Sez. 1, Sentenza n. 1500 del 06/03/1980 (Rv. 405050 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA) - ANALITICO (DETERMINAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI) - IMPRESE COMMERCIALI - NON RIENTRANTI TRA I SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUENTE - CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RETTIFICHE - FORME.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA) - ANALITICO (DETERMINAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI) - IMPRESE COMMERCIALI - NON RIENTRANTI TRA I SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUENTE - CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RETTIFICHE - FORME.*
Nel sistema dell'abrogato DPR n 645 del 1958, per le imprese commerciali non rientranti, ai fini dell'imposta di RM, tra i soggetti tassabili in base a bilancio, l'amministrazione era abilitata a procedere al controllo di merito della dichiarazione del contribuente sulla base di scritture contabili tenute dal medesimo e di elementi raccolti aliunde, nell'Esercizio dei poteri di indagine ad essa conferiti (art 116), e, nel caso di incompletezza, inesattezza o infedelta dei dati e degli elementi esposti nella denunzia e nelle scritture contabili, erano previsti due rimedi di intensita crescente: quando tali carenze nell'esposizione degli elementi attivi e passivi, e, in genere, dei fatti aziendali, pur conducendo ad un risultato diverso da quello emergente dalla dichiarazione, erano circoscritte a determinati elementi, l'ufficio era tenuto ad operare una rettifica di carattere analitico, incentrata sulla contabilita esposta dal contribuente, determinando voce per voce il maggior reddito conseguito o le indebite detrazioni effettuate; quando, invece, per l'irregolare tenuta delle scritture contabili e per la gravita delle infedelta e delle inesattezze riscontrate, la contabilita risultava inattendibile, l'ufficio era abilitato a procedere a rettifica extracontabile, prescindendo dalla dichiarazione e utilizzando, in tutto o in parte, notizie e dati comunque in suo possesso. Anche nella prima ipotesi, peraltro, era consentito all'ufficio di avvalersi di presunzioni ai fini della rettifica, accertando l'inesistenza di passivita in base ad elementi indiziari, con la conseguenza dell'inserimento del metodo induttivo in un accertamento in rettifica eseguito con criterio analitico.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 116, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 118, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 120, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)