Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 24/02/1995 (Rv. 490690 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE IN NATURA | Destinazione economica unitaria del bene comune - Comoda divisibilità - Sussistenza - Condizioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE IN NATURA
L'unitaria destinazione economica del ben comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 cod. proc. civ., nel giudizio di divisione regolato dagli artt. 784 e ss. cod. proc. civ., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1114, Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)