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Sez. 3, Sentenza n. 8154 del 23/05/2003 (Rv. 563460 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Requisiti - Possibilità di desumere dalla sola lettura dell'atto la conoscenza del fatto sostanziale e processuale - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563460-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, in base a quanto previsto dall'art. 366 n.3 cod. proc. civ., una sommaria esposizione dei fatti di causa, ; non è necessario che tale esposizione costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile, che dal contesto del ricorso (ossia solo dalla lettura di tale atto, escluso l'esame di ogni altro documento, ivi compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice " a quo" , non potendosi distinguere, ai fini di detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)