REGOLAMENTO (CEE) N. 3799/86 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1986 che fissa le disposizioni d'applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione e all'esportazione1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3069/862, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1575/80 della Commissione3 ha fissato le condizioni di applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79; che le suddette disposizioni di applicazione consistono essenzialmente in norme procedurali riguardanti la trasmissione delle richieste di rimborso o di sgravio da parte delle autorità competenti degli Stati membri alla Commissione ed il loro esame da parte di quest'ultima; che è necessaria comunque una decisione della Commissione;
considerando che dall'esperienza risulta che, in alcune determinate situazioni particolari, le condizioni per la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi sono sempre soddisfatte; che, invece, altre situazioni non possono di per se stesse essere considerate come situazioni particolari che consentano tale rimborso o sgravio;
considerando che la definizione precisa di tali situazioni diverse deve consentire di affidare alle autorità competenti degli Stati membri la cura di decidere o meno la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi ogni qualvolta esse siano in presenza di una situazione del genere; che invece, per garantire l'applicazione uniforme dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, è necessario continuare a ricorrere alla Commissione in tutti gli altri casi;
considerando che occorre pertanto adeguare le disposizioni prese per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79;
considerando d'altronde che il regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio ha tra l'altro inserito nel regolamento (CEE) n. 1430/79 un articolo 4 bis, un articolo 6 bis ed un articolo 11 bis, che definiscono le condizioni in cui è possibile procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione nei casi in cui le disposizioni procedurali previste rispettivamente all'articolo 4, all'articolo 6 e all'articolo 11 del suddetto regolamento, non siano state rispettate; che per garantire un'applicazione uniforme di tali nuovi articoli in tutta la Comunità, occorre precisare alcuni criteri cui essi si riferiscono;
considerando che, per maggiore chiarezza, è auspicabile riprendere in un nuovo regolamento tutte le disposizioni d'ora in poi valide per l'applicazione pratica dell'articolo 4 bis, dell'articolo 6 bis, dell'articolo 11 bis e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, nonché conseguentemente abrogare il regolamento (CEE) n. 1575/80;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Il presente regolamento fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, in appresso denominato «regolamento di base».
2. Ai sensi del presente regolamento, per «autorità di decisione» s'intende l'autorità dello Stato membro in cui sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o i dazi all'esportazione di cui si richiede il rimborso o lo sgravio e che è abilitata a deliberare in merito a detta richiesta.
Titolo I. Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione
Art. 2
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base:
a) per «interessato» si intende la persona di cui all'articolo 15, primo comma del regolamento di base, nonché, se del caso, qualsiasi altra persona che sia intervenuta nell'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in causa oppure che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità;
b) si ritiene che vi è «negligenza grave da parte dell'interessato» ogni qualvolta quest'ultimo non abbia rispettato le disposizioni procedurali alla cui cui osservanza è in linea di massima subordinata la concessione del rimborso o dello sgravio, allorché non poteva ignorarne l'esistenza.
— il fatto, per una persona che non esercita la professione di dichiarante in dogana, di non aver rispettato le disposizioni procedurali alla cui osservanza è in linea di massima subordinata la concessione del rimborso o dello sgravio allorché essa si era già in precedenza trovata in una situazione analoga e che di conseguenza era informata delle formalità regolamentari da osservare per ottenere detto rimborso o sgravio;
— il fatto, per una persona che esercita la professione di dichiarante in dogana e che rappresenta la persona nel cui nome è formulata la domanda di rimborso o di sgravio, di non aver eseguito le istruzioni datele da tale persona per effettuare presso le autorità doganali i passi necessari allo scopo di ottenere tale rimborso o tale sgravio.
In particolare, costituiscono «negligenza grave da parte dell'interessato»:
Art. 3
1.
Per l'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 11 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base:
a) gli elementi di prova necessari per permettere alle autorità competenti di assicurarsi che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente rispedite fuori dal territorio doganale della Comunità consistono nella presentazione da parte dell'interessato:
— dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione di esportazione delle merci fuori dal territorio dganale della Comunità, e
— di un attestato dell'ufficio doganale attraverso il quale è avvenuta l'uscita effettiva delle merci dal territorio doganale della Comunità.
— di un attestato dell'ufficio doganale che ha constatato l'arrivo delle merci nel paese terzo di destinazione; oppure
— dell'originale o di una copia autentica della dichiarazione in dogana di cui sono state oggetto le merci nel paese di destinazione.
— l'originale o una copia autentica delle dichiarazione di immissione in libera pratica e,
— nella misura reputata necessaria dalle autorità doganali di documenti commerciali o amministrativi (quali fatture, distinte, documenti di transito, certificati sanitari,) che comportano una descrizione precisa delle merci (denominazione commerciale, quantità, marche e altre indicazioni che possono recare) che avevano corredato tanto la dichiarazione d'immissione in libera pratica quanto la dichiarazione di esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità, o, se del caso, la dichiarazione in dogana di cui le merci in parola hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione;
b) gli elementi di prova necessari per permettere alle autorità competenti di assicurarsi che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente devono consistere nella presentazione da parte dell'interessato:
— del verbale o della dichiarazione di distruzione redatto dalle autorità ufficiali sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo, o di una copia autenticata; oppure
— di un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi di informazione che giustificano tale abilitazione.
Qualora tale attestato non possa essere fornito, la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità può risultare dalla presentazione: Tali documenti devono essere accompagnati dalla documentazione amministrativa e commerciale che permetta alle autorità doganali cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio di controllare che le merci esportate fuori dal territorio doganale della Comunità sono proprio quelle che erano state dichiarate per l'immissione in libera pratica. Cioè:
Da tali documenti deve risultare una descrizione sufficientemente precisa delle merci distrutte (quali la denominazione commerciale, la quantità, le marche e altre indicazioni che possono recare) per permettere alle autorità doganali, dal confronto con le indicazioni riprese nella dichiarazione di immissione in libera pratica e con i documenti commerciali (quali fatture, distinte,) che la corredano, di assicurarsi che le merci distrutte sono proprio quelle che erano state dichiarate per l'immissione in libera pratica.
2.
Nella misura in cui gli elementi di prova di cui al paragrafo 1 si rivelano insufficienti per permettere alle autorità doganali di decidere con cognizione di causa sul caso che viene loro sottoposto, oppure quando taluni di essi non possono essere presentati, detti elementi di prova devono essere completati o sostituiti da ogni altro documento reputato necessario dalle suddette autorità. B. Disposizioni di applicazione specifiche proprie all'articolo 13 del regolamento di base
I. Situazioni particolari che autorizzano o meno il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione
Art. 4
Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base e fatte salve altre situazioni da valutare caso per caso nel quadro della procedura prevista agli articoli da 6 a 10:
1. Costituiscono situazioni particolari risultanti da circostanze che non implicano alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato:
a) il furto di merci non comunitarie assegnate a un regime doganale che comporta un esonero totale o parziale dei dazi all'importazione, nonché di merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole per via della loro destinazione a scopi specifici, allorché le suddette merci siano ritrovate in breve termine e ripristinate tali e quali erano al momento del furto nel regime doganale a cui esse erano state inizialmente assegnate;
b) il ritiro per inavvertenza di merci non comunitarie da un regime doganale comportante un esonero totale o parziale dei dazi all'importazione cui erano state assegnate allorché, non appena constatato l'errore, dette merci vengano ripristinate tali e quali al momento del ritiro nel regime doganale a cui esse erano state inizialmente assegnate;
c) l'impossibilità di far funzionare il sistema di apertura del mezzo di trasporto su cui si trovano merci precedentemente immesse in libera pratica e, conseguentemente, a procedere, all'arrivo a destinazione, al loro scarico, qualora le suddette merci siano immediatamente riesportate sotto il controllo delle autorità doganali, fuori del territorio doganale della Comunità;
d) la decisione del fornitore di un paese terzo di merci inizialmente immesse in libera pratica nella Comunità e che gli siano state rinviate in regime di perfezionamento passivo affinché egli proceda gratuitamente sia alla rimozione dei difetti esistenti prima dello svincolo (anche se constatati dopo lo svincolo) sia alla loro conformità ai termini del contratto in seguito al quale l'immissione in libera pratica di dette merci è stata effettuata, di conservare definitivamente le merci in causa per via dell'impossibilità in cui egli trovasi di porre rimedio alla situazione o di rimediarvi in condizioni economicamente accettabili;
e) la constatazione, al momento in cui le autorità doganali decidono di procedere al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione cui era effettivamente passibile una merce inizialmente immessa in libera pratica con esonero totale di tali dazi, che detta merce è stata riesportata fuori del territorio doganale della Comunità senza esser sottoposta al controllo delle autorità doganali, allorché è accertato che le condizioni materiali previste dal regolamento di base per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto, sarebbero state effettivamente soddisfatte al momento in cui è stata effettuata la riesportazione se tale importo fosse stato percepito al momento dell'immissione in libera pratica della merce in questione;
f) il divieto di commercializzazione pronunciato da un'istanza giudiziaria relativo ad una merce precedentemente immessa in libera pratica dall'interessato in condizioni regolari, seguito dalla sua riesportazione fuori dal territorio doganale della Comunità o della sua distruzione sotto il controllo delle autorità competenti, allorquando è appurato ce la merce in causa non è stata effettivamente utilizzata nella Comunità.
2.
Non costituiscono di per se stesse situazioni particolari derivanti da circostanze che non implicano alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato:
a) la rispedizione fuori del territorio doganale della Comunità per motivi diversi da quelli di cui ai titoli B, C o D del regolamento di base, ed in particolare per mancata vendita, di merci precedentemente immesse in libera pratica;
b) salvo nei casi espressamente previsti dalla regolamentazione comunitaria, la distruzione, per qualsiasi motivo, di merci dichiarate per la libera pratica dopo lo svincolo da parte delle autorità competenti;
c) la presentazione in buona fede per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale a favore di merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi ad ulteriore esame falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento tariffario preferenziale.
II. Disposizioni procedurali
1. Decisioni spettanti alle autorità competenti degli Stati membri
Art. 5
1. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro, cui sia stata presentata una richiesta in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, constati che i motivi addotti a sostegno di tale richiesta corrispondono all'una o all'altra delle situazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, essa accorda il rimborso o lo sgravio dell'ammontare dei dazi all'importazione di cui trattasi. 2. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro, cui sia stata presentata una richiesta conformemente all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base, constati che i motivi addotti a sostegno di tale richiesta corrispondono all'una o all'altra delle situazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, essa non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione di cui trattasi.
2. Decisioni spettanti alla Commissione
Art. 6
1.
Qualora l'autorità competente di uno Stato membro, cui sia stata presentata una richiesta di rimborso o di sgravio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base, non sia in grado di decidere in riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, se si debba o meno accordare tale rimborso o tale sgravio, essa respinge la richiesta qualora quest'ultima non sia corredata da giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
Nelle altre eventualità, essa trasmette il caso alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 10. Il fascicolo trasmesso alla Commissione deve includere tutti gli elementi necessari ad un esame esauriente del caso presentato.
La Commissione accusa immediatamente ricevuta del fascicolo allo Stato membro interessato.
Qualora risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro non siano tali da consentirle di decidere con piena conoscenza di causa sul caso presentatole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione supplementari.
2. Senza attendere il completamento della procedura di cui agli articoli da 7 a 10, l'autorità di decisione può, su richiesta dell'interessato, autorizzare l'espletamento delle formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione prima che la Commissione abbia deliberato sul caso in questione. L'autorizzazione non pregiudica affatto la decisione finale riguardante quest'ultimo.
Art. 7
Nei 15 giorni successivi alla data di ricezione del fascicolo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la Commissione ne comunica copia agli Stati membri;
L'esame del fascicolo stesso è iscritto non appena possibile all'ordine del giorno del comitato delle franchigie doganali.
Art. 8
Previa consultazione di un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato delle franchigie doganali al fine di esaminare il caso in questione, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure che non la giustifica.
La decisione deve intervenire entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione da parte della Commissione del fascicolo di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Qualora la Commissione sia indotta a chiedere allo Stato membro informazioni supplementari per poter deliberare, il termine di sei mesi è prorogato del tempo trascorso tra la data d'invio da parte della Commissione della richiesta di elementi complementari e la data in cui quest'ultimi sono ricevuti dalla Commissione.
Art. 9
1.
La decisione di cui all'articolo 8 deve essere notificata allo Stato membro interessato al più presto possibile e, in ogni caso, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 8.
Copia di detta decisione è inviata agli altri Stati membri.
2. In base alla decisione della Commissione notificata alle condizioni previste al paragrafo 1, l'autorità di decisione delibera sulla richiesta dell'interessato.
Art. 10
Se la Commissione non ha adottato la decisione entro il termine di cui all'articolo 8 o non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato entro il termine previsto dall'articolo 9, l'autorità di decisione dà seguito favorevole alla domanda dell'interessato.
A. Disposizioni di applicazione specifiche proprie agli articoli 4 bis, 6 bis e 11 bis del regolamento di base
Titolo II. Rimborso o sgravio dei dazi all'esportazione
Art. 11
Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili mutatis mutandis quando una domanda di rimborso o di sgravio di dazi all'esportazione è fondata sull'esistenza di una situazione particolare analoga alle situazioni contemplate dall'articolo 13 del regolamento di base.
Titolo III. Disposizioni finali
Art. 12
Il regolamento (CEE) n. 1575/80 è abrogato.
Art. 13
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente