Sez. L, Sentenza n. 6432 del 06/12/1984 (Rv. 438020 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - DISCIPLINA EX ART. 145 COD. PROC. CIV. - DEROGA EX ART. 413 STESSO COD. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - AMMINISTRATORE DI UNA FILIALE - LEGITTIMAZIONE A RICEVERE L'ATTO - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA EX ART. 1335 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - DISCIPLINA EX ART. 145 COD. PROC. CIV. - DEROGA EX ART. 413 STESSO COD. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - AMMINISTRATORE DI UNA FILIALE - LEGITTIMAZIONE A RICEVERE L'ATTO - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA EX ART. 1335 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
L'art. 145 cod. proc. civ. che impone di eseguire la notificazione alle persone giuridiche nel luogo in cui le stesse hanno la loro Sede legale non è derogato dall'art. 413 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'amministratore di una filiale non è legittimato a ricevere l'atto notificando senza che, in caso di rifiuto del predetto, possa operare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - correlata al pervenimento dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario -, restando inapplicabile alla notificazione degli Atti processuali, cui provvede la specifica disciplina del codice di rito, il principio generale del citato art. 1335.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)