diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010 (Rv. 612433 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Sinistro stradale - Non idonea manutenzione del manto stradale - Obbligo di custodia gravante sulla P.A. - Responsabilità - Sussistenza - Comportamento colposo del danneggiato - Idoneità ad interrompere il nesso causale - Esclusione della responsabilità della P.A. - Concorso di colpa - Art. 1227 cod. civ. - Criteri di riparto.
Stato
decisa il 2010-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612433-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

Ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)