Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
Testo in vigore al
Art. 106 Criteri di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti
1.
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti:
a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislativee o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
b) nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunziata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici;
d) che non abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;
e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
f) i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, paragrafo 1.
Le lettere da a) a d) del primo comma non si applicano in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l'attività commerciale, oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, a seguito di un concordato preventivo o a seguito di una procedura analoga prevista nel diritto nazionale.
Le lettere b) ed e) del primo comma non si applicano qualora i candidati o offerenti possano dimostrare che sono state adottate idonee misure rispetto alle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei loro confronti che sono oggetto di una sentenza di cui alle lettere b) o e) del primo comma.
2. In caso di procedura negoziata ove, per motivi di ordine tecnico o artistico, ovvero connessi alla tutela di diritti di esclusiva, l'appalto può essere aggiudicato ad un operatore economico determinato, l'istituzione può decidere di non escludere l'operatore economico in questione per i motivi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), c) e d), se ciò è indispensabile per garantire la continuità del servizio dell'istituzione. In tal caso, l'istituzione motiva debitamente la sua decisione.
3.
I candidati o offerenti certificano che non si trovano in una delle situazioni elencate al paragrafo 1. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall'esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto.
Ai fini della corretta applicazione del paragrafo 1, il candidato o offerente, se chiesto dall'amministrazione aggiudicatrice:
a) quando il candidato o l'offerente è una persona giuridica, fornisce informazioni sulla proprietà o sull'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza della persona giuridica e certifica che non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1;
b) se è previsto un subappalto, certifica che il subcontraente non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti:
a) i criteri di esclusione dalla partecipazione alle gare, comprese le norme sulle attività illegali che danno adito all'esclusione;
b) quali prove possono essere soddisfacenti per dimostrare che una situazione di esclusione non esiste;
c) le norme sulla durata di un'esclusione.Tale esclusione non supera in ogni caso i 10 anni.
Art. 107 Criteri di esclusione applicabili alle aggiudicazioni
1. Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, durante la procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:
a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;
b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;
c) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i criteri di esclusione applicabili alle gare e la definizione delle prove che possono essere considerate soddisfacenti per dimostrare che una situazione di esclusione non esiste. Inoltre, nel caso di una situazione di esclusione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo alla durata di un'esclusione.
Art. 108 Banca dati centrale sull'esclusione
1. La Commissione crea e gestisce la banca dati centrale sull'esclusione. Essa contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, all'articolo 109, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a). Detta banca dati é comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 208. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati annualmente del numero di nuovi casi e del numero totale di casi registrati nella banca dati.
2.
Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché gli organismi, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, che partecipano all'esecuzione del bilancio conformemente agli articoli 58 e 61, comunicano all'ordinatore responsabile le informazioni su candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, primo comma, lettera e), se la condotta dell'operatore in questione ha danneggiato gli interessi finanziari dell'Unione. Detto ordinatore raccoglie tali informazioni e chiede al contabile di inserirle nella banca dati.
Le autorità e gli organismi di cui al primo comma hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti associati all'esecuzione del bilancio.
3.
La BCE, la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati ai fini della tutela dei propri fondi e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti conformemente alle rispettive norme in materia di aggiudicazione.
Essi comunicano alla Commissione le informazioni sui candidati e sugli offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, primo comma, lettera c), se la condotta degli operatori in questione ha danneggiato gli interessi finanziari dell'Unione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la banca dati centrale sull'esclusione, compresa la definizione di procedure e specifiche tecniche standardizzate per il funzionamento della banca dati.
5. È consentito l'accesso alle autorità dei paesi terzi qualora rispettino le norme stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 e sulla base di una valutazione caso per caso.
Art. 109 Sanzioni amministrative e finanziarie
1.
L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative e/o finanziarie:
a) a contraenti, candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b);
b) a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio.
In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice concede prima agli interessati la possibilità di presentare osservazioni.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionate all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere:
a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente o del contraente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni, e/o
b) in sanzioni finanziarie irrogate al candidato o all'offerente o al contraente entro i limiti del valore di tale appalto.
3.
Per rafforzare la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, le istituzioni possono decidere, conformemente al principio di proporzionalità, di pubblicare le loro decisioni che irrogano le sanzioni amministrative o finanziarie di cui al paragrafo 1 una volta che sia stata pienamente attuata la procedura descritta al paragrafo 1.
La decisione di pubblicare una decisione che irroga sanzioni amministrative o finanziarie di cui al primo comma tiene conto, in particolare, della gravità della fattispecie, compresi la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull'immagine dell'Unione, il tempo trascorso dal verificarsi della fattispecie, la durata e la ricorrenza della fattispecie, l'intenzione o il grado di negligenza dell'entità interessata e le misure adottate da quest'ultima per porre rimedio alla situazione.
La decisione relativa alla pubblicazione è inclusa nella decisione che irroga sanzioni amministrative o finanziarie e prevede espressamente la pubblicazione della decisione che irroga sanzioni, o di una sintesi della stessa, sul sito web dell'istituzione.
Per garantire un effetto deterrente, nella sintesi pubblicata figurano il nome della persona responsabile della fattispecie, una breve descrizione di quest'ultima, la menzione del programma interessato e la durata dell'esclusione e/o l'ammontare delle sanzioni finanziarie.
La decisione è pubblicata una volta esauriti i mezzi di impugnazione avverso la decisione stessa, ovvero dopo la scadenza dei termini d'impugnazione e figura sul sito internet sino allo scadere del periodo di esclusione, ovvero fino a sei mesi dopo il pagamento delle sanzioni finanziarie, ove queste ultime rappresentino l'unico provvedimento adottato.
Qualora siano interessate persone fisiche, la decisione in merito alla pubblicazione è presa tenendo debitamente conto del diritto alla vita privata e nel rispetto dei diritti sanciti dal regolamento (CE) n. 45/2001.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le diverse sanzioni amministrative e finanziarie per gli offerenti o i candidati che hanno rilasciato false dichiarazioni, hanno fatto errori sostanziali, hanno commesso irregolarità o frodi ovvero gravi violazioni dei loro obblighi contrattuali.
Art. 110 Criteri di aggiudicazione degli appalti
1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione applicabili al contenuto dell'offerta, previa verifica della capacità degli operatori economici non esclusi ai sensi degli articoli 106 e 107 e dell'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), in conformità dei criteri di selezione di cui ai documenti della gara d'appalto.
2. Un appalto è aggiudicato mediante aggiudicazione o mediante aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la specificazione dei criteri di selezione e dei criteri di aggiudicazione. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo ai documenti atti a comprovare la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale nonché a norme dettagliate concernenti le aste elettroniche e le offerte anormalmente basse.
Art. 111 Presentazione delle offerte
1. Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.
2.
La Commissione garantisce con mezzi appropriati e in applicazione dell'articolo 95 che gli offerenti possono registrare i contenuti delle gare d'appalto e qualsiasi documento giustificativo in formato elettronico ("approvvigionamento elettronico").
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione della presente disposizione entro 28 ottobre 2014, e successivamente su base periodica.
3. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.
4. Tranne che per gli appalti di valore modesto di cui all'articolo 104, paragrafo 3, le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d'apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.
5. Tutte le richieste di partecipazione o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri indicati nei documenti dell'appalto, al fine di proporre all'amministrazione aggiudicatrice l'aggiudicazione dell'appalto oppure di procedere a un'asta elettronica.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la presentazione delle offerte e la definizione dei termini concessi per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, i termini per l'accesso ai documenti della gara di appalto e i termini in casi urgenti. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo ai diversi metodi di comunicazione e a norme dettagliate concernenti la possibilità di una garanzia dell'offerta, l'apertura delle offerte, le richieste di partecipazione ed il comitato per la valutazione delle offerte.
Art. 112 Principi della parità di trattamento e trasparenza
1. Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti hanno luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non danno luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i principi della parità di trattamento e della trasparenza. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo al contatto consentito tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti durante la procedura di aggiudicazione degli appalti, i requisiti minimi per la registrazione scritta di una valutazione e i dettagli minimi della decisione adottata dall'amministrazione aggiudicatrice.
Art. 113 Decisione di aggiudicazione
1. L'ordinatore designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato o offerente la cui candidatura o offerta non è stata accettata i motivi del rifiuto, nonché la durata del periodo di statu quo di cui all'articolo 118, paragrafo 2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che soddisfa i criteri di selezione e di esclusione e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.
La comunicazione di taluni elementi può tuttavia essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere a una concorrenza leale fra queste ultime.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la decisione di aggiudicazione e la firma ed esecuzione dell'appalto.
Art. 114 Annullamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto
Fino al momento della firma del contratto l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.
La decisione é giustificata ed è resa nota ai candidati od offerenti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'annullamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto.
Sezione 4. Garanzie e azione correttiva
Art. 115 Garanzie
Tranne che per gli appalti di valore modesto, l'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, su una base caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere una garanzia ai fini seguenti:
a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto o
b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate, inclusi criteri per l'analisi dei rischi, concernenti le garanzie richieste ai contraenti.
Art. 116 Errori, irregolarità e frodi nella procedura
1.
Quando la procedura di aggiudicazione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'amministrazione aggiudicatrice sospende la procedura e può adottare ogni provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa.
Quando, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'amministrazione aggiudicatrice può, in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, non aggiudicare il contratto oppure sospenderne l'esecuzione oppure, se del caso, risolverlo.
Se tali errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può inoltre rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la sospensione di un appalto in caso di errori, irregolarità o frodi.
Capo 2. Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto
Art. 117 L'amministrazione aggiudicatrice
1. Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto. Esse delegano, a norma dell'articolo 65, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la delega della funzione di amministrazione aggiudicatrice, compresa l'individuazione dei livelli adeguati per il calcolo delle soglie.
Art. 118 Soglie applicabili
1. Alle condizioni di cui al titolo IV della parte seconda, la direttiva 2004/18/CE fissa le soglie che determinano:
a) le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 103;
b) la scelta delle procedure di cui all'articolo 98, paragrafo 1;
c) i termini corrispondenti.
2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, non firma il contratto o il contratto quadro con l'offerente selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le soglie applicabili, i contratti distinti e i contratti per lotti nonché il periodo sospensivo prima della firma del contratto.
Art. 119 Norme in materia di partecipazione alle gare
1.
La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la prova che deve essere fornita in relazione all'accesso all'appalto.
2. L'OLAF esercita il potere conferito alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità18, di eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza vigenti, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.
Art. 120 Norme dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti
Qualora sia applicabile l'accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.
Titolo VI. Sovvenzioni
Capo 1. Portata e forma delle sovvenzioni
Art. 121 Portata delle sovvenzioni
1.
Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:
a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di politica dell'Unione;
b) oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione ("sovvenzioni di funzionamento") e la sostiene.
Le sovvenzioni sono oggetto di una convenzione scritta oppure di una decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato di una sovvenzione.
La Commissione può istituire un sistema elettronico sicuro per gli scambi con i beneficiari.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo alla specificazione dettagliata della portata e del contenuto delle sovvenzioni e alle norme intese a determinare se sia necessario ricorrere a convenzioni o decisioni di sovvenzione. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo ai dettagli sul sistema di scambio elettronico, comprese le condizioni in cui i documenti presentati per mezzo di tali sistemi, incluse le convenzioni di sovvenzione, sono da considerarsi originali e da firmare, e l'uso di partenariati quadro.
2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo:
a) le spese per i membri e il personale delle istituzioni e i contributi alle scuole europee;
b) gli appalti pubblici di cui all'articolo 10195, gli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria e di sostegno al bilancio;
c) gli strumenti finanziari, nonché gli azionariati o la partecipazione azionaria in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi specializzati dell'Unione come il Fondo europeo per gli investimenti;
d) le quote versate dall'Unione a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali è membro;
e) e spese effettuate nell'ambito della gestione concorrente e della gestione indiretta ai sensi degli articoli 58, 59 e 60, se non diversamente specificato nel regolamento finanziario applicabile al bilancio delle entità o delle persone delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), o negli accordi di delega;
f) i contributi versati a favore di agenzie esecutive di cui all'articolo 62 in virtù dell'atto costitutivo delle agenzie;
g) le spese relative ai mercati della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune19;
h) i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni o, se del caso, qualsiasi altra indennità versata ad esse;
i) i premi attribuiti in seguito a concorsi, ai quali si applica il titolo VII della parte prima.
3.
Gli abbuoni dei tassi d'interessi e i sussidi per le commissioni di garanzia sono trattati come sovvenzioni, a condizione che non siano combinati in un'unica misura con strumenti finanziari di cui al titolo VIII della parte prima.
Talli abbuoni e sussidi sono soggetti alle disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto segue:
a) il principio del cofinanziamento di cui all'articolo 125, paragrafo 3;
b) il principio del divieto del fine di lucro di cui all'articolo 125, paragrafo 4;
c) per le azioni miranti a rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre un reddito, la valutazione della capacità finanziaria del richiedente di cui all'articolo 132, paragrafo 1.
4. Ogni istituzione può accordare sovvenzioni per attività di comunicazione se, per motivi debitamente giustificati, non è appropriato il ricorso alle procedure di appalto pubblico.
Art. 122 Beneficiari
1. Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata come l'unico beneficiario, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l'azione da finanziare con la sovvenzione.
2. Ai fini del presente titolo, le seguenti entità sono considerate entità affiliate al beneficiario:
a) entità che costituiscono il beneficiario ai sensi del paragrafo 1;
b) entità che soddisfano i criteri di ammissibilità, che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 131, paragrafo 4, e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all'azione né istaurato al solo scopo della sua attuazione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo al contenuto minimo delle convenzioni o decisioni di sovvenzione, in particolare, quando una sovvenzione viene concessa a diverse entità, agli obblighi specifici del coordinatore, se del caso, e degli altri beneficiari, al regime di responsabilità applicabile e alle condizioni per l'aggiunta o la cancellazione di un beneficiario.
Art. 123 Forme di sovvenzioni
1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:
a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti di cui all'articolo 126;
b) rimborso sulla base dei costi unitari;
c) somme forfettarie;
d) finanziamenti a tasso fisso;
e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).
2. Nel determinare la forma appropriata di una sovvenzione, si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali beneficiari.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme relative alle diverse forme di sovvenzione, comprese le sovvenzioni di valore modesto.
Art. 124 Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso
1.
Fatte salve le disposizioni dell'atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante una decisione della Commissione che garantisce l'osservanza del principio di parità di trattamento dei beneficiari per la stessa categoria di azioni o di programmi di lavoro.
Qualora l'importo massimo per sovvenzione non sia superiore all'ammontare di una sovvenzione di importo modesto, l'autorizzazione può essere data dall'ordinatore responsabile.
2. L'autorizzazione è accompagnata almeno dagli elementi seguenti:
a) una giustificazione concernente l'adeguatezza di tali forme di finanziamento in considerazione della natura delle azioni o dei programmi di lavoro sovvenzionati nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo;
b) l'individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dalle somme forfettarie, dai costi unitari o dai finanziamenti a tasso fisso, ad esclusione dei costi non ammissibili in conformità delle norme applicabili dell'Unione;
c) la descrizione dei metodi per determinare gli importi forfetari, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso e delle condizioni per garantire ragionevolmente che i principi del divieto del fine di lucro e del cofinanziamento siano rispettati e che il doppio finanziamento dei costi sia evitato. Tali metodi si basano su:
i) dati statistici o analoghi mezzi obiettivi; oppure
ii) un approccio beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete pratiche contabili.
3.
Quando è autorizzato il ricorso alle consuete pratiche contabili del beneficiario, l'ordinatore responsabile può valutare, ex ante o mediante una strategia appropriata di controlli ex post, la conformità di tali pratiche alle condizioni di cui al paragrafo 2.
Se la conformità delle consuete pratiche contabili del beneficiario alle condizioni di cui al paragrafo 2 è stata stabilita ex ante, gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati dall'applicazione di queste pratiche non sono rimessi in discussione da controlli ex post.
L'ordinatore responsabile può ritenere le consuete pratiche contabili del beneficiario conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2 se esse sono accettate dalle autorità nazionali nell'ambito di regimi di finanziamento analoghi.
4. La decisione o convenzione di sovvenzione può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione, tranne qualora il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio. Il massimale del 7 % può essere superato sulla base di una decisione motivata della Commissione.
5. I proprietari di PMI e altre persone fisiche che non ricevono uno stipendio possono dichiarare costi ammissibili a livello di personale per il lavoro svolto nell'ambito di un programma d'azione o di lavoro, sulla base dei costi unitari determinati per mezzo di una decisione della Commissione.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate riguardo alle somme forfettarie, ai costi unitari e ai finanziamenti a tasso fisso.
Capo 2. Principi
Art. 125 Principi generali applicabili alle sovvenzioni
1. Le sovvenzioni rispettano i principi della trasparenza e della parità di trattamento.
2. Fatto salvo l'articolo 130, le sovvenzioni non sono cumulative né sono concesse retroattivamente.
3.
Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV della parte seconda.
Se non diversamente specificato nel presente regolamento, lo statuto dei partiti politici a livello europeo e le norme relative al loro finanziamento sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo20.
4.
Le sovvenzioni non hanno come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell'azione o del programma di lavoro del beneficiario ("principio del divieto del fine di lucro").
Il primo comma non si applica a:
a) azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o azioni che producono un reddito al fine di garantire la loro continuità dopo il periodo di finanziamento a carico dell'Unione previsto dalla decisione o convenzione di sovvenzione;
b) borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche.
c) altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati;
d) sovvenzioni sulla base di tassi forfettari e/o importi forfettari e/o costi unitari se conformi alle condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2;
e) sovvenzioni di valore modesto.
Qualora si ottenga un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per realizzare l'azione o il programma di lavoro.
5.
Ai fini del presente titolo, il profitto è definito come un surplus di entrate rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario, quando la richiesta è fatta per il pagamento del saldo.
Le entrate di cui al primo comma sono limitate ai redditi generati dall'azione o dal programma di lavoro, così come ai contributi finanziari assegnati in modo specifico dai donatori al finanziamento dei costi ammissibili.
In caso di una sovvenzione di funzionamento, gli importi destinati alla costituzione di riserve non sono presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto del principio del divieto del fine di lucro.
6.
Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, un partito politico a livello dell'Unione realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo la parte di tale eccedenza corrispondente sino al massimo al 25 % delle entrate totali di quell'esercizio, in deroga al principio del divieto del fine di lucro di cui al paragrafo 4, a condizione che detta parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.
Ai fini della verifica del rispetto del principio del divieto del fine di lucro, non sono prese in considerazione le risorse proprie, in particolare le donazioni e le quote di adesione versate dai membri, inserite nella contabilità annuale di un partito politico a livello dell'Unione, che eccedono il 15 % dei costi ammissibili a carico del beneficiario.
Il secondo comma non si applica se le riserve finanziarie di un partito politico a livello di Unione superano il 100 % delle sue entrate annue medie.
7. Le sovvenzioni possono essere assegnate senza invito a presentare proposte alla BEI o al Fondo europeo per gli investimenti per le azioni di assistenza tecnica. In tali casi non si applicano gli articoli 131, paragrafi da 2 a 5, e 132 paragrafo 1.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 ad integrazione dei principi generali applicabili alle sovvenzioni, compresi il principio del divieto del fine di lucro e il principio del cofinanziamento. Alla Commissione è conferito inoltre il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo alla definizione dell'assistenza tecnica.
Art. 126 Costi ammissibili
1.
Le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso in termini di valore assoluto, fissato in base ai costi ammissibili stimati.
Le sovvenzioni non superano i costi ammissibili.
2. Sono costi ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione che soddisfino tutti i seguenti criteri:
a) sono sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, ad eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di revisione contabile;
b) sono indicati nel bilancio stimato totale dell'azione o del programma di lavoro;
c) sono necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
d) sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo le consuete pratiche contabili del beneficiario stesso;
e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
3.
Gli inviti a presentare proposte precisano le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione.
Fatto salvo l'atto di base e in aggiunta al paragrafo 2, le seguenti categorie di costi sono ammissibili se l'ordinatore responsabile li ha dichiarati tali in base all'invito a presentare proposte:
a) costi relativi a una garanzia di pre-finanziamento depositata dal beneficiario della sovvenzione, ove detta garanzia sia richiesta dall'ordinatore responsabile ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1;
b) costi relativi alle revisioni contabili esterne ove tali revisioni siano richieste dall'ordinatore responsabile;
c) imposta sul valore aggiunto ("IVA") quando non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA applicabile ed è versata da un beneficiario diverso da un soggetto non passivo come definito dall'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto21;
d) i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;
e) i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali nella misura in cui essi sono correlati ai costi di attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in questione non venisse realizzato.
4. I costi sostenuti dalle entità affiliate a un beneficiario di cui all'articolo 122 possono essere considerati ammissibili dall'ordinatore responsabile in base all'invito a presentare proposte. In tal caso, le seguenti condizioni si applicano cumulativamente:
a) le entità in questione sono individuate nella convenzione o decisione di sovvenzione;
b) le entità interessate si attengono alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della convenzione o decisione di sovvenzione per quanto concerne l'ammissibilità dei costi e i diritti di verifiche e di revisioni contabili da parte della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a ulteriori specificazioni sui costi ammissibili.