Sez. 1, Sentenza n. 14365 del 12/03/2008 Cc. (dep. 07/04/2008) Rv. 240142 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - L. n. 251 del 2005 - Sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2007 - Conseguenze.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
I benefici penitenziari di cui all'art. 58-quater L. 26 luglio 1975, n. 375 possono essere concessi, sulla base della normativa anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della novella, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici stessi (v. Corte cost. n. 79 del 2007).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 375 art. 58 quater CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)