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Sez. 1, Ordinanza n. 7193 del 16/05/2002 (Rv. 558140 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità da fatto illecito - Domanda risarcitoria - Introduzione dinanzi al giudice ordinario - Lesione di interessi legittimi - Risarcimento - Ammissibilità - Conseguenze in tema di sospensione del procedimento in pendenza del giudizio amministrativo per l'accertamento della illegittimità degli atti amministrativi presupposti.
Stato
decisa il 2002-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558140-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il superamento dello schema della cd. "pregiudiziale amministrativa" anche in relazione alle controversie governate dal regime del riparto della giurisdizione antecedente a quello "per materie" introdotto con il D.Lgs. 80/98, comporta, in presenza di provvedimenti (dolosi o colposi) della P.A. portati alla cognizione dell'AGO siccome produttivi di un danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il conseguente superamento di ogni profilo (e di ogni necessità) di sospensione necessaria del giudizio civile risarcitorio in attesa della definizione del giudizio amministrativo - funzionale all'accertamento dell'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo -, ben potendo il giudice ordinario conoscere e valutare autonomamente l'illegittimità dell'atto stesso senza attendere l'esito del giudizio amministrativo pendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)