Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 205 del 1998
Massime (2)
Massima n. 23962
- Questione di legittimità costituzionale
- Istruzione media
- Personale docente con incarico di preside
- Trattamento economico
- Questione avente ad oggetto una disposizione regolamentare
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, giacché, come la Corte ha affermato nel dichiarare inammissibile identica questione (sentenza n. 273 del 1997), si tratta di disposizione dell'ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media che ha natura di regolamento e che non è suscettibile, in quanto norma secondaria, di essere oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. - Cfr. S. n. 273/1997. red.: S. Evangelista
Norme impugnate
- art. 22 r.d. 30 aprile 1924, n. 965
Parametri
Massima n. 23963
- Istruzione pubblica
- Personale docente
- Personale con incarico (temporaneo) di preside
- Trattamento economico
- Retribuzione spettante ai presidi di ruolo
- Esclusione
- Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità della retribuzione nonché di imparzialità e buon andamento della P.A.
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e della legge, indicata soltanto nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, 14 agosto 1971, n. 821, nella parte in cui non prevedono l'attribuzione ai professori di ruolo incaricati della presidenza nelle scuole medie e nelle scuole secondarie - cui peraltro è attribuita, in aggiunta allo stipendio, un'indennità in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituto scolastico - del medesimo trattamento economico previsto per i presidi di ruolo, giacché, come la Corte ha affermato nel dichiarare non fondata analoga questione (sentenza n. 273 del 1997), il trattamento retributivo differenziato rispetto a quello dei presidi di ruolo tiene conto del diverso livello di qualificazione accertato, solo per i presidi di ruolo, a seguito di apposito concorso ed è quindi oggettivamente ancorato ad una diversa qualità del lavoro con la quale la medesima funzione è espletata, non potendosi, d'altra parte, invocare i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione per conseguire miglioramenti retributivi. - Cfr. S. n. 273/1997. red.: S. Evangelista
Norme impugnate
- art. 54 legge 11 luglio 1980, n. 312
- legge 14 agosto 1971, n. 821
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1997 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Paolo Perinelli ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 aprile 1997, nel corso di un giudizio promosso da docenti di ruolo i quali, avendo svolto le funzioni di preside incaricato tra gli anni scolastici 1979/1980 e 1993/1994, chiedevano il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico spettante ai presidi di ruolo, il tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello Stato) e della legge, indicata soltanto nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario);
che il giudice rimettente richiama l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio con la quale è stata sollevata analoga questione e ritiene che la mancata attribuzione del trattamento retributivo dei presidi di ruolo ai docenti di ruolo incaricati di sostituire il preside o di svolgerne le funzioni violerebbe il diritto ad una retribuzione proporzionale alla qualità del lavoro svolto e determinerebbe, inoltre, una oggettiva ed ingiustificata discriminazione con lesione della imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, nell'atto di costituzione, che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, e ricordando, in una successiva memoria, che analoga questione è stata dichiarata dalla Corte in parte inammissibile ed in parte infondata (sentenza n. 273 del 1997).
punto 2
Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto, una analoga questione, richiamata dallo stesso giudice rimettente, è stata dichiarata, con sentenza n. 273 del 1997, in parte inammissibile e in parte infondata;
che, difatti, con riferimento alla disciplina della nomina e della retribuzione del preside supplente dettata dall'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, la questione ha ad oggetto una disposizione inserita in un atto, l'ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media, che si autoqualifica come regolamento e che, per la sua natura di norma secondaria, non è suscettibile di essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale;
che in riferimento alle altre disposizioni denunciate che hanno natura legislativa (art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e legge 14 agosto 1971, n. 821), la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata, giacché non è irragionevole, né discrimina i presidi incaricati, un trattamento retributivo differenziato rispetto a quello dei presidi di ruolo e che tenga conto del diverso livello di qualificazione accertato, solo per i presidi di ruolo, a seguito di apposito concorso; inoltre la differenza retributiva, oggettivamente ancorata ad una diversa qualità del lavoro con la quale la medesima funzione è espletata, non contrasta con il criterio di proporzionalità della retribuzione (artt. 3 e 36 Cost.); né, d'altra parte, possono essere invocati i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) per conseguire miglioramenti retributivi;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, sicché la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile e manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento di incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dallo stesso tribunale amministrativo regionale con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze