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Sez. 2, Sentenza n. 35185 del 04/10/2006 Ud. (dep. 19/10/2006) Rv. 235141 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Silenzio su circostanze rilevanti nel sinallagma - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235141-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

In materia di truffa contrattuale, la condotta del debitore che maliziosamente ometta di riferire di avere già integralmente ricevuto i corrispettivi della compravendita di beni immobili, unita alla reiterata garanzia nei confronti dell'istituto di credito che il prezzo di quelle vendite sarebbero state da lui utilizzate per ripianare i debiti, costituisce elemento idoneo ad indurre in errore la banca, perchè si configura come "quid pluris" rispetto alla semplice promessa di adempimento non onorata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)