Sez. U, Sentenza n. 638 del 21/01/2002 (Rv. 551698 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Deduzione di una questione riguardante la giurisdizione - Riferimento a vizi di motivazione su punti di fatto - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La deduzione, come motivo di ricorso per cassazione, di una questione riguardante la giurisdizione non può farsi se non sotto il profilo della violazione delle norme che regolano tale presupposto del processo e non anche in relazione a vizi di motivazione sui punti di fatto dai quali esso dipende, giacché in materia di giurisdizione la Corte di cassazione è giudice del fatto, conoscendo ed interpretando direttamente tutti gli atti del processo utili ad accertare la sussistenza del vizio denunciato e potendo, di conseguenza, correggere gli errori contenuti nell'"iter" argomentativo svolto dal giudice di provenienza, anche ed eventualmente colmandone le lacune.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)