' di stato

1. Non puo' contrarre matrimonio chi e' vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 87 Parentela, affinita', adozione e affiliazione

1. Non possono contrarre matrimonio tra loro:

  1. 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

  2. 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

  3. 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

  4. 4) gli affini in linea retta: il divieto sussiste anche nel caso in cui e' stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinita' derivava;

  5. 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

  6. 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

  7. 7) i figli adottivi della stessa persona;

  8. 8) l'adottato e i figli dell'adottante;

  9. 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

2. I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

3. I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

4. Il Re o le autorita' a cio' delegate possono accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 e nei casi indicati dal comma secondo. La dispensa puo' essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Art. 88 Delitto

1. Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

2. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.

Art. 89 Lutto vedovile

1. Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso in cui il matrimonio e' stato dichiarato nullo ai sensi dell'art. 123.

2. Il Re o le autorita' a cio' delegate possono accordare dispensa da questo divieto.

3. Il divieto cessa dal giorno in cui la donna ha partorito.

Art. 90 Assenso per il minore

1. Il minore non puo' contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita su lui la patria potesta' o la tutela.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39.

3. L'assenso, quando non e' dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si da' l'assenso, quanto l'altro.

4. Quando e' negato l'assenso, il matrimonio puo' essere autorizzato per gravi motivi dal procuratore generale presso la corte d'appello.

5. Il procuratore generale puo' nominare un curatore che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

1. Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

2. Per la validita' dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali e' richiesto l'assenso del Re Imperatore.

Sezione II. Delle formalita' preliminari del matrimonio

Art. 93 Pubblicazione

1. La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

2. La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di eta', nonche' il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.

Art. 94 Luogo della pubblicazione

1. La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.

2. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

3. L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.

Art. 95 Durata della pubblicazione

1. L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della Casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.