Sez. L - , Ordinanza n. 21449 del 30/08/2018 (Rv. 650217 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 - Esercizio del diritto di opzione - Recesso nel periodo di prosecuzione volontaria nel rapporto - Preavviso ex art. 2118 c.c. - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'esercizio del diritto di opzione per la prosecuzione del servizio di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 comporta unicamente la posticipazione del termine dell'età pensionabile con la conseguenza che, ove il lavoratore intenda recedere nel corso della prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro, debba darne preavviso ex art. 2118 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST., Contr. Coll. 28/05/2004 art. 74, Contr. Coll. 28/05/2004 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)