Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14849 del 15/07/2015 (Rv. 636067 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Delibera societaria di riparto degli utili - Omessa esecuzione - Conseguenze - Illegittimità della ritenuta - Distribuzione secondo un criterio difforme da quello programmato - Conseguenze - Legittimità della ritenuta - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI
In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti ai soci, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, la ritenuta fiscale diventa indebita e deve essere restituita solo ove gli utili non siano effettivamente distribuiti e non anche, invece, ove siano distribuiti secondo criteri diversi da quelli previsti nella delibera societaria, atteso che in tale caso non viene meno il presupposto fattuale del prelievo fiscale, se la percezione effettiva dei dividendi non è differente o minore rispetto a quella risultante dalla delibera.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)