Sez. L, Sentenza n. 1179 del 02/03/1989 (Rv. 462071 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DAVANTI A GIUDICE DIVERSO DA QUELLO DEL LUOGO DI ATTUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DAVANTI A GIUDICE DIVERSO DA QUELLO DEL LUOGO DI ATTUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel rito del lavoro, chi agisce in giudizio può liberamente scegliere tra i fori alternativamente previsti dall'art. 413 cod. proc. civ., fornendo la prova della ricorrenza in concreto degli elementi che costituiscono la fattispecie prevista dal criterio di collegamento prescelto, senza che abbia rilievo la possibilità che, secondo tale principio, la controversia, specie se ad agire sia il datore di lavoro, possa svolgersi davanti ad un giudice diverso da quello del luogo di attuazione del rapporto. (V 362/85, Corte cost.; (Conf 6237/85, mass n 443364, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)