Sez. 1, Sentenza n. 19924 del 25/09/2007 (Rv. 600647 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Criteri ex art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 conv. in legge n. 359 del 1992 - Contrasto con l'art. 6 C.E.D.U. e con l'art. 111 Cost. - Questione riferita alle sole aree edificabili - Suoli agricoli - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione, la questione del contrasto del sistema indennitario previsto dall'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992, con i principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e con la Carta Costituzionale per violazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., riguarda il criterio di determinazione dell'indennizzo "per le aree edificabili" (regolato dai primi tre commi dell'art. 5 bis cit. ed, in via transitoria, dai commi sesto e settimo di questo), nonché il criterio di "liquidazione del danno... in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità", di cui al comma settimo bis del medesimo art. 5 bis, ugualmente applicabile alle sole "aree edificabili", non anche l'indennizzo "per le aree agricole e per quelle che... non sono classificabili come edificabili", rispetto alle quali l'applicabilità delle norme contenute nel titolo secondo della legge n. 865 del 1971 (e successive modificazioni ed integrazioni), per un verso, è stata ritenuta conforme all'art. 42 della Costituzione (Corte cost. sentenza n. 355 del 1985) senza risultare oggetto di condanne da parte della Corte europea, laddove, per altro verso, neppure si palesa "retroattiva", atteso che il comma quarto del menzionato art. 5 bis, appunto "per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma terzo, non sono classificabili come edificabili", si è limitato soltanto a "richiamare", statuendone esattamente la persistente applicabilità, la disciplina che "già" vigeva in precedenza, ai sensi del titolo secondo della legge n. 865 del 1971.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)