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Sez. 5 - , Ordinanza n. 30736 del 29/10/2021 (Rv. 662626 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Riscossione debiti tributari - Società di persone - Cancellazione dal registro imprese - Applicazione analogica dell’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Notifica cartella di pagamento - Nei confronti della società - Esclusione - Nei confronti dei soci - Configurabilità - Ragioni. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - In genere.
Stato
decisa il 2021-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662626-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In tema di riscossione dei debiti tributari di società di persone estinte a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, è consentita l'applicazione analogica dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza delle condizioni ivi previste, ma la notifica della cartella di pagamento, da compiersi presso la sede sociale, deve essere effettuata ai soci, sia pure collettivamente ed impersonalmente indicati, e non alla società che, non essendo più esistente, non può essere più parte di alcun rapporto tributario.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4, Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)