diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024 (Rv. 670885-01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Principio di non contestazione - Condizioni di operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670885-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI

In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione ad ingiunzione della P.A. ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, a fronte di documenti dimostrativi del credito non prodotti in sede di costituzione dall'amministrazione, attrice in senso sostanziale, ma depositati con la memoria istruttoria di cui all'art. 183,comma 6, n. 2 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, aveva ritenuto temporalmente non esaurito il potere di contestazione da parte dell'opponente, attore solo in senso formale, seppure rilevando come lo stesso avesse però un contenuto generico e, quindi, inidoneo a contrastare la richiesta di pagamento).

Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)