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DIRETTIVA 92/81/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la direttiva 92/12/CEE4 stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa;

considerando che la direttiva 92/82/CEE (5) stabilisce disposizioni sulle aliquote minime per le accise applicabili a taluni oli minerali;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti a base di olio minerale disciplinati dal sistema di controllo generale delle accise;

considerando che è utile che dette definizioni si fondino sul quelle della nomenclatura combinata in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva;

considerando che è necessario prevedere determinate esenzioni obbligatorie a livello comunitario;

considerando tuttavia che è opportuno consentire agli Stati membri di applicare a titolo facoltativo altre esenzioni o aliquote ridotte all'interno del loro territorio, purché ciò non causi distorsioni della concorrenza;

considerando che è necessario prevedere una procedura volta ad autorizzare l'introduzione di ulteriori esenzioni o riduzioni dell'aliquota;

considerando che è necessario istituire una procedura di esame di tutte le esenzioni o riduzioni delle aliquote prescritte nella presente direttiva per verificare che esse restino compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: I. Campo d'applicazione