Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 17/01/2020 (Rv. 657012 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE | Spese dell'esecuzione liquidate e rimaste insoddisfatte - Conseguenze - Irripetibilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento di liquidazione delle relative spese adottato dal giudice implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo nel quale è stato adottato, sicché le suddette spese, se e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)