Sez. 2, Sentenza n. 268 del 04/02/1971 (Rv. 349731 - 01)
VENDITA - EVIZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI GARANZIA DEL VENDITORE - AMBITO - REGOLAMENTO DI CONFINI - ESCLUSIONE.*
VENDITA - EVIZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI GARANZIA DEL VENDITORE - AMBITO - REGOLAMENTO DI CONFINI - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo del venditore di garantire al compratore il libero e pacifico possesso del bene vendutogli si concreta nella difesa del compratore dagli attacchi dei terzi, fondati su un vizio del diritto alienato, che determina la perdita totale o parziale della cosa da parte dell'acquirente o l'Esercizio sul bene medesimo, da parte del terzo, di un diritto reale o di altro vincolo la cui esistenza non era stata dichiarata dall'alienante e che l'acquirente ignorava. Il rimedio dell'evizione e quindi concesso contro l'evento che lo acquirente non riesca a conservare la proprieta del bene vendutogli (o di parte di esso) o veda diminuire il libero godimento del bene. Quando invece non sorga discussione sul diritto di proprieta dello acquirente perche il terzo, intentando un'Azione per regolamento di confini, chiede che si adegui la situazione di fatto a quella di diritto, non puo aversi evizione giacche, a seguito dell'esatta Determinazione del confine, il compratore non viene privato dal terzo di alcuna parte del bene acquistato, ne vede limitato il suo diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)