diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9835 del 01/02/2007 Ud. (dep. 08/03/2007) Rv. 236290 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Art. 659 cod.pen. - Rapporto con l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, L. n. 477 del 1995.
Stato
decisa il 2007-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236290-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

L'esercizio di un mestiere rumoroso, quale la gestione di un villaggio turistico all'interno del quale si svolge attività di animazione, integra la contravvenzione prevista dal primo comma dell'art. 659 cod.pen., quando le emissioni sonore, oltre che eccedere i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997, superano il limite della normale tollerabilità, a nulla rilevando che la società di animazione fosse gestita da soggetto diverso da colui che gestiva il villaggio turistico, essendo quest'ultimo obbligato a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare che le emissioni sonore provochino il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659, Legge 26/10/1995 num. 447 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)