DIRETTIVA 93/6/CEE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che l'obiettivo principale della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (4), è di permettere alle imprese di investimento autorizzate dalle autorità competenti del loro Stato membro di origine e sottoposte alla vigilanza delle medesime autorità di stabilire succursali e di prestare liberamente servizi negli altri Stati membri; che quindi detta direttiva prevede un coordinamento delle norme per quanto riguarda l'autorizzazione e la continuazione delle attività delle imprese di investimento;
considerando che la direttiva, tuttavia, non stabilisce norme comuni per i fondi propri delle imprese di investimento né l'entità del capitale iniziale di dette imprese; che non fissa un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato cui sono esposte le medesime imprese; che fa riferimento in numerose disposizioni ad un'altra iniziativa della Comunità il cui obiettivo sarebbe precisamente quello di adottare misure coordinate nei campi menzionati;
considerando che l'impostazione adottatta è quella di realizzare soltanto l'armonizzazione essenziale necessaria e sufficiente a garantire il reciproco riconoscimento dell'autorizzazione e dei sistemi di vigilanza prudenziale; che l'adozione di misure di coordinamento per quanto riguarda la definizione dei fondi propri delle imprese di investimento, la fissazione dell'entità del capitale iniziale e la determinazione di un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato delle imprese di investimento sono aspetti essenziali dell'armonizzazione necessaria per la realizzazione del riconoscimento reciproco e quindi nel quadro del mercato interno finanziario;
considerando che è opportuno stabilire importi di capitale iniziale differenti sulla base dell'insieme di attività che le imprese di investimento sono autorizzate ad effettuare;
considerando che le imprese di investimento già esistenti debbono essere autorizzate, a talune condizioni, a continuare la loro attività anche se non soddisfano agli importi minimi di capitale iniziale fissati per le nuove imprese;
considerando che gli Stati membri possono anche stabilire norme più severe di quelle previste dalla presente direttiva;
considerando che la presente direttiva fa parte di una più ampia iniziativa internazionale volta a ravvicinare le regole in vigore in materia di vigilanza sulle imprese di investimento e gli enti creditizi (in appresso denominati collettivamente «enti»);
considerando che le norme comuni di base per i fondi propri degli enti sono un elemento su cui fa perno il mercato interno nel settore dei servizi di investimento, poiché i fondi propri servono a garantire la sopravvivenza degli enti e a tutelare gli investitori;
considerando che in un mercato comune finanziario gli enti, a prescindere dal fatto che siano imprese di investimento o enti creditizi, sono direttamente concorrenti tra di loro;
considerando che è pertanto auspicabile pervenire ad un eguale trattamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
considerando che, per quanto concerne gli enti creditizi, norme comuni per la vigilanza e l'osservazione dei rischi creditizi sono già stabiliti nella direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi5;
considerando che è necessario sviluppare norme comuni relative ai rischi di mercato degli enti creditizi e creare un quadro complementare per la vigilanza dei rischi degli enti, in particolare i rischi di mercato, i rischi posizione, i rischi regolamento/controparte e i rischi di cambio;
considerando che è necessario introdurre il concetto di portafoglio di negoziazione, che include le posizioni nei valori mobiliari e in altri strumenti finanziari detenuti a scopi di transazione e principalmente soggetti ai rischi di mercato e alle esposizioni connesse a taluni servizi finanziari prestati ai clienti;
considerando che è auspicabile che gli enti con scarse attività di portafoglio di negoziazione, tanto in termini assoluti quanto in termini relativi, possano applicare la direttiva 89/647/CEE piuttosto che i requisiti di cui agli allegati I e II della presente direttiva;
considerando che è importante tener conto, nella vigilanza del rischio regolamento/consegna, dell'esistenza di sistemi che offrono una protezione adeguata al fine di diminuire tale rischio;
considerando che comunque gli enti debbono conformarsi alle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda la copertura del loro rischio di cambio sulla loro attività totale; che si debbono esigere minori requisiti patrimoniali relativamente alle posizioni in valute strettamente correlate, sia confermate statisticamente, sia derivanti da intese interstatali vincolanti, segnatamente nella prospettiva della creazione dell'Unione monetaria europea;
considerando che l'esistenza, in tutti gli enti, di sistemi interni di osservazione e di controllo del rischio tasso d'interesse, in tutte le loro attività, è uno strumento di particolare rilievo per minimizzare tale rischio; che di conseguenza è necessario che tali sistemi siano soggetti alla supervisione delle autorità competenti;
considerando che la direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativa alla vigilanza ed al controllo dei grandi fidi degli enti creditizi6, non è intesa a stabilire norme comuni in merito alla vigilanza dei grandi fidi relativi ad attività soggette principalmente a rischi di mercato; che la suddetta direttiva fa bensì riferimento ad un'altra iniziativa della Comunità intesa all'adozione del richiesto coordinamento dei metodi in quel settore;
considerando che è necessario adottare norme comuni per la vigilanza e il controllo dei grandi fidi delle imprese di investimento;
considerando che per gli enti creditizi esiste già la definizione di fondi propri nella direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi7;
considerando che la base per una definizione dei fondi propri per gli enti dovrebbe essere detta definizione;
considerando che non mancano ragioni per giustificare che, ai fini della presente direttiva, la definizione possa differire da quella della direttiva suddetta, in modo da tener conto delle particolari caratteristiche delle attività svolte da detti enti e che comportano principalmente rischi di mercato;
considerando che la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi8, stabilisce il principio del consolidamento, non norme comuni in merito al consolidamento di enti finanziari coinvolti in attività principalmente soggette a rischi di mercato; che la suddetta direttiva fa riferimento ad un'altra iniziativa della Comunità volta all'adozione di misure coordinate in quel settore;
considerando che la direttiva 92/30/CEE non si applica a gruppi che contengono imprese d'investimento ma nessun ente creditizio; che tuttavia si è ritenuto auspicabile costituire un quadro comune per l'introduzione della vigilanza su base consolidata delle imprese di investimento;
considerando che saltuariamente possono essere necessari adeguamenti tecnici delle norme particolareggiate stabilite nella presente direttiva al fine di tener conto di nuovi sviluppi nel settore dei servizi di investimento; che la Commissione proporrà di conseguenza gli adeguamenti necessari;
considerando che il Consiglio dovrebbe adottare, in una fase successiva, disposizioni volte ad adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, conformemente alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione9; che nel frattempo il Consiglio stesso effettua tali adeguamenti su proposta della Commissione;
considerando che è opportuno prevedere un riesame della presente direttiva entro tre anni dalla sua data di attuazione alla luce dell'esperienza, degli sviluppi sui mercati finanziari e dei lavori nelle sedi di cooperazione internazionale fra autorità competenti in materia di regolamentazione; che detto riesame deve inoltre prevedere una revisione dell'elenco dei settori suscettibili un adeguamento tecnico;
considerando che la presente direttiva e la direttiva 93/22/CEE sono così intimamente correlate che la loro entrata in vigore in date diverse potrebbe indurre una distorsione di concorrenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. Gli Stati membri applicano le prescrizioni della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi definiti all'articolo 2.
2. Gli Stati membri hanno facoltà di imporre prescrizioni supplementari o più rigorose alle imprese di investimento e agli enti creditizi da essi autorizzati.
§. Definizioni
Art. 2
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni in appresso.
1) «Ente creditizio»: tutti gli enti rispondenti alla definizione dell'articolo 1, primo trattino della prima direttiva, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio10 e soggetti alle prescrizioni della direttiva 89/647/CEE.
2) «Impresa di investimento»: tutti gli enti rispondenti alla definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari12, soggetti agli obblighi derivanti da tale direttiva, ad eccezione:
a) degli enti creditizi,
b) delle imprese locali definite al punto 20,
c) delle imprese che sono esclusivamente autorizzate a prestare i servizi di consulenza in materia di investimenti e/o a ricevere e trasmettere ordini di investitori, in entrambi i casi senza detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti.
3) «Ente»: gli enti creditizi e le imprese di investimento.
4) «Impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo»: tutte le imprese che, qualora fossero stabilite nella Comunità, rientrerebbero nella definizione di «impresa di investimento» di cui al punto 2), che siano autorizzate in un paese terzo e che siano soggette e rispondenti a norme prudenziali giudicate dalle autorità competenti di livello almeno equivalente a quelle prescritte nella presente direttiva.
5) «Strumenti finanziari»: gli strumenti definiti nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE.
6) «Portafoglio di negoziazione» («trading book») di un ente: il portafoglio che comprende:
a) le posizioni detenute in proprietà da tale ente in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci destinati a successiva vendita e/o acquisiti dall'ente al fine di beneficiare a breve termine di differenze effettive e/o previste tra i prezzi di acquisto e di vendita o di altre variazioni di prezzo o di interesse, nonché posizioni in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci derivanti da operazioni di «matched principal broking», oppure posizioni destinate a coprire il rischio inerente ad altri elementi del portafoglio;
b) le esposizioni dovute a transazioni non liquidate, consegne differite e titoli derivati negoziati fuori borsa, di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'allegato II, le esposizioni dovute a operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione di titoli e di merci in prestito, basati su titoli o su merci compresi nel portafoglio di negoziazione di cui alla lettera a) contemplati nel punto 4 dell'allegato II e, previa approvazione delle autorità competenti, le esposizioni dovute ad operazioni di vendita con patto di riacquisto e ad assunzione di titoli e di merci in prestito, contemplati nello stesso punto, che soddisfano le condizioni previste ai successivi punti i), ii), iii e v) oppure le condizioni previste ai successivi punti iv) e v):
i) le esposizioni sono valutate quotidianamente rispetto ai prezzi di mercato secondo le procedure previste all'allegato II;
ii) la garanzia è adattata per tener conto di variazioni sostanziali del valore dei titoli o delle merci oggetto del contratto o della transazione in questione, secondo norme approvate dalle autorità competenti;
iii) il contratto o la transazione prevede la compensazione autonomica e immediata dei crediti dell'ente con i crediti della controparte in caso di inadempienza di quest'ultima;
iv) il contratto o la transazione in questione sono conclusi a livello di operatori del settore;
v) siffatti contratti e transazioni sono circoscritti agli usi appropriati e comunemente accettati dagli stessi, con esclusione quindi delle transazioni artificiali, in particolare diverse da quelle a breve termine e
c) Le esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia su titoli derivati negoziati in borsa direttamente connesse con le voci incluse nel portafoglio di cui al punto 6 dell'allegato II.
L'inclusione di voci particolari nel portafoglio di negoziazione o l'esclusione dallo stesso deve rispettare procedure oggettive, compresi all'occorrenza i criteri di contabilità dell'ente interessato; le procedure in questione e la loro applicazione uniforme sono soggette all'esame delle autorità competenti.
7) «Impresa madre», «impresa figlia» e «ente finanziario»: questi termini sono definiti conformemente all'articolo 1 della direttiva 92/30/CEE (concernente la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi).
8) «Società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie siano esclusivamente o principalmente enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari e di cui almeno una di tali imprese figlie sia un ente creditizio o un'impresa di investimento.
9) «Ponderazione dei rischi»: i livelli di rischio di credito applicabili alle pertinenti controparti ai sensi della direttiva 89/647/CEE. Tuttavia per attività in forma di crediti e altre esposizioni nei confronti di imprese di investimento o di imprese di investimento riconosciute di paesi terzi nonché esposizioni nei confronti di stanze di compensazione e borse riconosciute, si applica la stessa ponderazione attribuita qualora la pertinente controparte sia un ente creditizio.
10. «Strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC)»: le voci fuori bilancio alle quali a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/647/CEE si applicano i metodi di cui all'allegato II della predetta direttiva.
11) «Mercato regolamentato»: un mercato corrispondente alla definizione di cui all'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti).
12) «Voci qualificate»: le posizioni long e short in attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/647/CEE e in titoli di debito emessi da imprese di investimento o da imprese di investimento riconosciute di paesi terzi. Si intendono inoltre le posizioni long e short in titoli di debito che possiedano i requisiti sottoindicati: i titoli devono essere quotati almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione e devono, secondo l'ente interessato, presentare un sufficiente livello di liquidità nonché, in considerazione della solvibilità dell'emittente, un rischio di oscillazione del prezzo analogo o inferiore a quello delle voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/647/CEE. Le modalità con cui tali valori mobiliari vengono valutati sono soggette alla vigilanza delle autorità competenti, che rifiutano la valutazione dell'ente qualora ritengano che i titoli in questione presentino un rischio di oscillazione del prezzo troppo elevato per poter essere definiti voci qualificate. Tuttavia, in deroga a quanto disposto al precedente capoverso, e in attesa di ulteriore coordinamento, le autorità competenti hanno il potere discrezionale di riconoscere come voci qualificate i valori mobiliari che presentino un sufficiente livello di liquidità e che, in considerazione della solvibilità dell'emittente, presentino un rischio di oscillazione del prezzo analogo o inferiore a quello delle voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1 lettera b) della direttiva 89/647/CEE. Il rischio di oscillazione del prezzo connesso con tali valori mobiliari deve essere stato valutato a siffatto livello da almeno due agenzie per la valutazione dei crediti riconosciute dalle autorità competenti, ovvero da una sola di dette agenzie, purché i valori mobiliari in questione non vengano valutati al di sotto di tale livello da un'altra agenzia riconosciuta dalle dette autorità. Tuttavia le autorità competenti possono prevedere una deroga alla condizione di cui al precedente capoverso qualora non la giudichino appropriata in considerazione, ad esempio, delle caratteristiche del mercato o dell'emittente o dell'emissione oppure di una combinazione delle stesse. Inoltre le autorità competenti impongono agli enti di applicare la ponderazione massima di cui all'allegato I, punto 14, tabella 1, ai valori mobiliari che presentino un particolare rischio a motivo dell'insufficiente solvibilità dell'emittente e/o dell'insufficiente liquidità. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro informano regolarmente il Consiglio e la Commissione in merito ai metodi applicati per valutare le voci qualificate, in particolare per quanto riguarda i metodi utilizzati per valutare il grado di liquidità dei titoli e la solvibilità dell'emittente.
13) «Voci connesse con le amministrazioni centrali»: le posizioni long e short in attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 89/647/CEE e quelle per le quali l'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE prevede una ponderazione dello 0 %.
14) «Titolo convertibile»: un valore mobiliare che a scelta del detentore può essere convertito in un altro valore mobiliare, di regola il titolo di capitale dell'emittente.
15) «Warrant»: un titolo che attribuisce al detentore il diritto di acquistare un titolo o una merce sottostante ad un prezzo convenuto fino alla data o alla data di scadenza del warrant stesso. Esso può essere liquidato mediante consegna dei titoli o della merce sottostanti o in contanti.
16) «Finanziamento delle scorte»: la posizione che risulta quando una scorta di merce è venduta a termine ed il costo del finanziamento è bloccato fino alla data di consegna.
17) «Operazione di vendita con patto di riacquisto»: la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce valori mobiliari o merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di valori mobiliari o merci, laddove la garanzia sia emessa da una borsa valori riconosciuta che detenga i diritti sui valori mobiliari o sulle merci e il contratto non consenta all'ente di trasferire o costituire in pegno un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'obbligo di riacquistarli (o di riacquistare titoli o merci della stessa specie) ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; essa costituisce un'operazione di vendita con patto di riacquisto per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e per chi li riceve. Un'operazione di vendita con patto di riacquisto è considerata transazione a livello di operatori del settore se la controparte è soggetta ad un coordinamento prudenziale in ambito comunitario o è un ente creditizio della zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE o un'impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo o se la transazione è conclusa con una stanza di compensazione o una borsa riconosciuta.
18) «Concessione e assunzione di titoli o merci in prestito»: la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci contro adeguata garanzia con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e un'assunzione di titoli o merci in prestito per l'ente a cui tali titoli o merci sono trasferiti. Un'assunzione di titoli o merci in prestito è considerata contratto a livello di operatori del settore se la controparte è soggetta ad un coordinamento prudenziale in un ambito comunitario o è un ente creditizio della zona A a norma della direttiva 89/647/CEE o un'impresa d'investimento riconosciuta di un paese terzo e/o se il contratto è concluso con una stanza di compensazione o una borsa riconosciuta.
19) «Membro della stanza di compensazione»: il membro di una borsa e/o di una stanza di compensazione, che abbia un rapporto contrattuale diretto con la controparte centrale (garante del mercato). Le transazioni di quanti non sono membri della stanza di compensazione devono essere effettuate tramite un membro della stessa.
20) «Impresa locale»: un'impresa che operi in una borsa dei contratti «financial futures» o a premio unicamente per conto proprio o per conto di altri membri della stessa borsa o stabilisca prezzi per questi ultimi, e che goda della garanzia di un membro della stanza di compensazione della stessa borsa. La responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da detta impresa deve essere assunta da un membro della stanza di compensazione della stessa borsa e i contratti in questione vanno computati nella determinazione della copertura patrimoniale complessiva del membro della stanza di compensazione, supponendo che le posizioni dell'impresa locale siano del tutto distinte da quelle del suddetto membro.
21) «Coefficiente delta»: il rapporto fra la variazione prevista del prezzo di un contratto a premio e una piccola variazione di prezzo del titolo sottostante.
22) «Posizione long» ai fini dell'allegato I, punto 4: la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso d'interesse che riceverà ad una data futura, e «posizione short»: la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.
23) «Fondi propri»: i fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE. Tale definizione è tuttavia modificabile quando ricorrano le circostanze di cui all'allegato V.
24) «Capitale iniziale»: gli elementi 1) e 2) dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE.
25) «Fondi propri originari»: gli elementi 1), 2) e 4) meno 9), 10) e 11) di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE.
26) «Capitale»: i fondi propri.
27) «Duration modificata»: la duration calcolata secondo la formula riportata al punto 26 dell'allegato I.
§. Capitale iniziale
Art. 3
1.
È richiesto un capitale iniziale di 125000 ECU per le imprese di investimento che detengono denaro e/o valori mobiliari dei clienti e che offrono uno o più dei seguenti servizi:
la raccolta e la trasmissione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,
l'esecuzione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,
la gestione di portafogli individuali d'investimento in strumenti finanziari,
purché non trattino strumenti finanziari per conto proprio e non si impegnino irrevocabilmente all'acquisto di strumenti finanziari.
La detenzione di posizioni fuori portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri non è considerata attività di negoziazione ai sensi del primo comma o nel contesto del paragrafo 2.
Le autorità competenti possono tuttavia autorizzare imprese d'investimento che eseguono ordini degli investitori su strumenti finanziari a detenere detti strumenti in proprio a condizione che:
siffatte posizioni derivino esclusivamente dall'impossibilità dell'impresa di garantire la copertura esatta dell'ordine ricevuto,
il valore totale di mercato di tali posizioni non superi il 15 % del capitale iniziale dell'impresa,
l'impresa soddisfi i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 bis e
siffatte posizioni siano occasionali e provvisorie nonché rigorosamente limitate al tempo necessario per effettuare l'operazione in questione.
2. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo di cui al paragrafo 1 a 50000 ECU qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o valori mobiliari della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli.
3. Il capitale iniziale delle altre imprese di investimento è pari a 730000 ECU.
4. Le imprese di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b) hanno un capitale iniziale di 50000 EUR nella misura in cui beneficiano della libertà di stabilimento o di prestare servizi a norma degli articoli 31 o 32 della direttiva 2004/39/CE.
4bis
In attesa della revisione della direttiva 93/6/CEE, le imprese di cui all'articolo 2, punto 2, lettera c) della stessa:
a) hanno un capitale iniziale di 50000 EUR o
b) sottoscrivono un'assicurazione della responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 1000000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1500000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo o
c) dispongono di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).
Gli importi di cui al presente paragrafo sono periodicamente soggetti a revisione ad opera della Commissione per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in linea e contemporaneamente con gli aggiustamenti effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa13.
4ter Quando un'impresa di investimento di cui all'articolo 2, punto 2, lettera c) è registrata anche a titolo della direttiva 2002/92/CE, essa deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4 paragrafo 3 di tale direttiva e deve inoltre:
a) avere un capitale iniziale di 25000 EUR, o
b) sottoscrivere un'assicurazione della responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 500000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 750000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo o
c) disporre di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri possono confermare l'autorizzazione delle imprese di investimento e delle imprese di cui al paragrafo 4 esistenti prima dell'attuazione della presente direttiva i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati nei paragrafi da 1 a 4. I fondi propri di tali imprese non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica della presente direttiva. Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento sarà calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.
6. Qualora il controllo di un'impresa di investimento contemplata dal paragrafo 5 sia assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava anteriormente, i fondi propri dell'impresa devono raggiungere almeno il livello indicato ai paragrafi da 1 a 4, tranne nei casi seguenti:
i) primo trasferimento per successione dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, previa approvazione delle autorità competenti, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data del trasferimento;
ii) cambiamento di un socio in una partnership, purché almeno uno dei soci della stessa alla data di attuazione della presente direttiva continui a farne parte, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente direttiva.
7. Tuttavia, in presenza di determinate circostanze particolari e con il consenso delle autorità competenti, in caso di fusione di due o più imprese di investimento e/o imprese di cui al paragrafo 4, non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultante dalla fusione raggiungano il relativo livello indicato nei paragrafi da 1 a 4 per il periodo in cui il livello previsto dai paragrafi da 1 a 4 non è ancora stato raggiunto. I fondi propri della nuova impresa non possono però scendere al di sotto dell'importo complessivo dei fondi propri delle imprese fuse alla data della fusione.
8. I fondi propri delle imprese di investimento e delle imprese di cui al paragrafo 4 non possono scendere al di sotto del livello previsto ai paragrafi da 1 a 5 e 7. Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tali imprese, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato per rettificare la loro situazione o cessare la loro attività.
§. Copertura rischi
Art. 4
1.
Le autorità competenti impongono agli enti di costituire fondi propri che siano costantemente superiori o pari alla somma dei seguenti elementi:
i) copertura patrimoniale, calcolata a norma degli allegati I, II e VI e, se del caso, dell'allegato VIII, per il loro portafoglio di negoziazione;
ii) copertura patrimoniale, calcolata a norma degli allegati III e VII e, se del caso, dell'allegato VIII, per tutte le loro attività;
iii) copertura patrimoniale prescritta nella direttiva 89/647/CEE per tutte le loro attività, esclusi il portafoglio di negoziazione e le attività non liquide dedotte dai fondi propri in conformità del punto 2), lettera d) dell'allegato V;
iv) copertura patrimoniale prevista al paragrafo 2.
Indipendentemente dall'entità della copertura patrimoniale di cui ai punti da i) a iv) i fondi propri prescritti alle imprese di investimento non devono essere mai inferiori alla copertura di cui all'allegato IV.
2. Le autorità competenti impongono agli enti di costituire fondi propri adeguati per coprire i rischi occasionati da attività non contemplate né dalla presente direttiva né dalla direttiva 89/647/CEE e che rivestano la stessa natura dei rischi contemplati da tali direttive.
3. Se i fondi propri di un ente scendono al di sotto dell'ammontare dei fondi propri prescritti, calcolati a norma del paragrafo 1, le autorità competenti assicurano che l'ente in questione prenda adeguati provvedimenti per rettificare quanto prima la sua situazione.
4. Le autorità competenti impongono agli enti di istituire sistemi di osservazione e di controllo del rischio tasso di interesse per tutte le loro attività, sistemi soggetti alla supervisione dalle autorità stesse.
5. Gli enti sono tenuti a provare alle loro autorità competenti che dispongono di sistemi adeguati per calcolare con ragionevole precisione, in qualsiasi momento, la loro posizione finanziaria.
6. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono permettere agli enti di calcolare la copertura patrimoniale per il loro portafoglio di negoziazione secondo la direttiva 89/647/CEE, piuttosto che in conformità degli allegati I e II della presente direttiva, sempreché:
i) le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino di norma il 5 % dell'insieme delle loro operazioni, e
ii) l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi di norma l'importo di 15 milioni di ECU, e
iii) le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino in nessun momento il 6 % dell'insieme delle loro operazioni e l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi in nessun momento l'importo di 20 milioni di ECU.
7. Per calcolare la parte rappresentata dal portafoglio di negoziazione rispetto al totale delle attività ai sensi del paragrafo 6, punti i) e iii) le autorità competenti possono riferirsi al totale delle operazioni in bilancio e fuori bilancio, al conto «profitti e perdite» o ai fondi propri dell'ente in questione, o a una combinazione di questi importi. Nella valutazione dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, i titoli di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, i titoli di capitale al prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti. Si sommano le posizioni long e short, indipendentemente dal loro segno.
8. Se un ente dovesse superare per più di un breve periodo uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 6, punti i) e ii) o supera uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 6, punto iii), ha l'obbligo di soddisfare i requisiti fissati all'articolo 4, paragrafo 1, punto i) e non quelli della direttiva 89/647/CEE, per quanto riguarda il suo portafoglio di negoziazione, e di darne notifica all'autorità competente.
§. Vigilanza e controllo dei grandi fidi
Art. 5
1. Gli enti effettuano la vigilanza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente alla direttiva 92/121/CEE.
2. In deroga al paragrafo 1, gli enti che calcolano la copertura patrimoniale per il portafoglio di negoziazione a norma degli allegati I e II e, se del caso, all'allegato VIII, effettuano la vigilanza e il controllo dei loro grandi fidi a norma della direttiva 92/121/CEE, fatte salve le modifiche di cui all'allegato VI della presente direttiva.
§. Valutazione delle posizioni a fini di segnalazione
Art. 6
1. Gli enti valutano quotidianamente ai prezzi di mercato i loro portafogli di negoziazione, salvo che siano soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6.
2. In assenza di prezzi di mercato disponibili nell'immediato, ad esempio nel caso in cui si trattino nuove emissioni sui mercati primari, le autorità competenti hanno facoltà di non applicare l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e di imporre agli enti l'uso di metodi di valutazione alternativi, a condizione che questi siano sufficientemente prudenti e siano, stati approvati dalle competenti autorità.
§. Vigilanza su base consolidata
Art. 7
Principi generali 1. La copertura patrimoniale prevista agli articoli 4 e 4 bis per gli enti che non sono né imprese madri né imprese figlie si applica su base individuale. 2. I requisiti previsti agli articoli 4 e 5 per gli enti che hanno come impresa figlia un ente creditizio ai sensi della direttiva 92/30/CEE, un'impresa di investimento o un altro ente finanziario o che detengono una partecipazione in siffatte entità e per gli enti la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria si applicano su base consolidata secondo i metodi fissati in detta direttiva e nei paragrafi da 7 a 14 del presente articolo. 3. Se un gruppo di cui al paragrafo 2 non comprende enti creditizi, la direttiva 92/30/CEE si applica con i seguenti adeguamenti: società di partecipazione finanziaria: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse è un'impresa di investimento, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario; società di partecipazione mista: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un'impresa di investimento o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, tra le cui imprese figlie figura almeno una impresa di investimento; «autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle imprese d'investimento; tutti i riferimenti a «enti creditizi» sono sostituiti da riferimenti a «imprese d'investimento»; l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma non è d'applicazione; all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 7, paragrafo 5 della direttiva 92/30/CEE, i riferimenti alla direttiva 77/780/CEE sono sostituiti da riferimenti alla direttiva 93/22/CEE; ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 e dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 92/30/CEE viene fatto riferimento alla procedura di cui all'articolo 10 della presente direttiva; all'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 92/30/CEE la prima frase è sostituita dal seguente testo: «Qualora un'impresa d'investimento, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controllino una o più imprese figlie che siano imprese di assicurazione, le autorità competenti e le autorità alle quali è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione cooperano strettamente.» 4. Le autorità competenti tenute a o incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata di gruppi di cui al paragrafo 3 possono, in attesa di un ulteriore coordinamento sulla vigilanza consolidata di tali gruppi e laddove le circostanze lo giustifichino, derogare a tale obbligo a condizioni che ciascuna impresa di investimento di tale gruppo: i) utilizzi la definizione di fondi propri contenuta nel punto 9 dell'allegato V; ii) rispetti individualmente i requisiti di cui agli articoli 4 e 5; iii) elabori sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutti gli altri enti finanziari all'interno del gruppo. 5. Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo e beneficiano della deroga di cui al punto 4 notifichino loro i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti di capitale e finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese. Se le autorità competenti ritengono che la situazione finanziaria delle suddette imprese non sia sufficientemente tutelata, prescrivono che queste ultime adottino opportune misure, ivi comprese, se necessario, limitazioni nei trasferimenti di capitale da tali imprese alle entità del gruppo. 6. Qualora le autorità competenti deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti al paragrafo 4, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente i grandi fidi, in tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in nessuno degli Stati membri. 7. Gli Stati membri possono non esigere l'applicazione, su base individuale o subconsolidata, delle coperture patrimoniali di cui agli articoli 4 e 5 ad un ente che, in quanto impresa madre, sia soggetto a vigilanza su base consolidata e alle imprese figlie di un siffatto ente che siano soggette alla loro autorizzazione e vigilanza e rientrino nella vigilanza su base consolidata dell'ente che è la loro impresa madre. Analoga deroga è concessa qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria con sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che ad essa si applichino la stessa vigilanza cui sono soggetti gli enti creditizi o le imprese d'investimento e in particolare i requisiti stabiliti dagli articoli 4 e 5. Nei due casi suddetti, ove si applichi siffatta deroga, dovranno essere adottate misure volte a garantire una ripartizione adeguata di fondi propri all'interno del gruppo. 8. Quando un ente, impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente, è stato autorizzato ed è situato in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione applicano a tale ente le norme di cui agli articoli 4 e 5 su base individuale o, se del caso, subconsolidata. 9. In deroga al disposto del paragrafo 8, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente possono, mediante un accordo bilaterale, delegare la propria responsabilità di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale e sui grandi fidi alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre e che esercitano la vigilanza su di essa. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri, al Comitato consultivo bancario e al Consiglio salvo si tratti di gruppi contemplati dal paragrafo 3. Calcolo della copertura patrimoniale su base consolidata 10. Qualora non sia applicata la deroga di cui ai paragrafi 7 e 9, le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui agli allegati I e VIII e delle esposizioni verso i clienti di cui all'allegato VI, su base consolidata, consentire la compensazione di posizioni del portafoglio di negoziazione di un altro ente in conformità degli allegati I, VI e VIII. Inoltre esse possono consentire la compensazione di posizioni in cambi detenute da un ente con posizioni in cambi detenute da un altro ente, a norma dell'allegato III e/o dell'allegato VIII. Esse possono altresì consentire la compensazione di posizioni in merci detenute da un ente con le posizioni in merci detenute da un altro ente, a norma dell'allegato VII e/o dell'allegato VIII. 11. Le autorità competenti possono altresì consentire la compensazione relativamente al portafoglio di negoziazione e alle posizioni in cambi e in merci, rispettivamente, di imprese stabilite in paesi terzi, se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni: i) le imprese in questione sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di un ente creditizio di cui al primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE, o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi; ii) dette imprese soddisfano, su base individuale, norme sull'adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelle della presente direttiva; iii) nei paesi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo. 12. Le autorità competenti possono inoltre consentire la compensazione descritta nel paragrafo 10 fra enti che fanno parte di un gruppo e che sono stati autorizzati dallo Stato membro in questione, a condizione che: i) all'interno del gruppo esista una ripartizione adeguata dei fondi propri; ii) il contesto normativo, giuridico e/o contrattuale in cui operano gli enti sia tale da garantire solidarietà finanziaria all'interno del gruppo. 13. Inoltre, le autorità competenti possono consentire la compensazione descritta nel paragrafo 10 fra enti che fanno parte di un gruppo e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 12 ed altri enti che fanno parte dello stesso gruppo e che sono stati autorizzati in un altro Stato membro, a condizione che l'ente sia tenuto a rispettare individualmente i requisiti patrimoniali previsti dagli articoli 4 e 5. Definizione di fondi propri consolidati 14. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base consolidata si applica l'articolo 5 della direttiva 89/299/CEE. 15. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata possono riconoscere la validità delle definizioni specifiche di fondi propri applicabili agli enti interessati ai sensi dell'allegato V ai fini del calcolo dei loro fondi propri su base consolidata.
§. Obblighi di segnalazione
Art. 8
1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese d'investimento e gli enti creditizi comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva siano rispettate. Gli Stati membri garantiscono altresì che i meccanismi interni di controllo e le procedure amministrative e contabili degli enti consentano di verificare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.
2. Le imprese di investimento sono tenute a trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti nei modi specificati da queste ultime, almeno mensilmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 3, almeno trimestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e almeno semestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
3. In deroga al paragrafo 2, le imprese di investimento di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 sono tenute a fornire informazioni su base consolidata o subconsolidata soltanto semestralmente.
4. Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti, nei modi specificati da queste ultime, con la medesima frequenza stabilita per tali obblighi nella direttiva 89/647/CEE.
5. Le autorità competenti impongono agli enti di segnalare immediatamente i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita con patto di riacquisto o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi. La Commissione riferisce al Consiglio in merito a detti casi e alle relative implicazioni in ordine al trattamento delle operazioni stesse nella presente direttiva, entro un termine di tre anni dalla data di cui all'articolo 12. La segnalazione contiene inoltre precise indicazioni sulla rispondenza degli enti a ciascuna delle condizioni loro applicabili di cui all'articolo 2, punto 6), lettera b), punti da i) a v), in particolare quelle di cui al punto v). Essa specifica inoltre le eventuali variazioni intervenute nel volume relativo delle operazioni tradizionali di prestito dell'ente nonché l'entità delle relative operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione e assunzione di titoli o merci in prestito. Laddove, sulla base di tale relazione e di altre informazioni, la Commissione constati la necessità di ulteriori misure di salvaguardia per prevenire irregolarità, essa presenta adeguate proposte.
§. Autorità competenti
Art. 9
1. Gli Stati membri designano le autorità cui compete l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 devono essere pubbliche autorità oppure enti ufficialmente riconosciuti dalla legislazione nazionale o dalle pubbliche autorità come soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore in ciascuno Stato membro.
3. Le autorità interessate devono disporre di tutti i poteri necessari all'assolvimento delle loro funzioni, in particolari ai fini di controllare la composizione del portafoglio di negoziazione.
4. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente nel caso in cui i servizi di investimento siano espletati in regime di prestazione di servizi o mediante creazione di succursali in uno o più Stati membri. Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di questi delle norme della presente direttiva. Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti ai sensi della presente direttiva riguardo alle imprese di investimento sono tutelate dal segreto d'ufficio come disposto nell'articolo 25 della direttiva 93/22/CEE; quelle riguardo agli enti creditizi sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE, come modificata dalla direttiva 89/646/CEE.
Art. 10
Nell'attesa dell'adozione di un'ulteriore direttiva che stabilisca le disposizioni di adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico nei settori sotto specificati, il Consiglio, conformemente alla decisione del Consiglio 87/373/CEE, adotta gli adeguamenti che si dimostrassero necessari, decidendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:
precisazione delle definizioni dell'articolo 2 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità;
precisazione delle definizioni dell'articolo 2 per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;
modifica degli importi del capitale iniziale prescritto all'articolo 3 e dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 6, per tener conto degli sviluppi del settore economico e monetario;
uniformazione della terminologia e formulazione delle definizioni in conformità degli atti successivi riguardanti gli enti creditizi e le imprese di investimento e argomenti connessi.
§. Disposizioni transitorie
Art. 11
1. Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione alle imprese di investimento contemplate all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 93/22/CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti) i cui fondi propri, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, siano inferiori ai livelli prescritti a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia i fondi propri di tali imprese devono successivamente soddisfare le condizioni stabilite ai paragrafi da 4 a 7 di detto articolo 3.
2. In deroga al punto 14 dell'allegato I, gli Stati membri possono stabilire, per le obbligazioni cui è attribuito un coefficiente di ponderazione del 10 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 89/647/CEE, una copertura patrimoniale per rischio specifico pari alla metà della copertura fissata, a fronte di detto rischio, per un voce qualificata con la stessa durata residua di tali obbligazioni.
Art. 11 bis
Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri possono autorizzare i loro enti ad utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella seguente tabella anziché quelli indicati ai punti 13, 24, 27 e 28 dell'allegato VII, a condizione che gli enti, a parere delle loro autorità competenti:
i) effettuino transazioni su merci di notevole entità,
ii) abbiano un portafoglio merci diversificato, e
iii) non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci a norma dell'allegato VIII.
Tabella
| Metalli preziosi (eccetto l'oro) | Metalli comuni | Prodotti agricoli («softs») | Altri, compresi i prodotti energetici | |
| Coefficienti spread % | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Coefficienti di riporto | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Coefficienti secchi | 8 | 10 | 12 | 15 |
Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione del presente articolo.
§. Disposizioni finali
Art. 12
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi alla data di cui all'articolo 31, secondo comma della direttiva 93/22/CEE. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.