Sez. 5, Sentenza n. 7495 del 23/04/1982 Ud. (dep. 30/07/1982) Rv. 154833 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - ESTENSIONE ALLE STATUIZIONI DEL DISPOSITIVO E DELLA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - ESTENSIONE ALLE STATUIZIONI DEL DISPOSITIVO E DELLA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Nel definire i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'impugnazione, l'art. 515 cod. proc. pen. non li limita alle parti della sentenza espressamente investite dei motivi di gravame, perché nella locuzione "punti della decisione cui si riferiscono i motivi di appello" devono intendersi tutte quelle statuizioni in fatto e in diritto che si ricollegano sia al momento dispositivo della sentenza e sia al suo momento logico. (Conf mass 153373 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)